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Metano: assicurare un servizio pubblico a centinaia di famiglie altamurane. PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 10-12-2001 02:10

Dicembre 2001. I rapporti con la Nettis Gestioni. Un’ipotesi di soluzione del problema.
RIPORTIAMO DI SEGUITO IL DOCUMENTO DIFFUSO IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 DICEMBRE 2001 DA ENZO COLONNA, CONSIGLIERE COMUNALE DEI DS.

Come è noto l’Amministrazione e l’intero Consiglio comunale sono chiamati ad affrontare un problema rinveniente dal passato ed avvertito con urgenza e preoccupazione da centinaia di cittadini altamurani le cui abitazioni sono ubicate in zone dell’abitato di recente (o prossima al completamento) edificazione: si tratta di garantire loro un servizio pubblico di primaria importanza quale la fornitura di gas metano. Le presenti note sono dettate da quella preoccupazione e dall’impegno e dalla volontà (manifestati in più occasioni dall’Amministrazione comunale, dai partiti del centrosinistra ed in particolare dal partito e dal gruppo consigliare dei Democratici di Sinistra, quindi anche da chi scrive) di dare una risposta rapida e legittima ai bisogni di quelle centinaia di famiglie.

È noto che il servizio di distribuzione del gas metano è svolto in regime di privativa dalla Nettis Gestioni, in virtù del contratto stipulato con il Comune il 14 ottobre 1982. Sono venuto a conoscenza, solo pochi giorni fa (venerdì 14 dicembre 2001), di una proposta sottoposta già alla precedente amministrazione (con note del 6 e del 22 marzo 2001) dalla Nettis Gestioni con la quale si è dichiarata disponibile a realizzare a proprie cure e spese la progettazione e l’esecuzione delle opere di metanizzazione necessarie ad assicurare il servizio nelle zone di recente espansione urbana, originariamente non coperte dalla rete di distribuzione.

Tale disponibilità/offerta è condizionata:

  1. alla "remunerazione dell’investimento" o, meglio, alla "sussistenza dell’equilibrio economico finanziario dell’investimento";
  2. alla "realizzabilità dell’intervento rispetto al modificato assetto contrattuale delle disposizioni innescate dal Decreto legislativo n. 164/2000, ove compatibili";
  3. alla definizione "in via preventiva e quindi univoca dei criteri di determinazione del valore residuo industriale dei beni costituenti l’impianto di distribuzione del gas con particolare riferimento alla vita media utile dei singoli cespiti".

Tali condizioni risultano articolate e sintetizzate in una proposta di accordo o atto aggiuntivo al contratto n. 497 del 14 ottobre 1982 (allegato n. 1 della nota 22 marzo 2001 della Nettis Gestioni) che andrebbe sottoscritto dalle due parti contrattuali (Comune e Nettis Gestioni).

In particolare, la ditta concessionaria si impegna "ad effettuare la progettazione definitiva delle opere di metanizzazione" e "ad eseguire le opere a propria cura e spese, a regola d’arte, e con il rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti, per uno sviluppo di circa ml 19.000 di rete principale di distribuzione, il potenziamento della cabina di riduzione e misura, l’installazione di n. 4 gruppi di riduzione finale e l’installazione di circa 50 riduttori di utenza nella zona industriale fino alla concorrenza di un importo globale di £. 4.260.000.000" (art. 1 dell’atto aggiuntivo proposto).

Come contropartita, la proposta della Nettis Gestioni prevede (art. 3 dell’atto aggiuntivo) che:

"A parziale modifica dell’art. 4 del contratto di concessione n. 497 del 14.10.82, le parti si danno reciprocamente atto che alla scadenza del contratto di concessione il Comune entrerà nella piena disponibilità di tutti gli impianti realizzati dalla concessionaria a fronte di un rimborso determinato secondo il criterio della stima industriale di cui al T.U. n. 2578 del 15.10.1925 e riferito alla parte dei beni che non hanno usufruito dei contributi statali e comunitari a fondo perduto e che va intesa quindi, a tutti gli effetti, riscattabile a titolo oneroso.

