| Scritto da altamura2001, 15-06-2007 12:12 |
Pochissimi giorni separano le udienze conclusive dei due processi (una il 14 marzo 2007, l’altra il 20 aprile 2007). Pochissimi giorni separano il deposito delle due sentenze (una l’8 giugno 2007, l’altra il 16 maggio 2007). La sezione del TAR Puglia della sede di Bari è la stessa nei due giudizi (la terza sezione). In entrambi si discuteva di provvedimenti del Comune di Altamura (in un caso un permesso a costruire, nell’altro del provvedimento di annullamento da parte del Comune di una concessione precedentemente rilasciata). In entrambi si discuteva se fossero ancora in vigore le previsioni dello Studio Particolareggiato B1, in particolare se fossero ancora vigenti le previsioni relative alla viabilità di quel piano [in un caso la strada di collegamento tra via Toti e via Matteucci (scendendo viale Regina Margherita, a destra, all’altezza dell’ex istituto magistrale di fronte all’ospedale); nell’altro del prolungamento di via Cavallotti sino alla scuola materna in via Giambattista Castelli, a ridosso appunto di Villa Castelli: CLICCA QUI PER UNA VISIONE AEREA DELLA ZONA INTERESSATA (è quella ove sono visibili gli scavi per le fondamenta ed è visibile anche dalle altre direzioni orientando la freccetta)].
In un caso, però, il Comune rilascia il permesso a costruire e poi fa finta di nulla sino alla sentenza che conferma la legittimità della concessione per una costruzione da realizzare su quella che dallo Studio Particolareggiato B1 era destinato a strada (salvo poi dire per bocca del primo cittadino che le sentenze si rispettano, sempre, e che il Comune si è sempre mosso nella perfetta legittimità ). Clicca qui per leggere tale sentenza ed i relativi commenti [Villa Castelli e dintorni: Scusate, Signori Giudici, ma dov'è la motivazione?!].
Nell’altro, di cui riportiamo (in questa pagina, clicca sul titolo) la sentenza depositata una settimana fa (8 giugno 2007), il Comune di Altamura non solo annulla una sua precedente concessione, proprio basandosi sull’argomento che le previsioni di quello Studio Particolareggiato siano ancora vigenti e che quindi costruzioni su strade non possono ovviamente essere realizzate, ma, convenuto in giudizio dall’interessato, si costituisce e conferma con forza, tramite il proprio legale, sino appunto all’udienza finale del 20 aprile 2007 che le previsioni in merito alla viabilità di quel piano sono tuttora vigenti. In parole povere dice esattamente il contrario di quanto sostenuto per il rilascio della concessione in prossimità di Villa Castelli.
La cosa straordinaria è che in un caso il TAR boccia il ricorso presentato da chi voleva difendere la viabilità prevista dallo Studio Particolareggiato B1, perché – scrivono i giudici – quelle previsioni sono state superate dall’adeguamento del piano regolatore. E condanna pesantemente pure i ricorrenti (tra cui tre associazioni ambientaliste e politiche, quindi soggetti giuridici non aventi scopo di lucro, vale a dire: Legambiente Altamura, Centro Studi Torre di Nebbia, Senzareti) al rimborso delle spese del giudizio (12.000 euro).
Nell’altro caso invece (e con una sentenza però motivata ed esaustiva che vi invitiamo a leggere in questa pagina), il TAR accoglie le ragioni del Comune di Altamura (lo stesso rappresentato dal primo cittadino che dice di rispettare sentenze, leggi, piani e regolamenti) che difendeva la viabilità , seppure in un’altra (ma non distante) zona, prevista da quello stesso Studio Particolareggiato e quindi le ragioni per non concedere il permesso a costruire su una strada comunale. Peraltro compensando tra ricorrenti e resistenti le spese del giudizio.
PER QUANTO CI RIGUARDA, SIAMO DAVVERO SCONCERTATI E PREOCCUPATI. DI TANTA SCHIZOFRENIA AMMINISTRATIVA (due pesi e due misure?! e perché poi?!) CHIEDIAMO RAGIONE AL PRIMO CITTADINO DI QUESTO COMUNE.
