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LE RAGIONI DEL WWF CONTRO GLI ACCORDI DI PROGRAMMA. PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 23-11-2001 00:08

Novembre 2001. Legge 34: il ricorso del WWF.
"RIPORTIAMO DI SEGUITO IL TESTO DEL RICORSO CON CUI IL WWF CHIEDE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI ANNULLARE, PER ILLEGITTIMITA', GLI ACCORDI DI PROGRAMMA EX LEGGE N. 34/94 SINORA RATIFICATI DALLA REGIONE PUGLIA."

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo per la Puglia — Bari

Ricorso

della Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (W.W.F.) ONLUS, in persona del Presidente p.t. Arch. Fulco Pratesi, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Lioce, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Amendola n.166/5, come da mandato a margine del presente atto

Contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore

il Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore

e nei confronti

del Consorzio di Sviluppo Murgiano, in persona del legale rappresentante pro tempore;

del Consorzio San Marco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l’annullamento dei seguenti atti:

  • decreto P.G.R. (Presidente Giunta Regionale, ndr) n.460 del 13.9.2001, pubblicato sul B.U.R. Puglia n.144 del 27.9.2001, avente ad oggetto: "Approvazione accordi di programma sottoscritti in data 15.12.2000 tra la Regione Puglia ed il Comune di Altamura ai sensi LL. RR. N.34/94 e 8/98 per la realizzazione di un comparto omogeneo di insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte del Consorzio Sviluppo Murgiano;
  • decreto P.G.R. n.461 del 13.9.2201, pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 144 del 27.9.2001, avente ad oggetto: Approvazione accordi di programma sottoscritti in data 15.12.2000 tra la Regione Puglia ed il Comune di Altamura ai sensi LL. RR. N.34/94 e 8/98 per la realizzazione di un comparto omogeneo di insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale da parte del Consorzio San Marco s.r.l.;

nonché degli atti preordinati, connessi e successivi, ed in particolare:

  • deliberazione, in parte qua, n.1284 del 10.10.2000, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le direttive per l’applicazione delle LL.RR. n. 34/94 e n.8/98;
  • delibere G.R. del 30.10.2000 (dal n.1440 al n.1473) con le quali è stato autorizzato il P.G.R. a sottoscrivere gli "Accordi di programma" per la realizzazione di n.34 insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale in favore del Consorzio Sviluppo Murgiano;
  • delibere G.R. del 30.10.2000 (dal n.1429 al n.1439) con le quali è stato autorizzato il P.G.R. a sottoscrivere gli "Accordi di programma" per la realizzazione di n.1 insediamenti produttivi di tipo industriale ed artigianale in favore del Consorzio San Marco s.r.l.;
  • delibere datate 27.12.2000 (dal n.170 al n.203) con le quali il C.C. di Altamura ha ratificato i suddetti "Accordi di programma" approvati con il decreto P.G.R. n.460/2001 (Consorzio Sviluppo Murgiano, 0, 0);
  • delibere datate 27.12.2000 (dal n.207 al n.217) con le quali il C.C. di Altamura ha ratificato gli accordi di programma approvati con il decreto di P.G.R. n.461/2001 (Consorzio San Marco s.r.l., 0, 0);
  • nota dell’Assessorato Regionale all’Ambiente — Settore Ecologia - n.8476 del 24.7.2001, relativa al parere di incidenza ambientale;
  • determina dirigenziale dell’Assessorato Regionale all’Ambiente — Settore Ecologia - n.211 del 17.10.2001, con la quale sono stati esclusi dalla procedura di V.I.A. gli accordi di programma per il Consorzio Sviluppo Murgiano;
  • nota dell’Assessorato Regionale all’Ambiente — Settore Ecologia - n.7567 del 2.7.2001, relativa agli adempimenti di cui al D.P.R. n.357/97.

Fatto

Il Comune di Altamura è dotato di un piano regolatore adeguato alla l.reg. n.56/1980, approvato di recente con deliberazione G.R. n.1194 del 29.4.1998; detto strumento urbanistico destina a zona D (area industriale-artigianale) una vasta area del territorio posta in contrada denominata "Jesce" di circa 259 ettari.

