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Accordi di programma e piano territoriale paesistico. PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 23-02-2001 18:07

La sentenza che segue è stata massimata e pubblicata nella rivista elettronica, Giust.it — Giustizia Amministrativa, n. 1-2001, pag. http://www.giust.ipzs.it/private/cds/cds6_2001-25.htm.

Abbiamo tratto il testo della sentenza dal sito www.giustizia-amministrativa.it. Le massime della sentenza e la nota di commento di Carmen Mucio, che proponiamo in calce al testo della sentenza, sono invece tratte dalla rivista Giust.it — Giustizia Amministrativa, n. 3-2001, pag. http://www.giust.it/articoli/mucio_modificabilità.htm

* * *

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 5 gennaio 2001 n. 25.

La generalizzazione dell'utilizzo dello strumento dell'accordo di programma tra diverse amministrazioni, al fine del coordinamento dei diversi pubblici interessi di cui le medesime sono portatrici, appare in linea con la più generale tendenza del legislatore a favorire l'esercizio consensuale della potestà amministrativa.

L'art. 27, comma 5, della legge n. 142/90 introduce una disciplina specifica per il caso di variazione degli strumenti urbanistici, senza peraltro limitare a tale ambito l'utilizzo dello strumento dell'accordo. Non esula dunque dall'ambito oggettivo di operatività di un accordo di programma, individuato dal legislatore in modo ampio e generico, la realizzazione di opere ed interventi che comportino la modifica di un piano territoriale paesistico.

Il piano paesistico è finalizzato alla protezione delle bellezze naturali e più precisamente alla fase di pianificazione della tutela delle zone dichiarate di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico, al fine di programmare la salvaguardia dei valori paesitico-ambientali con strumenti idonei ad assicurare il superamento dell'episodicità, inevitabilmente connessa a semplici ed isolati interventi autorizzatori.

L'effetto giuridico di un accordo di programma è quello di obbligare le parti stipulanti ad ottemperare agli impegni assunti con l'accordo, nel rispetto, e non in deroga, delle competenze che caratterizzano ciascuna amministrazione. Laddove la competenza sia attribuita ad un organo collegiale, la partecipazione all'accordo di diverso organo dello stesso ente non può sostituire decisioni riservate al primo, a meno che lo stesso non si sia espresso in via preventiva o salvo espressa disposizione legislativa in tal senso. In caso contrario, detta partecipazione comporta l'impegno da parte dell'organo non competente a sottoporre la questione all'organo cui la competenza è attribuita.

*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.1648/2000 R.g. proposto dalla Regione Campania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Baroni, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso (ufficio di rappresentanza della ragione Campania), in Roma, via del Tritone, n.61;

contro

Associazione "Italia Nostra", non costituitasi in giudizio,

e nei confronti di

- SPI — Promozione e Sviluppo Imprenditoriale s.p.a., in persona del presidente del Consiglio di amministrazione, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Satta e Filippo Lattanzi, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi, in Roma, via G.P. da Palestrina, n.47;

- Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

- Ministero del bilancio e della programmazione economica, Comitato di coordinamento delle iniziative per l’occupazione, Provincia di Napoli, Comune di Torre Annunziata, Consorzio area sviluppo industriale, Ilva in liquidazione s.p.a., Società consortile Genesi, non costituitisi in giudizio;

e sul ricorso in appello n.3573/2000 R.g. proposto da IRITECNA s.p.a. in liquidazione, in persona dei Direttori Generali, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Giovanni Gerbi, Gherardo Marone e Ludovico Villani, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo, in Roma, Piazzale Clodio, n.12;

contro

Associazione "Italia Nostra", non costituitasi in giudizio;

e nei confronti

- Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero per i beni e le attività culturali, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliati presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

- Regione Campania, Comune di Torre Annunziata, s.p.a. SPI promozioni e sviluppo imprenditoriale, Consorzio area di sviluppo industriale di Napoli; S.c.a r.l. Genesi, non costituitisi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, n.2911/99 pubblicata il 10-11-99;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni suindicate e della SPI s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2000 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Uditi, l’Avv. Acquarone per l’Iritecna s.p.a., l'Avv. Ciotti per delega dell'Avv. Baroni per la Regione Campania el’Avv. Lattanzi per la S.P.I. s.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L’associazione Italia Nostra proponeva ricorso davanti al TAR per la Campania chiedendo l’annullamento del decreto n.15295 del 12.10.1996, con cui il Presidente della regione Campania aveva approvato e reso esecutivo l’accordo di programma stipulato in data 4.7.1996 tra la Regione Campania, il Comitato di coordinamento delle iniziative per l’occupazione, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dei beni culturali ed ambientali, l’amministrazione provinciale di Napoli, il Comune di Torre Annunziata, il Consorzio ASI di Napoli, con l’adesione dell’Ilva in liquidazione s.p.a. e della S.P.I. s.p.a.

L’accordo prevedeva la realizzazione di un programma per la reidustrializzazione, il riassetto territoriale e lo sviluppo economico dell’area Torrese-Stabiese.

Con l’impugnata sentenza il TAR per la Campania accoglieva il ricorso sotto il profilo dell’inidoneità dello strumento dell’accordo di programma ad introdurre modifiche alle previsioni contenute in un Piano Territoriale Paesistico.