[nota a cura del Movimento Aria Fresca]
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[testo disponibile nel sito www.giustizia-amministrativa.it]
SENTENZA n. 1534 del 2007
(n. 2530/2004 Reg. Ric.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Bari - SEZ. III ^
composto da
Antonio Pasca (Presidente)
Leonardo Spagnoletti (Componente)
Roberto Maria Bucchi (Componente)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2530 del 2004 proposto da Tafuni Salvatore, rappresentato e difeso dall’Avv. Adriano Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla Via Cairoli n. 125;
CONTRO
Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Mascolo ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Imbriani n. 48 presso lo studio dell’Avv. Gaetano Di Muro;
nonché contro
- Cornacchia Rosa, Ciccimarra Vito, Segreto Maria e Ostuni Angela, interventori ad opponedum, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Iurino e Maria Losurdo ed elettivamente domiciliati in Bari alla Via Andrea Da Bari n. 115 presso lo studio legale Carella;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Dirigente del III° Settore-Ambiente Urbanistica-Territorio del Comune di Altamura n. 151 del 5/10/2004, comunicata al ricorrente a mezzo nota prot. U.T. 1610/URBANISTICA del 5/10/2004;
- di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, comunque lesivo, ancorché non conosciuto;
nonchè per il risarcimento
- del danno derivate dall’illegittimo comportamento posto in essere dal Comune di Altamura;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 1°/2/2005, per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 52664 del 30/10/2004, notificato al ricorrente in data 2/12/2004, avente ad oggetto “Conclusione procedimento ai sensi della Legge 241/90 con adozione di provvedimento espresso definitivo. Annullamento Concessione edilizia n. 544/2000 del 4/8/2000�;
- di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1°/2/2005;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Antonio Pasca;
Uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti A. D’Innella (in sostituzione di A. Esposito), A. Mascolo e M. Losurdo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente ha ottenuto concessione edilizia n. 544/2000 per la realizzazione di un garage in Via Toti-Via Meucci nel territorio del Comune di Altamura.
Dopo la comunicazione del 4/4/2001 e dopo l’inizio dei lavori è intervenuta l’ordinanza n. 55/2001, a firma del Dirigente dell’U.T.C., di annullamento della predetta concessione edilizia in via di autotutela.
Tale provvedimento è stata impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso n. 1165/2001; con ordinanza T.A.R. Bari n. 699/01 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, in relazione all’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autoannullamento, con conseguente ripresa dei lavori.
Con successiva nota dirigenziale prot. n. 21942 del 23/7/2001, il Comune ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo per l’annullamento in via di autotutela della C.E. n. 544/00, con contestuale notifica dell’ordinanza n. 125 di sospensione dei predetti lavori, per l’incompletezza della documentazione prodotta e per la difformità dell’opera realizzanda rispetto a quella assentita.
Ha fatto seguito un procedimento giudiziario avverso l’inerzia dell’Amministrazione Comunale in esito al quale il Comune di Altamura, con determinazione dirigenziale n. 763/2004 ha revocato l’ordinanza dirigenziale n. 55/2001 di annullamento della C.E. n. 544/00.
Con nota del 29/9/2004 il ricorrente ha rinnovato la comunicazione di ripresa dei lavori edili nuovamente interrotti per effetto dell’impugnata ordinanza dirigenziale n. 151/2004, impugnata con il ricorso in esame e avverso la quale esso ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; irragionevolezza, illogicità manifesta;
2) violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 54 T.U. n. 267/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 D.P.R. n. 380/2001; incompetenza, carenza di potere, irragionevolezza, illogicità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Nelle more del giudizio è intervenuto il provvedimento dirigenziale prot. n. 52664/04 di annullamento della C.E. n. 544/2000, impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti depositati in data 12/3/2004, deducendo i seguenti ulteriori motivi di censura:
3) violazione ed errata applicazione del P.R.G. del comune di Altamura vigente; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità ; arbitrarietà , omessa ed insufficiente istruttoria; violazione del principio di buona amministrazione; violazione dell’art. 97 Cost. .
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Altamura, nonché gli interventori ad opponendum, entrambi contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 172/2005 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati proposta dal ricorrente.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 364/2005 è stata respinta la domanda di correzione di errore materiale che il ricorrente ha ritenuto essersi verificato nella predetta ordinanza n. 172/05; con la medesima ordinanza questo Tribunale ha, altresì, respinto l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati formulata dal ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti.