La parte dei beni a devoluzione gratuita sarà percentualmente determinata sulla base del rapporto fra contributi statali e comunitari ottenuti e valore delle opere realizzate ammesse ai benefici della L. 784/80.

Il suddetto rimborso, come sopra determinato, sarà a carico del nuovo gestore subentrante, così come previsto rispettivamente dall’art. 14, comma 9, e dall’art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Il valore industriale residuo dei beni costituenti l’impianto di distribuzione del gas ad oggi realizzati e di futura realizzazione sarà determinato applicando al costo di ricostruzione un coefficiente di degrado determinato con il criterio del degrado lineare espresso dalla formula che segue, giusta quanto esplicato nella relazione di progetto preliminare, parte integrante e sostanziale della presente:

Cd = 1- e/Vf

(dove Cd = coefficiente di degrado; Vf = vita fisica media dei beni; e = età del cespite)".

In merito ad una simile eventualità e soprattutto al fine di fornire alcune indicazioni utili, a parere di chi scrive, nella ricerca di una soluzione al problema, posto in termini di urgenza e concretezza, di assicurare il servizio di distribuzione e fornitura del gas metano ai cittadini residenti nelle nuove zone recentemente urbanizzate o in corso di urbanizzazione, osservo e preciso che:

  1. Il Comune di Altamura, dopo aver esperito una gara di appalto (con le modalità dell’appalto concorso), ha affidato, con il contratto stipulato il 14 ottobre 1982, alla Nettis Gestioni la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto e del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale. La durata del rapporto contrattuale era stata fissata in 28 anni a decorre dal 1° gennaio 1987 (art. 2 del Contratto). La scadenza contrattuale era stata dunque fissata dai contraenti al 31 dicembre 2014. In virtù del d.lgs. n. 164/2000 (c.d. Decreto Letta) che ha recepito la direttiva comunitaria n. 30 del 1998, però, il servizio (pubblico) di distribuzione di gas naturale può essere affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni (art. 14, comma 1, del decreto). Per gli affidamenti e le concessioni "in essere alla data di entrata in vigore" del decreto ed attribuiti mediante gara (come nel caso di specie), si prevede che sia mantenuta la durata in essi stabilita, ma "comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000" (art. 15, comma 9, d.lgs. n. 164/2000).
  2. Il servizio in corso scade dunque improrogabilmente il 31 dicembre 2012. Ogni patto o condizione contrattuale difforme risulta nulla e sostituita di diritto dalla disposizione legislativa imperativa (art. 1419, 2° comma, cod. civ.). Resta comunque salva la facoltà per il Comune di riscattare anticipatamente il servizio di erogazione del gas e del relativo impianto secondo le modalità ed i tempi definiti nell’art. 5 del contratto del 1982 (in proposito, v. i chiarimenti di T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 12 novembre 2001, n. 891). La contrazione temporale del rapporto contrattuale (di due anni: dal 31.12.2014 al 31.12.2012), in quanto disposta da norma imperativa, non configura però l’ipotesi di cui all’art. 5 del contratto (riscatto anticipato) e non espone ovviamente il Comune alle conseguenze derivanti dall’esercizio di quella facoltà (vale a dire, il pagamento dell’indennità di riscatto, secondo quanto previsto dall’art. 5 del contratto). L’art. 5 dispone infatti che: "Al Comune spetta la facoltà di riscattare anticipatamente il servizio di erogazione del gas e del relativo impianto nei temi e con le modalità previste dal T.U. del 15.10.1925 n. 2578 nella municipalizzazione dei servizi pubblici previo pagamento dell’indennità di riscatto valutata in contraddittorio, fatta salva la parte finanziata da contributi a fondo perduto statali e comunitari. Nell’impossibilità di determinare l’indennità per il mancato profitto di competenza della Concessionaria ai sensi dell’art. 24 lett. c) del citato T.U., tale valore sarà calcolato nella misura del 10% dell’incasso annuo previsto relativo alla vendita del gas in esercizio a pieno regime, moltiplicato per il numero degli anni mancanti alla scadenza della concessione".
  3. Ne deriva che risulta ingiustificata l’argomentazione (sub lett. b) della Nettis Gestioni quando subordina la disponibilità a realizzare l’intervento di ampliamento ed estensione della rete di distribuzione ad una modifica del contratto originario imposta, a suo dire, dal nuovo assetto contrattuale risultante dalle disposizioni del Decreto Letta. A parte la considerazione che le modifiche incidono unicamente sulla durata del rapporto e nella misura di soli due anni, quelle disposizioni hanno natura imperativa e come tali integrano e sostituiscono di diritto eventuali pattuizioni non compatibili (in questo senso peraltro, si v. anche l’art. 28 del contratto).
  4. Il problema, che questa Amministrazione e questo Consiglio sono chiamati ad affrontare e risolvere, va dunque affrontato e risolto nei termini e secondo le modalità definiti dal contratto del 1982 e dalla legge (dal d.lgs. n. 164/2000 in particolare). Peraltro, solo se ci si arresta al piano dell’esecuzione del rapporto contrattuale in corso è possibile ipotizzare e legittimare una trattativa (privata) o un accordo (a due) con la Nettis Gestioni. Diversamente, un nuovo assetto del rapporto contrattuale o una riconfigurazione di esso difficilmente risulterebbe compatibile con la disciplina in materia di appalti e con quella che regola ora il mercato interno del gas naturale; discipline, entrambe, che fanno della concorsualità e della concorrenzialità i principi regolatori delle materie.