Con il ricorso in appello in epigrafe la Regione Campania ha chiesto l’annullamento della menzionata sentenza, deducendo i seguenti motivi:

a) errata applicazione dell’art.27 della legge n.142/90, che non impedisce di utilizzare lo strumento dell’accordo di programma anche per variare le previsioni contenute in P.T.P.;

b) erroneità della sentenza del TAR, che non ha tenuto conto del fatto che il P.T.P. era stato approvato con atto del Ministro, il quale aveva partecipato alla stipula dell’accordo.

Con separato ricorso anche l’IRITECNA s.p.a. chiedeva l’annullamento della sentenza deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art.27 della legge n.142/90, potendo l’accordo di programma essere utilizzato per modificare sia la disciplina paesistica, sia piani territoriali ultra comunali.

Si costituivano in giudizio la SPI — Promozione e Sviluppo Imprenditoriale s.p.a., il Ministero del bilancio e della programmazione economica e il Ministero per i beni e le attività culturali chiedendo l’accoglimento dell’appello, mentre, benché regolarmente intimata, non si costituiva l’associazione Italia Nostra.

All’odierna udienza le due cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso n.3573/2000 al ricorso n.1648/2000, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Oggetto del presente giudizio di appello è un’unica questione di diritto: l’idoneità, o meno, dello strumento dell’accordo di programma ad introdurre modifiche delle previsioni contenute in un Piano Territoriale Paesistico.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto un’autorevole pronuncia su tale punto ed anche sulla diversa questione della partecipazione di terzi nelle fattispecie in cui le amministrazioni si determinano a perseguire la propria attività con moduli convenzionali, quali l’accordo di programma, in luogo di procedure amministrative "aperte".

Tale ulteriore censura, mossa in primo grado e relativa all’omessa partecipazione all’accordo delle associazioni ambientalistiche, è stata assorbita dal TAR e non è stata riproposta in appello; non deve pertanto essere esaminata, in quanto rinunciata a seguito della mancata costituzione in giudizio dell’associazione appellata, vittoriosa in primo grado

La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che i motivi del ricorso proposti al TAR, se assorbiti e non esaminati, sono soggetti al principio espresso dall’art.346 c.p.c. e che la preclusione sussiste anche quando l’appellato vittorioso non si è costituito nel giudizio di appello (cfr., Cons. Stato, Ad. Plen., n.1/1999 e Cons. Stato, VI, n.1274/99).

3.1. Il giudice di primo grado, dopo aver respinto alcune eccezioni preliminari (non oggetto di appello), ha accolto il ricorso rilevando che l’art.27 della legge n.142/90 limita l’utilizzo di accordi di programma, consentendo solo la modifica degli strumenti urbanistici di competenza comunale.

Tale interpretazione ha condotto il TAR a ritenere l’illegittimità dell’accordo in esame sotto un duplice profilo: la natura paesistica, e non urbanistica, del P.T.P. modificato e l’ambito ultra comunale del piano.

3.2. Prima di procedere all’esame della prospettata questione di diritto, appare opportuno precisare il contenuto delle modifiche al P.T.P., apportate dall’accordo di programma.

Con l’accordo, nel prevedere la realizzazione di un progetto di reindustrializzazione, di riassetto territoriale e di sviluppo economico dell’area costiera di Torre Annunziata e, in particolare, dell’ex tubificio Dalmine Ilva, è stato stabilito che "la variante al piano territoriale paesistico sarà approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art.27 della legge n.142/90".

Attraverso tali modifiche la realizzazione del descritto programma di intervento è stata inserita tra le opere da eseguire in deroga alle norme di zona (con specifici indice e parametri) ai sensi dell’art.22, comma 5 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico dei Paesi Vesuviani.

3.3. Il giudice di primo grado ha affermato la natura paesistica, e non (solo) urbanistica del P.T.P. in questione e da ciò ha tratto la conseguenza della non modificabilità attraverso l’accordo di programma.

La Sezione ritiene di condividere il primo punto, ma non anche le conseguenze tratte circa l’inidoneità dello strumento utilizzato.

E’ nota la differenza tra piano paesistico e piano urbanistico territoriale: il primo è finalizzato alla protezione delle bellezze naturali e più precisamente alla fase di pianificazione della tutela delle zone dichiarate di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico, al fine di programmare la salvaguardia dei valori paesistico — ambientali con strumenti idonei ad assicurare il superamento dell’episodicità, inevitabilmente connessa a semplici ed isolati interventi autorizzatori (cfr., Cons. Stato, VI, n.29/1993). Il piano paesistico costituisce pertanto uno strumento di attuazione e specificazione del contenuto precettivo del vincolo paesaggistico, mediante l’individuazione delle incompatibilità assolute e dei criteri e parametri di valutazione delle incompatibilità relative, condizionando, prevalentemente in negativo, la successiva attività di pianificazione del territorio vincolato anche sotto il profilo urbanistico (cfr., Corte Cost. n.417/95; Cons. Stato, II, n.548/98).

Al contrario, il piano urbanistico territoriale, pur avendo anche valenza paesistico — ambientale, non presuppone necessariamente un preesistente vincolo e può anche riguardare ambiti non vincolati.

Sicuramente possono sorgere problemi interpretativi, connessi al fatto che le due tipologie si presentano a volte variamente combinate ed intrecciate.

La Corte Costituzionale ha indicato, quali indici di riconoscimento della categoria dei piani urbanistici territoriali: l’estensione della loro efficacia all’intero territorio regionale con l’assenza di un limite territoriale riferito alle sole zone vincolate, l’utilizzo di tecniche ed effetti propri degli strumenti di pianificazione urbanistica ancorché teologicamente orientati verso l’obiettivo preminente della protezione di valori estetico — culturali e la formulazione di generali criteri di orientamento per la successiva attività di pianificazione ovvero di vincoli per l’attività di utilizzazione e trasformazione del suolo (Corte Cost., n.327/90 e n.378/2000).