La scelta della destinazione ad aree industriali, impressa dal P.R.G. in vigore — peraltro a conferma di identica scelta già effettuata nel previgente P.R.G. approvato nel 1974, non è senza dubbio casuale atteso che la contrada in questione — già inclusa nel P.R.G. ASI Valbasento, con delibera G.R. n.6327 del 22.10.1979 - trovasi alla confluenza con i contermini territori di Santeramo e Matera, che hanno lì concentrato i propri stabilimenti industriali. (vedi ad esempio, gli insediamenti "Natuzzi 2000; "Ferrosud"; Consorzio ASI di Matera).

Sennonché l’Amministrazione comunale, inspiegabilmente, ha preferito "derogare" alle prescrizioni del proprio strumento urbanistico accedendo alle richieste di alcuni operatori del settore che, per evidenti interessi di natura squisitamente privatistica, hanno preferito realizzare i propri interventi su aree aventi ben altra destinazione: il tutto avvalendosi della particolare procedura prevista dalla legge regionale n. 34//94 e 8/1998 che, come è noto, attraverso lo strumento dell’accordo di programma consente di derogare alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, allorché nel territorio comunale siano indisponibili aree aventi destinazione specifica agli interventi che si vogliono attuare.

La scelta tuttavia è ricaduta, del tutto inopinatamente, su suoli inclusi in un’area ubicata all’interno della zona di protezione speciale "Murgia Alta" designata ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e del pSIC Sito di Importanza Comunitaria "Murgia Alta" designata ai sensi della Direttiva 92/43. Detta area, inoltre, è inserita nella zona proposta per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia istituito con L. 426/98 sulla base del perimetro scaturito dalla conferenza dei servizi convocata dalla Regione Puglia nel 1993.

In attuazione delle predette leggi regionali, pertanto, in data 15.12.2000, sono stati sottoscritti dal Presidente della Regione, autorizzato dalla Giunta Regionale con apposite delibere, e dal Sindaco del Comune di Altamura ben 34 accordi di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale da parte dei soci del Consorzio Sviluppo Murgiano; nella stessa data sono stati sottoscritti dal Presidente della Regione, autorizzato con apposite delibere da parte della Giunta Regionale, altri n.11 accordi di programma per la realizzazione di altrettanti insediamenti produttivi proposti dai soci del Consorzio San Marco.

Detti accordi di programma sono stati poi approvati con decreti P.R.G. n.460 del 13.9.2001 e n.461 del 13.9.2001, entrambi pubblicati sul B.U.R. n.144 del 27.9.2001.

Si ha notizia che sono in corso di approvazione numerosissimi altri accordi di programma per insediamenti industriali nella stessa zona.

La ricorrente, in considerazione del particolare valore ambientalistico del sito ove inopinatamente le Amministrazioni Regionale e Comunale hanno localizzato gli insediamenti produttivi, in variante al vigente strumento urbanistico, hanno interesse ad impugnare i predetti accordi di programma che sono illegittimi per i seguenti motivi.

DIRITTO

1 — Violazione ed erronea applicazione delle leggi regionali n.34/94 e n.8/98. Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa; violazione dei principi di buona e corretta amministrazione nonché di obiettività ed imparzialità di giudizio; illogicità manifesta.

Dispone l’art. 1 della legge regionale n.34 del 19.12.1994, come modificata dalla l.r. n.8/98 che, al fine di incentivare l’occupazione nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 8.6.1990 n.142, per l’autorizzazione alla realizzazione o ampliamento di complessi produttivi che attivano immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

Stabilisce altresì la predetta disposizione di legge che la sottoscrizione dell’accordo "è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare …".

Ebbene, come si è detto nelle premesse di fatto, nel territorio comunale di Altamura è stata individuata, sin dal 1974, un’area di ben 259 ettari destinati ad insediamenti industriali ed artigianali.

Ma vi è dippiù.

Nell’ambito della predetta area esiste un vasto comprensorio di circa 100 ettari, la cui lottizzazione — ad iniziativa privata — è stata regolarmente approvata e convenzionata, sia pure attraverso varie vicende che, per motivi sicuramente estranei alla volontà dei privati lottizzanti ma riconducibili ad un colpevole comportamento dell’Amministrazione comunale, hanno ritardato la stipula della convenzione e quindi la definizione del procedimento, iniziato sin dal 1993.