  5. Un accordo o atto aggiuntivo al contratto del 1982, impostato nei termini prima evocati (semplice esecuzione e regolamentazione di singoli aspetti di un rapporto già in corso), risulta non solo ammissibile, ma anzi necessario se si tiene presente che si è al cospetto (come peraltro chi scrive aveva tentato di spiegare in occasione di due recenti sedute del consiglio comunale) di un rapporto contrattuale di lunga durata che implica meccanismi (contrattuali) di adeguamento e aggiornamento a fronte di nuove esigenze e nuove necessità. Meccanismi (sub specie di accordi successivi o di procedure in contraddittorio tra i due contraenti o di facoltà e decisioni riservate alla determinazione di uno solo dei contraenti) che sono stati previsti - a dire il vero, con una certa puntualità - dallo stesso regolamento contrattuale del 1982 (si v. gli artt. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27).
  6. Non c’è dunque da inventarsi alcunché, né tanto meno da modificare un rapporto le cui procedure e modalità di adeguamento ed aggiornamento sono state puntualmente previste e definite contrattualmente. Esse vanno solo, secondo il ben noto canone codicistico della buona fede, interpretate (art. 1366 del codice civile) ed applicate (art. 1375 c.c.).
  7. Nello specifico, il problema che ci occupa (la necessaria estensione della rete metanifera alle zone di nuova urbanizzazione) non solo risulta essere stato contemplato nella convenzione del 1982 in termini di eventualità, ma trova in quella convenzione lo schema ed i parametri di soluzione. Soccorrono in tal senso le disposizioni di cui agli articoli 4, 10 e 12 del contratto. L’art. 12 prevede che "la capillarità della rete di distribuzione presentata nel progetto allegato garantisce una punta massima di distanza fra ogni potenziale utente e la condotta del gas di venti metri e si estende per tutto l’abitato del Comune"; "tuttavia — prosegue — l’estensione della rete alle strade per le quali non è prevista la canalizzazione sarà eseguita dalla Concessionaria a proprie spese previo accordi con il Comune, purché su dette strade venga raggiunta la densità di un utente per ogni dieci metri di tubazione; intendendosi per utente chi formulerà con la Concessionaria un regolare rapporto di fornitura. Per le zone dell’abitato in cui la densità è inferiore a un utente per ogni dieci metri di conduttura, la concessionaria è disponibile a prendere in esame le richieste di somministrazione di gruppi di richiedenti o del Comune per il rimborso delle spese eccedenti necessarie. In ogni caso la Concessionaria resterà proprietaria integrale degli impianti di distribuzione tenendo conto che, ai fini della valutazione dell’impianto per riscatto anticipato o alla scadenza della concessione, tali spese verranno detratte". Per la zona del Piano Regolatore Generale riservata agli insediamenti industriali ed artigianali (ad iniziativa privata) dislocata in direzione di Gravina e per la zona riservata al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP, ad iniziativa pubblica), sempre in direzione di Gravina, l’art. 10 del contratto dispone che esse "possono essere metanizzate secondo quanto previsto in progetto e rispettando un programma di esecuzione che tenga conto delle eventuali priorità suggerite dal Comune, in relazione alle forme di incentivazione industriale che il Comune stesso riterrà opportuno adottare in tali aree, in concomitanza di: 1) disponibilità del gas da parte della SNAM; 2) accordi fra la Concessionaria ed il Comune, tenendo conto dei consumi previsti e quindi di eventuali incentivi a garanzia dell’equilibrio economico fra costi di esecuzione e ricavi di gestione". L’art. 4, infine, regola i rapporti tra Comune e Nettis alla scadenza del contratto: "il Comune entrerà in possesso ed in piena proprietà, senza corresponsione alcuna a titolo di indennizzo o di riscatto, dell’impianto di distribuzione del gas come da progetto allegato alla presente convenzione, nonché di tutte le opere di ampliamento eseguite nei primi cinque anni del servizio di erogazione del gas"; invece, "le opere di ampliamento della rete di distribuzione del gas installate dopo il quinto anno di erogazione del gas, così come tutte le prese, le colonne montanti ed i contatori saranno riscattati dal Comune a prezzo di stima industriale, così come previsto nel T. U. n. 2578 del 15.10.1925. La stima sarà eseguita in contraddittorio tra le parti, in caso di disaccordo, si farà ricorso all’arbitrato di cui all’art. 24 della presente convenzione". A questo proposito, l’art. 24 del Testo Unico richiamato dispone che l’indennità sia determinata tenendo conto dei seguenti parametri: "a) valore industriale dell’impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima; b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente".
  8. Ciò induce a ritenere la proposta formulata dalla Nettis Gestioni accettabile nella forma [lo schema dell’atto o accordo (che dir si voglia) aggiuntivo è perfettamente in linea con i modelli consensuali di regolamentazione ed adeguamento del rapporto in corso previsti dal contratto (sia l’art. 12, che l’art. 10 rinviano infatti ad accordi successivi tra Comune e ditta concessionaria)], ma del tutto inaccettabile ed ingiustificata nel contenuto e nella sostanza della regolamentazione dei rapporti ipotizzata.
  9. Risulta inaccettabile, in una prospettiva di difesa dell’ente pubblico da pregiudizi economici e di corretto perseguimento dell’interesse collettivo, per le seguenti ragioni:

    1. suggerisce "una parziale modifica contrattuale" [in modo esplicito, dell’art. 4, ma sostanzialmente anche di altri articoli del contratto, come l’art. 12 (tanto è vero che con una palese quanto inammissibile inversione logica e giuridica si precisa nell’art. 4 dell’atto aggiuntivo ora proposto dalla Nettis che "ove non in contrasto con le disposizioni del preente atto, restano fermi, validi ed applicabili i patti e le condizioni del contratto n. 497 del 14.10.1982"): a ben vedere, più che di "una parziale modifica" si è al cospetto di una vera e propria abrogazione e sostituzione di regole contrattuali] del incompatibile con le norme che regolano la materia degli appalti e delle concessioni di servizi pubblici; una soluzione che, oltre ad essere impraticabile per il Comune, non consentirebbe di raggiungere il risultato auspicato (garantire il servizio a centinaia di famiglie altamurane, 0, 0);
    2. ipotizza, introducendo surrettiziamente altri criteri di determinazione della parte di beni a devoluzione gratuita (v. art. 3 dell’atto aggiuntivo proposto e sopra riportato), una rinuncia da parte del Comune di un diritto già acquisito, la "piena proprietà dell’impianto di distribuzione del gas, nonché di tutte le opere di ampliamento eseguite nei primi cinque anni del servizio di erogazione del gas", che (si veda in proposito il già richiamato art. 4 del contratto del 1982) non è condizionato ad alcuna "corresponsione di indennizzo o di riscatto" ed è solo soggetto ad un termine temporale certo e ben definito (la scadenza del contratto di concessione: il 31 dicembre 2012, 0, 0);
    3. né può valere a mutare la esposta e negativa valutazione dell’offerta Nettis la precisazione, contenuta sempre nell’art. 3 del proposto atto aggiuntivo, secondo la quale il nuovo e non previsto contrattualmente onere del rimborso o riscatto, non sarebbe a carico del Comune, ma "sarà a carico del nuovo gestore subentrante, così come previsto rispettivamente dall’art. 14, comma 9, e dall’art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164". Una simile pattuizione sarebbe contra legem, in quanto il comma 5 dell’art 15 del d.lgs. n.164/2000 limita la possibilità di porre a carico del nuovo gestore l’obbligo "di corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all’eventuale valore residuo degli ammortamenti" degli investimenti "risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto" (art. 14, comma 8, del decreto) solo nell’ipotesi di "affidamenti e concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio" e per i quali il decreto prevede che essi proseguano "fino al completamento del periodo transitorio stesso" che è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Come si è detto precedentemente, non è, questo, il caso dell’attuale concessione a favore della Nettis, in ordine alla quale non si applica il menzionato comma 5 del decreto, ma il comma 9 dell’art. 15 che (in combinato disposto con la norma imperativa di cui al 1° comma dell’art. 14) prevede semplicemente e puntualizza che "gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000". A questo si aggiunga, che pur ammettendo (il che non può essere!) la legittimità di una simile pattuizione, l’addebitare tali rimborsi o riscatti a carico del nuovo e futuro del gestore (quello che subentrerà nel servizio a partire dal 1° gennaio 2013) non significa certo liberare il Comune da tali costi (ingiustificati, lo si ripete!), in quanto essi si tradurranno, in via mediata ed indiretta, in un carico economico che condizionerà pesantemente i costi e la remuneratività del futuro rapporto concessorio a scapito del Comune stesso, tant’è che il decreto specifica ovviamente che "gli oneri gravanti sul nuovo gestore … sono indicati nel bando di gara" (art. 14, comma 9).
    4. l’accordo proposto dalla Nettis Gestioni non appare condivisibile anche sotto un ulteriore profilo: esso introduce, ora, un coefficiente di degrado da applicare nella determinazione del valore industriale residuo, ai fini di eventuali riscatti (ma sul punto valgono le considerazioni sopra esposte), non solo dei beni costituenti l’impianto di distribuzione "di futura realizzazione", ma anche — il che sarebbe del tutto inammissibile — di quelli "ad oggi realizzati".