Applicando detti criteri al caso in esame, deve ritenersi la natura paesistica del P.T.P. dei Paesi Vesuviani, modificato con l’accordo di programma impugnato, attenendo questo alla fase attuativa della tutela di una particolare zona sottoposta a vincolo e rientrando nell’attuazione del vincolo anche una funzione non di mero contenimento e conservazione dei pregi ambientali, ma anche di valorizzazione e recupero dei beni protetti.

Come si vedrà oltre, è comunque irrilevante la questione circa la natura prevalentemente urbanistica delle prescrizioni contenute nella variante al P.T.P., in quanto anche la natura paesistica del piano non è di ostacolo all’utilizzo dello strumento dell’accordo di programma.

3.4. La Sezione ritiene, infatti, che la modifica di un piano territoriale paesistico possa rientrare nel contenuto di un accordo di programma nei sensi di cui si dirà oltre.

Non appare, infatti, condivisibile l’interpretazione del TAR, secondo cui l’art.27, commi 4 e 5, della legge n.142/90 limita l’oggetto dell’accordo di programma alla variazione dei solo strumenti urbanistici.

Con le suddette disposizioni è stata dettata una disciplina specifica in caso di variazione degli strumenti urbanistici di competenza comunale, ma non si è limitato l’utilizzo dello strumento dell’accordo.

Del resto, l’istituto dell’accordo di programma, già previsto nel nostro ordinamento da alcune leggi speciali, è stato reso di generale applicazione dall’art.15 della legge n.241/90 e dall’art.27 della legge n.142/90.

Il rapporto tra le due norme è un rapporto di genere a specie, assumendo gli accordi organizzativi di cui al citato art.15 una valenza generale e gli accordi di programma di cui all’art.27 una sotto-categoria relativa ad un'individuata fattispecie ("definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici").

In tale definizione devono essere ricercati i limiti oggettivi dell’accordo, riferendosi le successive disposizioni dell’art.27 alle modalità e agli effetti dell’utilizzo dello strumento o alla disciplina di alcune particolari ipotesi (come appunto quella prevista dai commi 4 e 5).

Non può negarsi che la generalizzazione dell’utilizzo di tale strumento appare in linea con l'ancora più generale tendenza del legislatore a favorire l’esercizio consensuale della potestà amministrativa (art.11 della legge n.241/90).

Nelle ipotesi di accordi tra privati ed amministrazione è evidente che l’accordo con i soggetti interessati garantisce l’esigenza del contemperamento tra interesse generale ed interessi particolari dei privati e del rispetto del principio di proporzionalità che impone di perseguire l’interesse generale con il minor sacrificio possibile per i privati.

A favore degli accordi tra diverse amministrazioni pubbliche vi è una ragione aggiuntiva: il pubblico interesse si presenta, sotto il profilo delle amministrazioni che devono provvedere alla sua tutela, non come un’entità unitaria, ma come una realtà frazionata (ciascuna organizzazione amministrativa se ne occupa sotto uno specifico profilo).

In molti casi solo il positivo esercizio di più poteri amministrativi autonomi consente il raggiungimento dei risultati prefissati e l’accordo tra le amministrazioni interessate costituisce il migliore strumento per garantire una forma di coordinamento idonea al soddisfacimento del pubblico interesse (o meglio dei diversi interessi pubblici, di cui sono portatrici le differenti amministrazioni interessate).

Sulla base di tali considerazioni di ordine generale risulta ancor più evidente la portata generale dello strumento dell’accordo di programma, i cui limiti oggettivi devono essere individuati con il solo riferimento all’ampia definizione, contenuta nel primo comma dell’art.27 della legge n.142/90.

L’individuazione dell’ambito oggettivo in modo ampio, ed anche generico, evidenzia l’intenzione del legislatore di rendere il più possibile generale lo strumento dell’accordo di programma.

In tale ambito rientra senz’altro il progetto per la reindustrializzazione ed il riassetto territoriale dell’area costiera di Torre Annunziata, attuato con l’accordo di programma in esame, trattandosi di un programma di intervento che richiede l’azione integrata di comuni, province e regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti.

Infatti, il termine "interventi o programmi di intervento", inserito nell’art.27, comma 1, in aggiunta alla "definizione e attuazione di opere" deve essere interpretato come possibilità di utilizzo dello strumento non solo per qualsiasi tipo di opera pubblica, ma anche per la programmazione di attività ulteriori e complementari rispetto alla realizzazione delle opere (come, nel caso di specie, i previsti interventi a sostegno dell’occupazione).

3.5. Sulla base delle considerazioni svolte risulta agevole risolvere la seconda questione prospettata dagli appellanti: l’assenza di un limite territoriale, che impedirebbe, secondo quanto affermato dal TAR, di modificare strumenti (anche urbanistici) ultra comunali.

Anche in questo caso, tale limitazione non trova fondamento nel dato normativo, in quanto, come già detto, la previsione dell’art.27, comma 5, della legge n.142/90 introduce una disciplina specifica in caso di variazione degli strumenti urbanistici di competenza comunale, senza limitare a tale ambito l’utilizzo dello strumento dell’accordo.