Appare, pertanto, del tutto illegittima oltre che ingiustificata la scelta dell’Amministrazione Comunale di derogare allo strumento urbanistico, per localizzare i nuovi complessi produttivi in altra zona del territorio comunale, per dippiù avente rilevante valore paesaggistico.

Né risponde a vero la circostanza addotta dalla Amministrazione comunale la quale asserisce che le aree destinate dal P.R.G agli insediamenti in questione sono al momento inutilizzabili, essendo tale destinazione "non operante e giuridicamente efficace".

Non si sa bene, infatti, cosa voglia intendere l’Amministrazione Comunale per "operante e giuridicamente efficace".

Tenuto conto che, come sopra detto, dei 259 ettari destinati agli insediamenti in questione (colpevolmente non resi disponibili dall’Amministrazione che ad oggi alcun piano esecutivo ad iniziativa pubblica ha posto in essere), ben 100 ettari hanno costituito oggetto di lottizzazione privata e che, dei predetti 100 ettari, è stata utilizzata ad oggi solo una modestissima porzione, ognuno vede come l’assunto dell’Amministrazione non risponda al vero e sia tanto pretestuoso, erroneo ed infondato sì da far ritenere che nella specie vengono perseguiti interessi non in linea con quelli propriamente pubblici.

Né l’Amministrazione può addurre, a sostegno delle proprie infondate tesi, quanto contenuto nelle direttive regionali, interpretative delle citate leggi n.34/94 e n.8/98, nelle quali, con specifico riferimento all’ipotesi in cui esista uno strumento urbanistico di iniziativa privata, si sostiene che — al fine di una corretta interpretazione della legge, l’efficacia del piano debba riferirsi "… non solo alla sottoscrizione della convenzione ex art. 28 della L. reg. 56/80, ma anche alla concreta attuazione degli obblighi contrattuali da parte del privato lottizzante, sì da consentire, in presenza di richieste di rilascio di concessioni edilizie, il conseguente ed immediato provvedimento comunale finalizzato alla realizzazione dell’intervento produttivo che rappresenta l’obiettivo primario ed inequivocabile del ricorso alle disposizioni di cui alla l. reg. n.34/94".

Infatti, l’interpretazione che la Giunta Regionale fornisce della legge in questione rappresenta una palese forzatura della legge stessa che la conduce a conseguenze aberranti, certamente non volute dal legislatore.

Premesso, infatti, che la legge si limita a richiedere, ai fini della legittimità dell’accordo di programma, comportante variante allo strumento urbanistico vigente, l’assenza di "aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace"; premesso inoltre che la lottizzazione ad iniziativa privata può considerarsi "giuridicamente efficace" al momento della stipula della convenzione, non si vede sulla base di quale elemento letterale e logico delle norme in questione la Giunta Regionale abbia preteso di ritenere non giuridicamente efficace una lottizzazione già convenzionata.

Che, del resto, se così fosse la legge sarebbe sicuramente illegittima per violazione dell’art. 97 della Costituzione, in quanto in contrasto con i canoni di ragionevolezza e di buon andamento della P.A.

Infatti, ove si consideri che, a norma dell’art. 1, comma 2°, secondo capoverso della l. reg. n.34/94, "le aree interessate agli interventi previsti dagli accordi di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria"; ed inoltre che "in assenza, le stesse opere dovranno essere previste a carico del soggetto destinatario della concessione edilizia", è di ogni evidenza che, al momento della stipula dell’accordo di programma, sussiste un mero impegno del destinatario della concessione edilizia a realizzare le opere di urbanizzazione: impegno che, nel caso della lottizzazione convenzionata, è stato già consacrato in un atto di convenzione il quale stabilisce anche i termini entro i quali le urbanizzazioni devono essere eseguite.

Di norma, peraltro, le opere di urbanizzazione nelle lottizzazioni convenzionate, devono essere eseguite in concomitanza delle opere edilizie di costruzione dei manufatti.

Sicché, se la "ratio" sottesa alle norme di cui alle leggi regionali citate è quella di incentivare l’occupazione, togliendo ogni ostacolo alla rapida esecuzione delle opere approvate con l’accordo di programma, non si vede perché possano considerarsi "giuridicamente operanti" le aree poste in zone diverse da quelle destinate ad insediamenti industriali dal vigente strumento urbanistico, ancorché sfornite delle opere di urbanizzazione; e non invece le aree lottizzate poste in zona avente la specifica destinazione, la cui urbanizzazione, come è noto, è coeva all’esecuzione dei lavori.

