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ABUSO NELLA CAVA DEI DINOSAURI. DOPO UN LUNGO SONNO SI SONO SVEGLIATI ED HANNO ORDINATO: DEMOLITE!! PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 15-07-2008 23:08

 

Hanno aspettato quattro anni, quattro anni da quando i soliti “innamorati di questa città e della legalità” fecero osservare che qualcosa non quadrava nei lavori edilizi che si stavano effettuando all’interno della “cava dei dinosauri”, in via Santeramo [CLICCA QUI per una sequenza fotografica e CLICCA QUI per alcuni testi ed una rassegna stampa].

Hanno indugiato sino a quando non è intervenuto il Corpo Forestale dello Stato ad effettuare, nella primavera 2007, un sopralluogo ed a rilevare una serie di violazioni.

Hanno aspettato che si avviasse - su impulso del Sostituto Procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi - il processo penale (12 dicembre 2007), tuttora in corso [CLICCA QUI].

Hanno deciso di non far costituire il Comune di Altamura parte civile, seppure individuato come ente danneggiato dalle violazioni contestate.

Hanno negato – nel consiglio comunale del 22 maggio 2008 in risposta ad un’interpellanza presentata il 24 ottobre 2007 dal consigliere comunale del Movimento Aria Fresca, Enzo Colonna [CLICCA QUI per leggere il testo dell'interpellanza] – che fosse necessaria la costituzione di parte civile del Comune, come pure che fosse necessaria un’ordinanza di demolizione.

Poi, improvvisamente, destandosi da un lungo e principesco torpore (chissà?! forse sono stati scossi dai clamori di altre indagini di cui, negli ultimi giorni di maggio 2008, ha dato ampiamente conto la stampa?!), eccoli il 3 giugno 2008 adottare un’ordinanza con cui si assegnano 90 giorni alla società Ecospi (gruppo Tradeco), proprietaria del sito della cosiddetta “cava dei dinosauri”, per procedere alla demolizione del manufatto edilizio, contestano gli organi inquirenti ed ora anche il Comune, abusivamente realizzato.

Evviva! Che sia l’inizio di un cammino virtuoso, dopo pentimento e conseguente rinsavimento? Vita nuova? O il riproporsi dei soliti giochi di palazzo? Fumo negli occhi? Mossa per dare a vedere e non essere visti?!

 

In questa pagina (clicca sul titolo in alto), il testo dell'ordinanza n. 176 del 3 giugno 2008 a firma del dirigente comunale del 3° settore (edilizia, urbanistica).

 

 

*

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 176 DEL 3 GIUGNO 2008

  

OGGETTO: Società Ecospi s.r.l. - Ordinanza di demolizione lavori per opere di trasformazione urbanistica a via Santeramo in località “Pontrelli” in area naturale protetta ricadente nel sito archeologico denominato “cava dei dinosauri”, catastalmente individuata al f.m. 189 p.lla 37 di proprietà della Ecospi s.r.l..-

 

IL DIRIGENTE

 

VISTA la propria ordinanza n. 64 del 16/05/2007 con la quale si ordinava, al sig. FIORE Vincenzo, in qualità di  Amministratore Unico della Società ECOSPI S.r.l., ditta proprietaria delle aree oggetto di trasformazione nonché esecutore dei lavori, l’immediata sospensione dei lavori abusivi sull’area in oggetto;

 

LETTA la comunicazione ex art. 27 comma 4 del D.P.R. Prot. N. 291 Pos. VII-1/2 del 28-4-07 del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Forestale di Altamura da cui si rileva che in località “Pontrelli” nel sito archeologico denominato “Cava dei Dinosauri”, la Società ECOSPI S.r.l., su area catastalmente individuata al F.M. 189 p.lla 37, ricadente in zona agricola E1 di P.R.G., ha posto in essere lavori abusivi in DIFFORMITÀ E CON VARIAZIONI ESSENZIALI alla C.E. N. 508/2000 del 22-6-2000, variata con C.E. N. 586/2002 e successiva C.E. N. 90/2003 del 23-6-2003 di rinnovo delle precedenti, le cui opere di trasformazione urbanistica, consistenti nella realizzazione di corpo di fabbrica ex novo conseguente alla demolizione del fabbricato esistente e nella realizzazione di piazzale nell’area circostante il nuovo fabbricato mediante opere di movimento terra quali scavo e riporto, risultano eseguite:

A.           in violazione della legge in materia urbanistica-edilizia n. 47 del 28-02-1985 vigente all’epoca dei fatti (attualmente assorbita dal testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 6-6-01 n. 380, sanzionata dall’art. 20 lett.c), della legge n. 47/85 ora art. 44 lett. c) del D.P.R. n. 380/01 e con variazioni essenziali e ciò in considerazione del fatto che vi è un mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 380/01, (art. 8 comma 1 lett. d) della legge n. 47/85 e art. 2 lettera d) della L.R. 13-5-1985 n. 26), e tenuto conto che l’opera edilizia è stata realizzata in area sottoposta a vincolo archeologico-paesistico-ambientale nonché in area protetta (SIC-ZPS), ne consegue che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 3 della legge n. 47/85 l’intervento è da considerarsi in totale difformità;

B. in violazione dell’art. 151 del D.L.vo n. 490/99 attuale art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e succ. mod., sanzionata dall’art. 20 della Legge n. 47/85 così come previsto dall’art. 163 comma 1 del D.L.vo n. 490/99;

C. in violazione delle prescrizioni di base e degli indirizzi di tutela previsti dal capo II “Componenti Geo-Morfo-Idrogeologiche delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P della Regione Puglia in quanto:

Le opere edilizie realizzate, eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica, poiché hanno di fatto alterato lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore, non rientrano tra gli interventi esenti dall’autorizzazione paesaggistica elencati all’art. 5.02 delle norme N.T.A. del P.U.T.T./Pa della R.P. e precisamente al comma 1.02;

D. in assenza della valutazione di incidenza ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 357/97 e n. 120/03;

E. in violazione degli artt. 6 e 11 della legge del 6-12-1991 n. 394 e dell’art. 3 comma 1 lett.o) dell’Allegato A (Disciplina di tutela del Parco Nazionale dell’Alta Murgia) al D.P.R. 10.03.2004 (Istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia) pubblicato sulla G.U. n. 157 dell’1-7-2004 sanzionata dall’art. 30 delle legge n. 394/91.

 

VISTI gli artt. 27 e 31 del T.U. per l’edilizia, D.P.R. 380/2001;

VISTO l’art. 167 del D. Lgs 42/04 e s. m.

VISTO gli artt.40 e seguenti della Legge Regionale 31/05/1980 n.56;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali;

VISTO il provvedimento preliminare di diniego del 03/06/2008 prot. 26799 relativo alla pratica N. 2021/3C RS;

 

INGIUNGE

Ai sigg.ri

XXXXX XXXXXXXX, nato ad Altamura (BA) il XX-XX-XXXX ivi residente a via XXXXXXX, legale Amministratore Unico della Società ECOSPI S.r.l., con sede in Altamura a via del Noce, n. 2, ditta proprietaria delle aree oggetto di trasformazione nonché esecutore dei lavori;

ai sensi dell’art. 31 comma 2 del Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/01, la demolizione delle opere edili abusive in premessa descritte ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente ingiunzione; in mancanza di ottemperanza alla predetta ingiunzione a demolire entro tale termine, l’opera abusiva, previa acquisizione gratuita e di diritto della stessa e dell’area di sedime al patrimonio del Comune, verrà demolita a spese dei responsabili dell’abuso, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/01, ferma ed impregiudicata l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge.

 

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento al:

XXXXX XXXXXXXX, nato ad Altamura (BA) il XX-XX-XXXX ivi residente a XXXXXX, legale Amministratore Unico della Società ECOSPI S.r.l., con sede in Altamura a via del Noce, n. 2, ditta proprietaria delle aree oggetto di trasformazione nonché esecutore dei lavori;

- l’invio del presente provvedimento, quale comunicazione, al Comando di Polizia Municipale e all’Ufficio Condono, per gli adempimenti di competenza;

CHIEDE

Al COMANDO di POLIZIA MUNICIPALE di sorvegliare l’osservanza della presente ordinanza, procedendo, in caso di accertamento di inottemperanza alla stessa, alla notifica del relativo verbale all’interessato che costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della Legge 7/08/1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, al T.A.R. Puglia ( Legge 6/12/1971 n.1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n.1199).

  

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

“SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO”

(Dott. Arch. Giovanni Buonamassa)

 

 

Pubblicato in : Argomenti, Cosa succede in città

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