Il riferimento, contenuto nel primo comma della norma e relativo alla competenza a promuovere la conclusione dell’accordo, conferma la possibilità di utilizzare detto strumento anche in caso di opere ed interventi di ambito provinciale o regionale.

3.6. Accertato, quindi, che non esula dall’ambito oggettivo di un accordo di programma la realizzazione di opere ed interventi che comportino la modifica di un piano territoriale paesistico, deve essere affrontata l’ulteriore questione relativa agli effetti dell’accordo con particolare riguardo alla efficacia sostitutiva che tale accordo può avere in relazione ai provvedimenti amministrativi necessaria in via ordinaria per raggiungere l’effetto.

Con riguardo al caso in esame la questione può essere così riportata: può l’accordo di programma, che prevede anche la variante di un P.T.P., derogare agli ordinari criteri di competenza, fissati dal legislatore per l’approvazione di una variante ad un P.T.P.?

La Sezione ritiene di dare riposta negativa al quesito.

Innanzi tutto, gli effetti discendono direttamente dall’accordo, in quanto la fonte dell’accordo è costituita dall’atto convenzionale, su cui è intervenuto il consenso delle amministrazioni, svolgendo il decreto di approvazione solo una funzione di esternazione.

L’effetto giuridico di un accordo di programma è quello di obbligare le parti stipulanti ad ottemperare agli impegni assunti con l’accordo, nel rispetto delle competenze che caratterizzano ciascuna amministrazione.

In mancanza di espressa disposizione legislativa non appare, infatti, legittimo alcuno spostamento di competenze e dal fatto che l’accordo venga approvato dal Presidente della Regione non può certo derivare che con tale atto, avente peraltro funzione di mera esternazione, si possano determinare modifiche agli ordinari criteri di competenza.

In una precedente decisione della Sezione era già stato rilevato che le funzioni di propulsione e di approvazione dell’accordo riconosciute (in quel caso) al sindaco, non implicano, in carenza di espressa previsione normativa, il trasferimento di funzioni sostanziali che fanno capo al consiglio comunale (cfr. Cons. Stato, VI, n.182/96)

Ciò comporta che, anche in sede di conclusione dell’accordo, gli impegni assunti possono riguardare soltanto ciò che era nella disponibilità dei soggetti che hanno partecipato all’accordo.

In ipotesi di competenze attribuite ad organi collegiali, la partecipazione all’accordo di diverso organo dello stesso ente non può sostituire decisioni riservate ad altro organo, a meno che tale organo non si sia già espresso in via preventiva o non vi sia un’espressa previsione normativa.

Ad eccezione di tali ultime ipotesi, la partecipazione di un organo non competente comporta l’impegno da parte di questi a sottoporre la questione all’organo competente, la cui decisione dovrà essere istruita e motivata anche con specifico riferimento all’accordo di programma (nel senso che un eventuale decisione in senso diverso da quanto previsto nell’accordo dovrà essere supportata da adeguata istruttoria e motivazione).

Del resto, gli appellanti e la stessa avvocatura dello stato hanno richiamato, a fondamento della tesi della possibilità di utilizzare lo strumento dell’accordo di programma per variare piani paesistici, numerose leggi regionali che prevedono e disciplinano tale ipotesi, argomentando che, qualora l’art.27 della legge n.142/90 dovesse essere interpretato come ha fatto il TAR, tali leggi regionali sarebbero tutte costituzionalmente illegittime per contrasto con l’art.117 della Costituzione.

Si deve, invece, rilevare che tali leggi, nel disciplinare in modo specifico le modalità di utilizzo dell’accordo di programma in caso di variazione di atti di pianificazione territoriale, non si pongono in contrasto con l’art.27 della legge n.142/90 ed anzi espressamente prevedono l’utilizzo di detto strumento anche in caso dei c.d. "procedimenti aperti" alla partecipazioni di terzi, nei quali è prevista la possibilità di proporre osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati, di enti o associazioni di categoria.

Al riguardo, come già detto in precedenza, la questione posta dall’Avvocatura dello stato circa l’ammissibilità della partecipazione di terzi in caso di "procedimenti aperti" assorbiti nell’accordo di programma, è estranea all’oggetto del presente giudizio di appello, non essendo stato riproposto il motivo assorbito in primo grado.

Si rileva incidentalmente che alcune leggi regionali prevedono l’anticipazione alla fase istruttoria dell’accordo di programma della fase di presentazione delle osservazioni (v. art.11, commi 4 e 5, della L.R. Toscana n.76/96) e che, in mancanza di previsione legislativa, devono comunque essere trovate in via interpretativa analoghe modalità idonee a consentire la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati, prevista nei procedimenti ordinari (si ribadisce comunque che in relazione all’accordo in esame tale questione non può essere fatta valere, non essendo stato riproposto il relativo motivo di ricorso).

3.7. Non può non rilevarsi, però, che le stesse leggi regionali prevedono che "qualora l’accordo di programma comporti modifiche a piani regionali aventi valenza territoriale queste devono essere approvate dal Consiglio regionale" (v. art.6 L.R. Lombardia n.14/93; art.6 L.R. Puglia n.4/95; art.27 L.R. Valle d’Aosta n.11/98; art.7 L.R. Molise n.17/99) o ratificate dal competente orano consiliare (v. art.11, comma 7, L.R. Toscana n.76/96).

In nessuna legislazione regionale è previsto che l’accordo di programma possa derogare agli ordinari criteri di competenza, previsti per gli atti di programmazione e pianificazione territoriale.