2 — Violazione e malgoverno art. 34, primo comma della l. reg. n.34 del 19.12.1994; violazione e malgoverno dell’art. 27 della L. 8.6.1990 n.142, nonché dell’art. 34 del D. L.vo 18.8.2000 n.267. Violazione art. 14 L. 241/90 e art. 9 L. n.340/2000. Eccesso di potere per violazione della norme sul giusto procedimento. Eccesso di potere per violazione dei criteri di ragionevolezza nonché dei principi di buona amministrazione.

L’art. 1 della citata l. reg. n.34/94 richiama espressamente l’art. 27 della l. 8.6.1990 n.142, che, come è noto, disciplinava la procedura da adottarsi per la definizione dell’accordo di programma.

Ebbene, detto articolo, ancora vigente all’epoca della sottoscrizione dell’accordo di programma da parte del Comune di Altamura e della Regione Puglia, così recitava al comma 3:

"Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate".

Analogamente l’art. 34 del D. L.vo 18.8.2000 n.267 che ha sostituito il predetto art. 27 della L. 8.6.1990 n.142 e che così recita:

"Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate".

Le suddette prescrizioni hanno la finalità di assicurare, attraverso la conferenza, un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

Ebbene, "la conferenza" è compiutamente disciplinata, a sua volta, dall’art. 14 della legge 7.8.1990 n.241, successivamente modificata dall’art. 9 della L.24.11.2000 n.9, da cui si evince che componenti essenziali della conferenza sono tutti gli organismi istituzionalmente competenti a perseguire interessi pubblici.

Sulla utilità della predetta "conferenza" si è recentemente espresso il Consiglio di Stato nella decisione della Sez. V n.3639 del 28.6.2000 nella quale si afferma che:

"In questa ottica le legge, che espressamente prevede (art. 14) l’ipotesi di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo e di un loro <esame contestuale>, disegna un modello di procedimento in cui una delle funzioni principali è proprio quella di coordinamento ed organizzazione dei fini pubblici, come dimostrano istituti quali la comunicazione dell’avvio di procedimento, la partecipazione degli interessati, il responsabile del procedimento, la conferenza di servizi.

A ben vedere, per altro, la legge n.241 del 1990 rappresenta una più compiuta esplicitazione dei contenuti del canone costituzionale del buon andamento dell’Amministrazione pubblica, sicchè l’esercizio dissociato dei poteri che fanno capo allo stesso ente per la realizzazione di più interessi pubblici, specie ove tra di essi sussista un obiettivo collegamento, come nel settore che ci occupa, si pone contro il basilare criterio di ragionevolezza e, pertanto, in evidente contrasto con il principio di buona amministrazione".

Non diversamente è stato opinato con riferimento alla intervenuta legge 24.11.2000 n.340 che, all’art. 9, ha modificato, sostituendolo, l’art. 14 della l. n.241/1990.

E’ stato, infatti, osservato che in quest’ultima legge l’utilità della conferenza di servizi (come commentano Francesco Caringella e Luigi Tarantino nella rivista "Urbanistica ed Appalti" n.4/2000 (ed. IPSOA) "risiede nella possibilità di concentrare in un unico contesto temporale le valutazioni e le posizioni delle singole amministrazioni portatrici degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, al fine di consentirne il coordinamento e di favorire l’intervento di accordi tra le stesse ai sensi dell’art. 15 della l. n.241/1990. Si tratta in definitiva del luogo del procedimento nel quale tutti gli interessi pubblici rilevanti hanno l’occasione per essere sincronicamente rappresentati, ma anche il luogo in cui, in difetto di possibile contemperamento, si prende atto dell’esistenza di interessi pubblici prevalenti e ad essi si accorda preferenza.

Può, quindi, essere definita come <luogo istituzionale per il razionale coordinamento degli interessi pubblici> e, quindi, alla stregua di strumento di attuazione del principio di buon andamento ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.

