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L.R. 19 dicembre 1994, n. 34. ''Accordo di programma per la realizzazione di str PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 23-02-2001 02:50

Il testo di legge . (il testo originario è stato modificato dalle L.R. n. 8 del 28-01-1998 "Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1994, n. 34 e 4 luglio 1994, n. 24 in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei piani regolatori generali")

Art. 1

1. Al fine di incentivare l'occupazione nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero, i sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Ciunta regionale la definizione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'autorizzazione alla realizzazione ampliamento di complessi produttivi che attivano immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

2. Per gli interventi nei settori industriale, artigianale, turistico e alberghiero. La sottoscrizione dell'accordo di programma, che dovrà essere autorizzato dalla giunta regionale, è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione. Le aree interessate agli interventi previsti dall'accordo di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza, le stesse opere dovranno essere previste a carico del soggetto destinatario della concessione edilizia.

3. La concessione edilizia dovrà inoltre prevedere idonea e formale garanzia del destinatario della medesima che i livelli occupazionali previsti e la destinazione d'uso degli immobili siano mantenuti per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

Art. 1 bis

La presente legge non deroga alle norme in materia di vincoli di tutela del territorio e dell'ambiente.

Art. 1 ter

Le modalità di approvazione dei piani regolatori generali stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24 si applicano a tutti i piani che alla data di pubblicazione della presente legge risultano giacenti presso il Settore urbanistico, in attesa del parere del Comitato urbanistico regionale. Per gli strumenti esecutivi il parere vincolante del CUR è espresso entro novanta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comune interessato promuove, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione.

Nota all'art. 1 ter

Si riporta il testo della L.R. 4 luglio 1994, n. 24 pubblicata nel BUR n. 94 Suppl./94:

L.R. 4 luglio 1994, n. 24

"Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernenti l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti"

Articolo Unico

Alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (1) "Tutela ed uso del territorio" è aggiunto il seguente articolo 16 bis: ("Esame istruttorio p.r.g. di Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti).

1. L'esame istruttorio del piano regolatore generale di Comune non superiore ai 15.000 abitanti all'ultimo censimento ISTAT è svolto da un apposito comitato ristretto composto:

- dall'Assessore regionale all'Urbanistica, che lo presiede

- dal Coordinatore del Settore urbanistico regionale e da

un dirigente del settore stesso;

- da quattro componenti del Comitato urbanistico regionale (C.U.R.), designati dal Presidente del Comitato stesso.

2. Alle riunioni del Comitato ristretto possono essere invitati il Sindaco del Comune interessato o suo delegato, assistito dal progettista del p.r.g. e dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, nonchè i rappresentanti degli Assessorati regionali e delle Amministrazioni dello Stato competenti ad esprimere parere in merito all'approvazione del piano.

3. Le determinazioni del Comitato ristretto devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti e sostituiscono a tutti gli effetti la relazione istruttoria del Settore urbanistico regionale ed il parere del C.U.R. previsti dal comma 8 del precedente art. 16.

4. Per il funzionamento del Comitato ristretto valgono le stesse regole del C.U.R., salvo quanto espressamente disciplinato dal presente articolo.


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