3.8. Nel caso di specie, quindi, non essendosi mai pronunciato (né preventivamente, né successivamente), il Consiglio regionale della Campania, competente in via ordinaria ad approvare una variante al P.T.P., dall’accordo di programma poteva derivare solamente l’impegno a sottoporre per l’approvazione al competente organo consiliare le varianti al P.T.P..

Secondo l’Avvocatura dello Stato, anche ammettendo la necessità di una pronuncia del Consiglio regionale, l’accordo di programma resta validamente firmato con la conseguenza che solo al momento della effettiva modifica del vigente P.T.P. sorgerebbe l’interesse al ricorso. Il motivo addotto in primo grado dalla associazione ricorrente sarebbe, quindi, inammissibile.

L’eccezione è infondata.

Come detto in precedenza, con l’accordo di programma le parti stipulanti non si sono limitate a prevedere la successiva modifica al P.T.P., ma hanno espressamente convenuto che "la variante al P.T.P. sarà approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art.27 della legge n.142/90" (art.4, comma 2, dell’accordo).

Ferma restando la validità dell’accordo per il resto, sussiste certamente l’interesse al ricorso da parte dell’associazione Italia Nostra quanto meno in relazione a detta disposizione dell’accordo, con cui si è voluto espressamente modificare l’ordinario criterio di competenza per l’approvazione di una variante al P.T.P..

Al riguardo, si osserva che, come riconosciuto dal giudice di primo grado, l’originario ricorso è nella sostanza diretto a contestare l’accordo di programma e non solo il decreto di approvazione, avente funzione di esternazione.

Infatti, pur potendosi ricavare dalla stessa epigrafe del ricorso che l’impugnazione era diretta anche contro l’accordo di programma, comunque, anche argomentando diversamente, l’oggetto del giudizio deve essere individuato in base a criteri sostanziali e non formali, verificando, anche in base ai motivi, gli atti (pur non espressamente indicati tra quelli impugnati) contro i quali il ricorrente ha mosso specifiche doglianze (cfr., Cons. Stato, IV, n.465/1981). E non vi è dubbio che i motivi di ricorso fossero diretti avverso l’accordo in questione.

3.9. Premesso che l’accordo di programma non può modificare gli ordinari criteri di competenza, stabiliti per l’approvazione di un P.T.P., deve essere affrontata un’ulteriore questione sollevata dagli appellanti: la rilevanza a tal fine della partecipazione all’accordo del Ministro per i beni e le attività culturali in considerazione del fatto che il P.T.P. variato era stato approvato, in via sostitutiva, dallo stesso Ministro.

A prescindere dal fatto che l’accordo ha previsto l’approvazione della variante con decreto del Presidente della Giunta Regionale e non con atto del Ministro, si osserva che è del tutto irrilevante che il P.T.P. in questione sia stato approvato dal Ministro.

Il P.T.P. è stato approvato dal Ministro, che ha esercitato i poteri sostitutivi spettanti ai sensi dell’art.1 bis, comma 2, della legge n. 431/85 in caso di inerzia della Regione ad approvare i piani paesistici o i piani urbanistico territoriali nel termine previsto.

La scadenza del termine per l’approvazione dei piani da parte delle Regioni non determina la decadenza dal potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, VI, n.1560/98) ed anche l’esercizio dei poteri sostitutivi statali (avvenuto nel caso in esame) non determina l’esaurimento dei poteri regionali.

Al contrario, il potere sostitutivo, comprensivo dell’adozione dei suddetti piani, ha come presupposto l’inerzia della regione e l’assenza del piano paesistico o del piano urbanistico territoriale.

Una volta esercitato il potere sostitutivo da parte dello Stato, viene meno l’esigenza di dare attuazione al primario interesse, costituito dal valore estetico — culturale del paesaggio e di conseguenza cessa il presupposto per l’esercizio del potere sostitutivo, rientrando nell’ordinaria competenza della regione l’approvazione di varianti al piano od anche la sostituzione del piano con altro successivo.

In sostanza, in relazione all’approvazione dei piani ai sensi dell’art.1 bis della legge n.431/85, il potere sostitutivo è esercitabile una tantum e non attribuisce all’amministrazione statale anche il potere di procedere alle varianti del piano.

Del resto, nella fase istruttoria dell’accordo di programma, era stato lo stesso Ministero a precisare che la variante al P.T.P. era di competenza della regione.

Infatti, nella nota del 22.2.2000, prodotta dall’Avvocatura dello Stato, viene riepilogato l’iter procedimentale preliminare alla conclusione dell’accordo e viene evidenziato che durante la riunione tecnica del 14.5.1996 "il Ministero si dichiarava disponibile ad un approfondito riesame della normativa del P.T.P., precisando comunque che la variante di tale normativa era di competenza della Regione".

Ciò dimostra che il Ministero non ha partecipato all’accordo nella veste di soggetto competente ad approvare la variante al P.T.P..

Non può, quindi, dubitarsi che la competenza ordinaria in ondine all’approvazione della variante al P.T.P. spetta al Consiglio regionale della Campania, che non si è, invece, mai pronunciato in merito.

4. Le considerazioni svolte conducono a ritenere solo parzialmente fondati i ricorsi in appello proposti, nel senso che l’accoglimento del motivo proposto in primo grado non travolge l’intero accordo di programma ed il suo decreto di approvazione, ma sola parte dell’accordo (esternata con il decreto) in cui è specificato che la variante al P.T.P. sarà approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale (art.4, comma 2 dell’accordo).