La stessa Consulta ha dato il suo placet all’istituto de quo, ritenuto rispettoso del principio di legalità in quanto non diretto ad innescare (almeno nella sua fisionomia antecedente alla legge n.340/2000) alcuno spostamento di competenze, ma dà luogo ad una differente disciplina delle modalità di esercizio del potere".

Ciò posto in linea di principio, non par dubbio che nella specie siano state palesemente violate le norme procedimentali prescritte per la definizione degli accordi di programma.

Infatti, alcuna conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate è stata mai convocata, essendosi limitata l’Amministrazione ad indire una "conferenza" alla quale sono stati invitati solo ed esclusivamente "gli imprenditori locali" portatori, come è ovvio, di interessi di assoluto carattere privatistico (per i quali, peraltro, è persino dubbia la possibilità di partecipazione, dal momento che "la terminologia utilizzata dal legislatore sembra preclusiva di tale possibilità: <qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici" (cfr. autori cit. Caringella e Tarantino).

Viceversa, non sono invitate alla conferenza le associazioni ambientalistiche, portatrici degli interessi pubblici legati alla tutela dell’ambiente, la cui presenza nella specie era indispensabile, tenuto conto delle caratteristiche della zona in cui gli interventi produttivi devono essere realizzati; né è stato invitato alla conferenza il Ministero dell’Ambiente (cui, come è noto compete il potere di annullare le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione) attraverso un soggetto abilitato a rappresentarlo istituzionalmente.

Sicché, ove si consideri che scopo dell’accordo di programma è quello di semplificare il procedimento a che "l’accordo tra le amministrazioni interessate costituisca il migliore strumento per garantire una forma di coordinamento idonea al soddisfacimento del pubblico interesse (o meglio dei diversi interessi pubblici di cui sono portatrici le differenti amministrazioni interessate) …." (cfr. C. di S. Sez. VI, del 5.1.2001 n.25), ognuno vede come l’assenza dei predetti soggetti, portatori dell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente, comporti la illegittimità degli accordi di programma stipulati tra il Sindaco del Comune di Altamura ed il Presidente della Giunta Regionale.

3 — Violazione art. 5 2° comma del D.P.R. n. 357/97. Violazione art.6, par. 3 della Direttiva 92/43/CEE del 21.5.1992. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.

La partecipazione alla conferenza delle Amministrazioni interessate o degli organismi deputati ad esprimere il loro parere — giova ripetere — si rendeva vieppiù necessaria ove si consideri che, trattandosi di zona di particolare valore ambientale, l’esecuzione delle opere è subordinata al rispetto di specifiche norme di settore che sottopongono il relativo progetto all’apposita istruttoria da parte degli organi specificamente a ciò deputati.

Ci riferiamo, in particolare, alla legge regionale 12.4.2001, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale, in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE e del D.P.R. 12.4.1996 intergrato e modificato dal D.P.C.M. 3.9.1999; nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.9.1997 n.357.

Essendo, pertanto, l’esecuzione delle citate norme subordinata al rispetto delle procedure di cui alla citata legge regionale, la valutazione della sussistenza dell’impatto ambientale o di incidenza ambientale non possono che precedere l’accordo di programma e non seguire ad esso come nella specie è accaduto.

Infatti, gli effetti dell’accordo di programma "discendono direttamente dall’accordo, in quanto la fonte dell’accordo è costituita dall’atto convenzionale, su cui è intervenuto il consenso delle amministrazioni, svolgendo il decreto di approvazione solo una funzione di esternazione.

L’effetto giuridico di un accordo di programma è quello di obbligare le parti stipulanti ad ottemperare agli impegni assunti con l’accordo nel rispetto delle competenze che caratterizzano ciascuna amministrazione. In mancanza di espressa disposizione legislativa non appare, infatti, legittimo alcuno spostamento di competenze e dal fatto che l’accordo venga approvato dal Presidente della Regione non può certo derivare che, con tale atto, avente peraltro funzione di mera esternazione, si possano determinare modifiche agli ordinari criteri di competenza …" (cfr. C. di S. Sez. IV del 5.1.2001 n.25).

Ne consegue che, comportando l’accordo l’assunzione di impegno da parte dei soggetti che all’accordo stesso hanno partecipato, esso non può essere stipulato senza che prima si effettui la prescritta valutazione di carattere ambientale.