Per tutte queste ragioni, appare dunque evidente che la proposta della concessionaria, impostata secondo il modulo dell’ora per allora, non possa essere condivisa dal Comune.

Per essere doverosamente propositivo e costruttivo, di seguito provo a delineare quelle che, a mio parere, dovrebbero essere le linee-guida di una possibile intesa tra Comune e Nettis Gestioni, integrativa del contratto di concessione stipulato nel 1982:

  • In primo luogo, è necessario verificare esattamente dimensionamento, capacità, portata, estensione dell’impianto e della rete di distribuzione del gas previsti nel progetto originario allegato al contratto del 1982.

  • È pure necessario verificare, preliminarmente e con puntualità, dal punto di vista tecnico quali siano gli interventi di adeguamento e di estensione dell’impianto e della rete indispensabili per il soddisfacimento dei nuovi bisogni dell’abitato.

  • Alla luce delle risultanze di tali verifiche preliminari, se (e non c’è ragione di dubitare) dovessero rendersi necessari gli interventi e le opere indicati nella proposta Nettis (19.000 ml di rete principale; potenziamento della cabina di riduzione e misura; installazione di n. 4 gruppi di riduzione finale; installazione di circa 50 riduttori di utenza nella zona industriale) e questi dovessero risultare necessari per l’estensione della rete a favore delle zone o aree per le quali il progetto originario non prevedeva la canalizzazione o la distribuzione del gas metano, si dovranno prendere in considerazione quegli interventi distinguendo però tra opere necessarie per la distribuzione del gas ed opere necessarie per il potenziamento degli impianti: a) per le prime (si pensi ai 19.000 ml di rete) si dovrà far riferimento a quanto dispone l’art. 12 della convenzione ed in particolare il problema si porrà in ordine alle sole spese necessarie eccedenti rispetto a quelle che contrattualmente sono poste a carico della concessionaria, cioè nell’ipotesi in cui il rapporto utenti/tubazione sia inferiore ad un utente per ogni dieci metri di conduttura; b) per le opere di potenziamento il problema dei relativi costi si porrà per il Comune unicamente in riferimento agli interventi necessari per dotare l’impianto di una potenza complessiva superiore a quella progettata e pattuita nella convenzione del 1982.