Ne consegue che l’accordo di programma resta valido e che dall’accordo deriva l’impegno degli organi regionali intervenuti a sottoporre la variante al P.T.P. al competente Consiglio regionale per l’approvazione.

In conclusione, gli appelli riuniti devono essere accolti in parte ed, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere disposto l’annullamento della sola parte degli atti impugnati, in cui è prevista l’approvazione della variante al P.T.P. con decreto del Presidente della Giunta Regionale (art.4, comma 2 dell’accordo, approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale), anziché da parte del competente Consiglio regionale.

5. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione dei ricorsi in appello indicati in epigrafe, li accoglie in parte e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti e nei sensi di cui in parte motiva.

Compensa tra le parti le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 14-7-2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Sergio SANTORO Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere

Paolo D’ANGELO Consigliere

Roberto CHIEPPA Consigliere Est.

CARMEN MUCIO

Modificabilità di un piano territoriale paesistico mediante accordi di programma (*)

 

Con la sentenza n. 25/2001 il Consiglio di Stato si pronuncia sulla questione dell'idoneità dello strumento dell'accordo di programma ad introdurre modifiche al contenuto di un piano territoriale paesistico.

La decisione offre significativi spunti di riflessione, sui quali ci si soffermerà dopo una breve analisi del contesto normativo, volta ad approfondire le due seguenti questioni:

1) la portata e l'ambito di applicazione dello strumento dell'accordo di programma concluso tra diverse pubbliche amministrazioni, anche in relazione alla complessa ed articolata procedura prevista dall'articolo 27 della legge n. 142/1990, come modificato dall'articolo 17 della legge n. 127/1997 (1, 0, 0);

2) la natura e le caratteristiche di un piano territoriale paesistico ed i rapporti tra pianificazione paesistica e territoriale.

La vicenda

L'associazione Italia Nostra propone ricorso al TAR per l'annullamento del decreto con cui il Presidente della regione Campania ha approvato e reso esecutivo l'accordo di programma stipulato nel luglio 1996 tra la Regione, il Comitato di coordinamento per l'occupazione, il Ministero del tesoro, il Ministero dei beni culturali ed ambientali, l'amministrazione provinciale di Napoli, il Comune di Torre Annunziata, il Consorzio ASI di Napoli, con l'adesione dell'Ilva in liquidazione e della SPI s.p.a., il quale prevedeva la realizzazione di un programma per la reindustrializzazione, il riassetto territoriale e lo sviluppo economico dell'area Torrese-Stabiese.

Il TAR accoglie il ricorso ritenendo lo strumento dell'accordo di programma non idoneo alla modifica delle previsioni di un piano territoriale paesistico.

Ricorre in appello la Regione, chiedendo l'annullamento della decisione per errata applicazione dell'articolo 27 della legge n. 142/90 e per non avere il TAR tenuto conto del fatto che il piano paesistico è stato approvato con atto del Ministro. Anche la IRITECNA s.p.a. chiede l'annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione del citato articolo 27. Si costituiscono in giudizio la SPI, il Ministero del tesoro e il Ministero per i beni e le attività culturali chiedendo l'accoglimento dell'appello.

Il Consiglio di Stato dispone la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Dopo un'analisi del contenuto delle modifiche apportate dall'accordo di programma al piano territoriale paesistico, anche in relazione al fatto che l'accordo prevedeva che la variante al piano fosse approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, i giudici dichiarano di condividere la tesi accolta dal tribunale amministrativo della natura paesistica e non solo urbanistica del piano territoriale paesistico, ma, a differenza del giudice di prime cure, ritengono che la modifica di detto piano può costituire il contenuto di un accordo di programma, strumento di portata generale in relazione all'ambito oggettivo che lo stesso può interessare. Quanto agli effetti dell'accordo, ed in particolare alla sua eventuale efficacia sostitutiva di provvedimenti amministrativi, i giudici di Palazzo Spada affermano che esso non può derogare agli ordinari criteri di competenza fissati dal legislatore per l'approvazione di una variante ad un piano territoriale paesistico. Irrilevante in proposito risulta poi il fatto che il piano in questione sia stato approvato dal Ministro nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 1-bis della legge n. 431/1985.

Per quanto sopra esposto, i ricorsi proposti in appello vengono giudicati parzialmente fondati. Viene dunque disposto l'annullamento della parte degli atti impugnati che prevede l'approvazione della variante al piano paesistico con decreto del Presidente della Regione, ferma restando la validità del contenuto dell'accordo di programma in quanto determinante l'impegno degli organi regionali intervenuti a sottoporre la variante medesima al competente Consiglio per l'approvazione.

L'accordo di programma

La produzione normativa degli ultimi anni si caratterizza per lo sforzo di recupero della funzionalità, dell'efficienza e dell'efficacia degli apparati amministrativi, anche tramite il ricorso a strumenti e moduli mutuati dal diritto privato. In tale ottica può essere inquadrata la diffusa tendenza del legislatore a favorire l'esercizio consensuale e negoziale della potestà amministrativa (2).

Tra i più importanti modelli convenzionali propri del c.d. nuovo contrattualismo amministrativo, ormai alquanto diffusi sia nella legislazione che nella prassi, rientrano gli accordi stipulati tra pubbliche amministrazioni e privati nonché quelli conclusi tra diversi soggetti pubblici (3).