In proposito il T.A.R. Friuli — Venezia Giulia, nella sentenza n.534/2001 del 27.8.2001 si è così espresso:

"Al riguardo sembra esplicito già l’art.5, 2° comma del D.P.R. n.357/97, che, sotto la rubrica <Valutazione di incidenza> fa carico di presentare al Ministero dell’Ambiente o alla Regione, secondo le rispettive competenze, una relazione idonea ad individuare e valutare i principali effetti che un determinato piano può avere sul sito di importanza comunitaria, incidendo sulla sua conservazione, ai <proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore>, dove il generico riferimento ai <proponenti> pare, ad avviso del Collegio, essere stato posto per ricomprendere gli strumenti urbanistici ad iniziativa pubblica, così come quelli ad iniziativa privata, come nel caso di specie.

Ancora più esplicito è l’art.6, paragrafo 3°, della direttiva il quale stabilisce che forma oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito di importanza comunitaria <qualsiasi piano o progetto … che possa avere incidenza significativa su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti>, con ciò esplicitamente riferendosi non solo agli strumenti progettuali ma altresì a quelli di pianificazione.

Peraltro i ricorrenti sostengono che, come è nulla l’incidenza di uno strumento urbanistico generale sul sito tutelato, così lo è anche quella di uno strumento urbanistico attuativo, mentre sono suscettibili di incidere sugli obiettivi di tutela soltanto i progetti che, in attuazione del P.R.P.C., prevedano interventi sul sito, onde la valutazione in parola andrebbe limitata ad essi e non dovrebbe precedere l’approvazione dello strumento attuativo.

Ritiene il Collegio che questa prospettazione sia infondata, dovendo comunque essere, in base alle disposizioni sopra citate, preventiva la valutazione di incidenza di tutti i piani e progetti indicati nella direttiva, onde verificare se siano in grado o meno di compromettere la conservazione del sito e che essa non possa limitarsi ad atti attuativi, ormai vincolati, degli strumenti approvati, dal momento che proprio l’approvazione ingenera il ragionevole affidamento del privato all’edificabilità delle aree così definite, né si vede come essa potrebbe essere limitata o negata in base ad atti posteriori.

Ogni dubbio al riguardo, peraltro, viene meno se si considera che, con nota del 4.4.2000, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, fra l’altro perché l’art. 5 del D.P.R. n.357/97 non sarebbe conforme all’art. 6 , paragrafo 3° della direttiva 92/43/CEE, in quanto la norma nazionale sottopone a valutazione di incidenza un limitato numero di progetti, mentre quella comunitaria la prevede nei confronti di qualsiasi piano o progetto (osserva la Commissione) che può avere <un’incidenza significativa sul sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piano o progetti>.

Il fatto che un piano urbanistico attuativo presupponga un’ulteriore attività progettuale non lo sottrae alla valutazione di incidenza, in quanto necessario esaminare se esso possa compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, anche se sono necessari ulteriori progetti in sua esecuzione, come espressamente previsto dall’art. 6, paragrafo 3° della direttiva in questione".

4 — Violazione e malgoverno legge regionale 12.4.2001 n.11. Incompetenza.

La legge 12.4.2001 n.11 disciplina, come è noto, le procedure di valutazione di impatto ambientale, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale.

Ebbene, l’art. 3 della predetta legge stabilisce che il Comune è competente per le procedure di V.I.A. e di valutazione di incidenza ambientale, relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3 che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, tra i quali, come vedremo, rientrano i progetti di cui agli accordi di programma in questione.

Di poi, l’art. 28 della stessa legge regionale stabilisce espressamente che "Il Comitato per la V.I.A. è l’organo tecnico consultivo della Regione e delle altre autorità competenti nella materia della valutazione dell’impatto ambientale".

La Regione Puglia, tuttavia, non ha ancora costituito il nuovo organo consultivo ed inoltre è scaduta, al 30.6.2001, la norma transitoria contenuta nell’art. 32 della citata legge ai sensi della quale, fino alla costituzione del Comitato per la V.I.A., la Regione, nell’espletamento dei relativi procedimenti, avrebbe dovuto continuare ad avvalersi del Comitato costituito ai sensi della delibera G.R. 27.1.1998 n.16.