All’udienza del 14 marzo 2007 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Rileva il Collegio che il ricorso principale, prima che infondato, è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Ed invero l’ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi, provvedimento tipicamente cautelare e interinale, è stata superata ed è divenuta inefficace per effetto dell’intervenuto provvedimento definitivo con cui è stata annullata in via di autotutela la concessione edilizia di che trattasi, provvedimento quest’ultimo impugnato con i motivi aggiunti dell’1/2/2005.
L’interesse del ricorrente, sul piano sostanziale, risulta dunque circoscritto alla domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 52664 del 30/12/2004.
Rileva anzitutto il Collegio che il procedimento di autotutela risulta formalmente corretto, con comunicazione di avvio e rituale contraddittorio.
Quanto al merito, risulta provato in atti che l’area interessata dalla C.E. n. 544/2000 è destinata a viabilità di piano (art. 51 delle N.T.A.).
La destinazione a strada emerge anche dalla condizione apposta alla C.E. n. 64/77, mentre risulta del tutto irrilevante la mancata formalizzazione della cessione delle aree destinate a strada in esecuzione del punto 4 di cui alla deliberazione G. M. n. 1912 del 23/10/85.
L’intervento edilizio richiesto dal ricorrente interessa un’area destinata a viabilità e necessaria per il collegamento tra Via Toti e Via Meucci, ricadente, anche secondo il P.R.G. previdente su una zona di completamento B1, nonché destinata a viabilità per effetto dello studio particolareggiato B1 di attuazione del P.R.G..
Tale destinazione risulta ribadita dalla nuova pianificazione ex art. 51 co. 6, come si evince anche dall’esame degli elaborati grafici di riferimento (allegate tavole n. 6 e 7) e dalla relazione tecnica.
Ritiene in particolare il Collegio che le previsioni dello studio particolareggiato S.P. B1 siano tuttora vigenti, in quanto mai abrogate ed anzi fatte salve dal nuovo P.R.G. adeguato.
L’adeguamento della strumentazione urbanistica ha recepito e conservato le previsioni di viabilità di che trattasi, tra cui quella di collegamento tra Via Toti e Via Meucci.
Risulta altresì infondato l’ulteriore motivo di censura con cui il ricorrente pretenderebbe l’intervenuta decadenza dei vincoli.
Ed invero, anche a prescindere da ogni altra considerazione, anche l’eventuale decadenza del vincolo a viabilità non potrebbe già mai consentire l’edificazione nei termini richiesti dal ricorrente, alla stregua delle norme di cui agli art. 4 L. n. 10/77 e 9 D.P.R. n. 380/01.
Senza peraltro considerare che, ferma restando la destinazione a viabilità di cui allo studio particolareggiato B1 ed alla stregua della normativa urbanistica succedutasi nel tempo, la stessa possibilità di edificazione diretta risulta consentita a condizione che siano assicurate le opere e cedute le aree necessarie per l’urbanizzazione primaria.
Ha infine evidenziato il Comune che la Tavola n. 6 del prg adeguato non rappresenta la viabilità qui in esame solo in quanto viabilità secondaria ex art. 33 N.T.A., dovendosi nella specie risalire allo S.P.B1, approvato in variante al previdente P.R.G., le cui previsioni – a norma dell’art 51.6 delle N.T.A. – sono da ritenersi annullate e decadute solo nella parte in cui risultino in contrasto con le previsioni progettuali del P.R.G. adeguato.
Tale contrasto non ricorre con riferimento alla viabilità secondaria di che trattasi.
Pare inoltre singolare che il ricorrente censuri la previsione a strada per l’esistenza di un vincolo archeologico di carattere generale insistente sull’area, area sulla quale egli stesso vorrebbe realizzare la costruzione.
Il ricorso va dunque respinto.
Ritiene tuttavia il Collegio di dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sez. III di Bari respinge il ricorso n. 2530 del 2004, proposto da Tafuni Salvatore.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007.
Antonio Pasca – Presidente Estensore
[Pubblicata mediante deposito in Segreteria l’8 giugno 2007]
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