  • L’accordo aggiuntivo tra Comune e Concessionaria si renderà necessario per definire la portata complessiva dei nuovi interventi e l’entità degli investimenti necessari: in particolare l’accordo chiarirà i termini del raggiungimento di quell’"equilibrio economico finanziario dell’investimento" che la concessionaria, giustamente, rivendica. La questione dell’equilibrio o meglio del riequilibrio, però, si porrà con riferimento alle spese eccedenti (nel senso di cui all’art. 12 della convenzione) ed ai costi per il potenziamento supplementare (nel senso prima chiarito) dell’impianto.

  • Di tale questione si dovrà far carico il Comune e dovrà essere chiarita e risolta nell’accordo aggiuntivo o, meglio, integrativo da stipularsi ai sensi ed ai fini di cui agli artt. 12 e 10 della convenzione. Per quanto attiene al rapporto con i richiedenti la fornitura del gas le cui unità immobiliari sono ricomprese in un piano di lottizzazione, l’alternativa che si pone è la seguente: 1) i contributi relativi a tale intervento di urbanizzazione saranno versati al Comune, unico referente contrattuale della Nettis Gestioni in questa fase, e tali somme saranno inserite in apposita voce del bilancio comunale e destinate a dare (parziale o totale) copertura finanziaria degli oneri a cui si dovrà far fronte alla scadenza della concessione (sul punto, v. più avanti nel testo. Questa soluzione sembra preferibile, in quanto più lineare e semplice, 0, 0); 2) oppure, intervengono direttamente, con singole pattuizioni con la Nettis Gestioni, ma in tal caso quanto versato dai lottizzanti alla concessionaria verrà detratto dalle somme dovute alla Nettis a titolo di rimborso e di indennità di riscatto alla scadenza del contratto (v. più avanti).

  • La soluzione va risolta tenendo presente sia il contenuto dell’art. 4 della convenzione del 1982, sia le disposizioni di cui all’art. 14 del Decreto Letta. Due sono gli aspetti da tener presenti e distinti: 1) le realizzande opere di potenziamento e di nuova estensione della rete, poiché eseguite ben oltre i primi cinque di erogazione del gas, saranno di proprietà della concessionaria (secondo quanto dispongono gli ultimi capoversi degli artt. 4 e 12 della convenzione) e quindi alla scadenza della concessione (31 dicembre 2012) dovranno essere riscattate dal Comune al prezzo di stima industriale sulla base delle previsioni di cui al T.U. n. 2578 del 15.10.1925 e di eventuali integrazioni (ad esempio in ordine al coefficiente di degrado) suggerite e concordate in sede di stipulazione dell’accordo integrativo; 2) l’onere degli investimenti (sia ben chiaro, ci si riferisce, come già detto, solo a quelli che non siano già a carico della concessionaria) dovrà essere a carico della concessionaria, ma in sede di stipulazione dell’accordo integrativo si andrà a definire ed a concordare un piano di ammortamento di detti (supplementari) investimenti che terrà conto ovviamente della durata residua dell’attuale concessione.

  • Gli oneri derivanti da tali nuovi investimenti e che dovranno essere corrisposte all’attuale concessionaria alla scadenza del contratto di concessione (l’indennità per il riscatto delle opere di ampliamento e le somme dovute, a titolo di rimborso, in misura pari al valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti), puntualmente definiti e stimati nell’accordo integrativo, saranno posti a carico del nuovo gestore che rileverà il servizio a partire dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dall’art. 14, co. 8 e 9, del d.lgs. n. 164/2000 (Decreto Letta).

Altamura, lì 17 dicembre 2001
dr. enzo colonna

 


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