La funzione degli accordi tra amministrazioni consiste in primo luogo nell'attuare un coordinamento dell'azione dei diversi apparati amministrativi, in quanto portatori, ciascuno in un determinato ambito, di uno specifico e ben delimitato interesse pubblico, riducendo così i possibili conflitti di competenza e le divergenze di indirizzi operativi (4). Ancora, lo strumento consente di accelerare l'iter di formazione dei provvedimenti mediante l'azione concertata tra le amministrazioni interessate, evitando, nell'ottica di una sempre maggiore flessibilità e semplificazione dei procedimenti, inutili duplicazioni (5).

Particolare rilievo in tale contesto assume l'istituto dell'accordo di programma, figura organizzatoria che, concepita in un primo momento nel quadro di una legislazione speciale (6), approda, con le leggi sul procedimento amministrativo e di riforma dell'ordinamento delle amministrazioni locali, ad una normativa di principio, divenendo un istituto di generale applicazione (7).

L'oggetto dell'accordo di programma si può definire con riferimento alle competenze di più soggetti pubblici nella realizzazione di "opere, interventi ovvero programmi di intervento" (8): si tratta evidentemente di un ambito alquanto ampio ed elastico, che comprende in sostanza tutte le opere, gli interventi ed i programmi di competenza regionale, provinciale o comunale. La legge n. 127/1997, come è noto, con i commi 8-10 dell'articolo 17, ha integrato e modificato la norma in esame (9), estendendo in particolare l'istituto in argomento all'approvazione di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per la cui realizzazione siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

Possono partecipare quali soggetti dell'accordo tutti i soggetti pubblici che devono necessariamente essere coinvolti nel procedimento preliminare rispetto alla decisione (10).

L'iniziativa compete al titolare delle attribuzioni "primarie o prevalenti", il quale convoca una preventiva conferenza di carattere istruttorio (11), che costituisce un segmento endoprocedimentale sostitutivo della c.d. fase preparatoria del procedimento e la cui funzione consiste nel verificare la volontà di ciascun partecipante rispetto alla stipula dell'accordo. Tale conferenza si conclude con l'espressione del consenso unanime di tutti i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte (12), in mancanza del quale il procedimento si arresta (13).

L'accordo raggiunto viene formalizzato con la sottoscrizione di un documento, al quale segue l'approvazione con atto formale dell'autorità che lo ha promosso (14).

Con riferimento alle varie fasi del procedimento descritte, sorge il problema del momento in cui si determinano gli effetti giuridici dell'accordo di programma. In altri termini, ci si chiede se essi nascano dall'accordo o dall'atto di approvazione. La tesi prevalente in dottrina è quella secondo cui tale effetti sono prodotti dalla convenzione, mentre all'approvazione si demanda il momento della esternazione, di verifica della regolarità formale delle decisioni, contro il quale devono essere indirizzate le eventuali contestazioni di terzi. La norma, si osserva, prevede espressamente taluni precisi effetti giuridici: se l'accordo viene adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del D.P.R. n. 616/1977, determinando le eventuali variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, con valore di concessioni edilizie. Inoltre, ove esso comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza (15).

Ancora, ci si chiede se dall'accordo di programma nascano vere e proprie obbligazioni, in modo da consentire la qualificazione dello stesso come contratto, oppure se esso sia riconducibile all'area del diritto pubblico, risolvendosi la c.d. contrattualizzazione della procedura in una mera adozione di metodo (16). Dalle due impostazioni derivano conseguenze rilevanti sotto il profilo della disciplina: se infatti secondo gli autori che propendono per la natura contrattuale dall'accordo nasce un vero e proprio obbligo di esercitare la funzione amministrativa nel senso concordato, per quanti invece sposano la tesi dell'accordo come preliminare ai provvedimenti concordati l'effetto sarebbe solo quello di vincolare l'amministrazione nel senso che l'esercizio del potere in violazione dell'accordo si pone come illegittimo se non sorretto da specifiche motivazioni in punto di interesse pubblico.

Tutto ciò premesso sull'istituto accordo di programma, si cercherà qui di seguito di approfondire la questione del ruolo che lo stesso può assumere nell'ambito della pianificazione territoriale ed urbanistica.

Piano paesistico e pianificazione territoriale

I piani paesistici sono stati previsti e regolati per la prima volta dal legislatore con l'articolo 5 della legge n. 1497/1939 e con gli articoli 23 e 24 del relativo regolamento, approvato con il R.D. n. 1357/1940 (17). Tale normativa, rivolta alla protezione non di insiemi aventi rilievo paesaggistico, ma di specifiche bellezze naturali, prescriveva un complesso procedimento di individuazione di specifiche zone da sottoporre a vincolo in quanto di particolare pregio ambientale ed introduceva il piano territoriale paesistico quale strumento avente ad oggetto le cosiddette bellezze di insieme (18). I decenni successivi sono stati caratterizzati, anche in relazione alle innumerevoli pressioni ed aggressioni sul contesto ambientale, da una accresciuta sensibilità per il tema della tutela del paesaggio. In tale contesto, sulla scorta della convinzione che gli aspetti fisico, naturalistico, estetico, antropico, socio-economico e giuridico, tutti meritevoli di tutela, devono trovare la giusta sede di composizione proprio nella pianificazione territoriale, si è notevolmente ampliata la nozione di ambiente (19).

Con il D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative in materia urbanistica, nonché la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici (20). Con il D.M. 21 settembre 1984 si è proceduto, in un ormai diverso contesto di rapporti tra Stato e Regioni, all'integrazione delle bellezze naturali contemplate negli elenchi previsti dalla legge n. 1497/1939, considerate non più singolarmente, ma come insiemi organici.