Sennonché, in assenza di tale organo consultivo (la cui competenza, secondo la citata legge regionale è esclusiva, mentre non è prevista alcuna surroga, nelle ipotesi di mancato suo funzionamento), il Dirigente del Settore (che, peraltro, secondo le previsioni di cui al citato art. 28 farà parte del costituendo Comitato, senza diritto di voto) ha ritenuto di poterne fare a meno e di poter legittimamente ad esso sostituirsi, limitandosi ad osservare, nella determina n.211 del 23.10.2001, che: "in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera G.R. n.16 del 27.1.1998, ha cessato la propria attività secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 2° l. reg. 11/2001; il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall’art. 28 della stessa l. reg. ad oggi non è stato ancora istituito".

E’ tuttavia noto che, in ipotesi di competenze attribuite ad organi collegiali, le relative determinazioni non possono essere assunte da organo diverso, ancorché facente parte della stessa Amministrazione, a meno che non vi sia una espressa previsione normativa: previsione che nella fattispecie non sussiste.

Sicché, essendo sfornito di ogni competenza al riguardo, il Dirigente del settore (peraltro, come abbiamo visto, privo addirittura di diritto di voto nell’ambito del Comitato da istituirsi) deve limitarsi a sottoporre la questione all’organo collegiale competente, qualora esso sarà in grado di funzionare e al quale spetterà ogni decisione al riguardo.

Alla stregua di quanto sopra, sono palesemente viziati da incompetenza e pertanto illegittimi i provvedimenti contenuti nelle note n.8476 del 24.7.2001, n.7567 del 2.7.2001, nonché nella determina n.211 del 23.10.2001 (peraltro "postuma" rispetto ai provvedimenti di approvazione dell’accordo di programma) nelle quali il Dirigente del Settore Ecologia dell’Assessorato Regionale all’Ambiente ha espresso la sua personale valutazione dei progetti sottoposti all’Assessorato stesso, ritenendo a torto di potersi sostituire all’organo tecnico consultivo della Regione.

5 — Violazione e malgoverno l. reg. 12.4.2001 n.11. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Travisamento e difetto di presupposto. Sviamento. Violazione dei principi di obiettività ed imparzialità di giudizio.

I predetti provvedimenti sono altresì erronei ed infondati nel merito.

L’art. 4 , comma terzo della l. reg. 12.4.2001 n.11 così dispone:

"Sono assoggettati altresì alla procedura di V.I.A. i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell’allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all’art. 16 o qualora gli interventi e le opere ricadono anche parzialmente all’interno di aree naturali protette".

Ebbene, gli interventi, costituenti oggetto di tutti gli accordi di programma, approvati con i decreti di P.G.R. impugnati, comportano la sistemazione di un’area complessiva di circa 70 ettari per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo industriale ed artigianale da parte del "Consorzio Sviluppo Murgiano" e del "Consorzio San Marco s.r.l." posto a soli 4 Km di distanza dal primo.

Inoltre i predetti accordi comportano la infrastrutturazione delle aree, di tipo primario e secondario, "al fine anche dell’inserimento del Patto Territoriale Sistema Murgiano", come si legge nella delibera G.M. n.950 del 10.10.1998, contenente l’adesione di massima alle richieste delle ditte appartenenti al Consorzio Sviluppo Murgiano di attivazione delle procedure di cui alle LL. RR. n 34/94 e n.8/98.

Sicché gli interventi ricadono nell’elenco B3 (lavori per l’attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore a 40 ha).

Perdippiù tutta la superficie interessata dagli accordi di programma, approvati con i decreti P.G.R. impugnati, rientra nella zona denominata "Alta Murgia" individuata, nell’art.5 della l. reg. n.19 del 24.7.1997, come area naturale protetta, nonché espressamente prevista all’art. 34, comma 6, lett. l della legge quadro per le aree protette 6.12.1991 n.394.

Sussistendo, pertanto, entrambe le condizioni di cui alla predetta disposizione regionale, gli interventi di cui agli accordi di programma in questione devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di V.I.A.