E' peraltro con la successiva legge n. 431/1985 (21) che il tema della salvaguardia paesistica affrontato dalla legge del 1939 viene dilatato: la tutela ambientale viene infatti intesa non più in senso puntuale, ma globale e pianificatorio (22). Oltre ad integrare ex lege, mediante modifiche dell'articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977, gli elenchi delle bellezze naturali, sottoponendo dunque una serie di immobili a vincolo paesaggistico e dichiarando di interesse paesistico vaste parti del territorio nazionale, tale normativa ha previsto, all'articolo 1-bis, la redazione obbligatoria da parte delle Regioni di "piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali", recanti la "normativa d'uso e di valorizzazione ambientale" dei rispettivi territori con riferimento ai beni ed alle aree di cui al comma 5 del citato articolo 82, come integrato dalla legge Galasso (23).

Agli strumenti urbanistici, come è noto, è attribuita la funzione di indicare le specifiche destinazioni d'uso delle aree e degli edifici. I piani paesistici, viceversa, non possono imporre determinate scelte tra gli usi compatibili con la bellezza panoramica o per la stessa non pregiudizievoli, né stabilire prescrizioni generali da specificare ed attuare mediante uno strumento urbanistico comunale: ciò sarebbe infatti in contrasto sia con il contenuto dello strumento stesso, sia con le norme legislative sul rapporto tra i vari livelli di pianificazione urbanistica. Nonostante tale differenza di fondo, non è comunque escluso che un piano meramente urbanistico, anche sovracomunale, preordinato alla definizione urbanistica del territorio, ponga norme a tutela dell'ambiente, senza per questo doversi definire piano di settore ambientale, né che un piano paesistico, piano di settore preordinato alla tutela di interessi pubblici diversi da quelli puramente urbanistici, possa assumere, quanto al suo contenuto, rilevanza urbanistica (24).

Andando oltre, ed accogliendo la prospettiva secondo cui ogni trasformazione del territorio, comunque finalizzata, dovrebbe essere compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, non può non rilevarsi da un lato che ogni piano territoriale regionale dovrà assumere anche una "valenza paesistica", che ne è una delle condizioni essenziali ed una delle materie d'obbligo, dall'altro che ogni piano paesistico, che pure presuppone la sussistenza di vincoli (25), riguarderà sia beni soggetti a vincolo paesaggistico che beni non vincolati, nell’ottica dell’individuazione di ambiti che siano significativi a fini pianificatori. In tal senso il piano paesistico si configura come strumento finalizzato non solo ad impedire interventi pregiudizievoli alla bellezza panoramica ed al valore paesistico riconosciuto alle vaste località assoggettate a vincolo, ma anche a tracciare i lineamenti dell'assetto territoriale ed a perseguire la tutela del territorio promuovendone, per ampie aree, il recupero ed il restauro ambientale (26).

Proprio la previsione, contenuta nell'articolo 1-bis della legge n. 431/1985, dell'uso alternativo di due strumenti operativi - il piano territoriale paesistico, a contenuto attuativo diretto, o il piano territoriale regionale, piano territoriale urbanistico con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali - determina singolari sviluppi dei rapporti tra pianificazione territoriale e pianificazione paesistica (27). La disposizione, che si configura come norma assolutamente generica in materia di tutela ambientale (28), da un lato sembra consentire un generale ampliamento del contenuto del piano paesistico, eliminando la necessaria e sostanziale distinzione del medesimo rispetto al contenuto dei piani urbanistici (29). D’altro canto, la legge n. 431, non prevedendo espressamente una sottordinazione dei piani urbanistici rispetto ai piani paesistici - come ad esempio è prescritto per i piani regolatori rispetto ai piani territoriali di coordinamento -, delinea tra le due tipologie di strumenti un rapporto di sostanziale separazione giuridica ed autonomia, potenziale causa in concreto di molteplici inconvenienti (30).

In relazione a tale assetto normativo, ed in considerazione del fatto che la pianificazione paesistica non può configurarsi come un processo autonomo od autarchico, dovendosi la stessa integrare nella pianificazione territoriale - che a sua volta non può trascurare la salvaguardia e la valorizzazione del territorio nel momento in cui ne postula un'utilizzazione più razionale e/o una migliore fruizione -, da tempo si auspicava dunque una riforma della legislazione sui beni culturali che prevedesse, accanto alle funzioni di protezione e di conservazione dei beni culturali, anche una tutela attiva degli stessi, tramite un impegno comune in tal senso di tutte le istituzioni pubbliche volto al coordinamento delle relative competenze. Il tutto nell'ottica di "un principio di unità negli strumenti di pianificazione", da attuarsi grazie alla compartecipazione delle amministrazioni competenti in materia urbanistica e di quelle preposte alla tutela dei beni culturali. In particolare veniva da più parti prospettata come soluzione quella di ricorrere alle sempre più diffuse forme di intesa tra diverse pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali (31).

La citata disciplina di tutela del paesaggio è stata di recente trasfusa nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, il D.Lgs. n. 490/1999 (32], il cui titolo II è dedicato ai "beni paesaggistici e ambientali" e che, all'articolo 138, definisce beni ambientali, sottoposti a tutela, sia quelli già previsti dalla legge del 1939, e individuati mediante gli elenchi, sia quelli specificamente indicati all'artico
Pubblicato in : Argomenti, Murgia e territorio

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