In tal senso si è già espresso, comunque, codesto T.A.R. che, nella recente sentenza n.397/2001, richiamando l’art. 34, comma 6, lett. l) della citata l. 6.12.1991 n.394 (che, come sopra detto, ha apprezzato il sito "Alta Murgia" come "prioritaria area di reperimento"), nonché l’art.1, comma 4 del D.P.R. 12.4.1996 (a norma del quale sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti in questione "che ricadono anche parzialmente all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6.12.1991 n.394) ha affermato la necessità della procedura di valutazione di impatto, relativamente alla coltivazione di una cava ricadente in un’area compresa nel sito "Alta Murgia".

Sicché, le determinazioni del Dirigente di Settore dell’Assessorato all’Ambiente, di cui alle note n.7567 del 2.7.2001 (riferita all’accordo di programma relativo al progetto per insediamenti produttivi "Consorzio San Marco s.r.l." approvato con il decreto P.G.R. 13.9.2001 n.461), nonché n.8476 del 24.7.2001 e determina n.211 del 23.10.2001 (riferite all’accordo di programma relativo al progetto per insediamenti da parte del "Consorzio Sviluppo Murgiano"), sono illegittime per violazione di legge.

Peraltro, le motivazioni addotte a sostegno di ciascuna delle predette decisioni assunte sono decisamente errate.

Nella nota n.7567 del 2.7.2001, infatti, il Dirigente dell’Assessorato Ambiente — Settore Ecologia, afferma che l’intervento di che trattasi non risulta ricompreso "per tipologia dimensionale" negli elenchi allegati alla l. reg. 12.4.2001 n.11.

L’eccezione è pretestuosa e denota a chiare lettere lo sviamento dell’azione amministrativa.

Il predetto Dirigente omette, infatti, di considerare che gli interventi di cui agli accordi di programma in questione, comportanti la realizzazione di ben 11 stabilimenti industriali, distano pochi chilometri dagli interventi di cui agli accordi di programma per il Consorzio Sviluppo Murgiano, comportanti la realizzazione di altri 34 stabilimenti industriali.

Sicchè è "farisaico" affermare che, per le sue dimensioni, il progetto presentato dal Consorzio San Marco non rientra nell’elenco delle opere assoggettabili a V.I.A., ove si tenga conto che gli 11 stabilimenti industriali previsti nel predetto progetto, distano solo pochi chilometri dai 34 stabilimenti industriali compresi nel progetto presentato dal Consorzio Sviluppo Murgiano; ed inoltre che, complessivamente, i 45 accordi di programma occupano ben 70 ettari dell’area naturale protetta.

Ora, se si tiene conto che la valutazione di impatto ambientale ha "lo scopo di assicurare che, nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento, e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la protezione ed il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l’impiego di risorse rinnovabili, l’uso razionale delle risorse" (cfr. art. 1, comma 2° della l. reg. 12.4.2001 n.11), ognuno vede che, per decidere se un progetto sia o meno sottoponibile alla procedura V.I.A., lo stesso non può essere "singolarmente" considerato, bensì deve essere esaminato nel contesto dell’ambiente ove le opere devono essere realizzate.

Diversamente opinando si eluderebbe il disposto della legge e ne verrebbe frustrata la sua "ratio" perché, basterebbe scindere un intervento in altri di più modeste dimensioni, per sottrarsi alla procedura di V.I.A.

Parimenti illegittima è la nota n.8476 del 24.7.2001 relativa al progetto presentato dal Consorzio Sviluppo Murgiano, nonché la successiva determina n.211 del 23.10.2001, nella quale ultima il Dirigente del Settore, pur essendosi posto il problema che, nelle vicinanze dell’area prescelta per gli interventi da parte del Consorzio Sviluppo Murgiano "sono previsti altri interventi singoli, e a 4 Km in linea d’area, in località Curtaniello, un accordo di programma del Consorzio "San Marco" formato da un insediamento di undici opifici, per una superficie di 8 ha, il cui impatto andrebbe inevitabilmente a sommarsi all’interno di cui all’oggetto", ha tuttavia concluso, senza alcuna valida e plausibile ragione, che gli interventi stessi, non determinando "un impatto diretto e significativo sulla conservazione della specie ed habitat di interesse comunitario" sono esclusi dalla applicazione della V.I.A.

Sennonché, gli accordi di programma relativi al Consorzio Sviluppo Murgiano, anche se da soli considerati, occupano una estensione di 60 ha di gran lunga maggiore di quella prevista nell’allegato B3 di cui sopra.

Pertanto, sussistendo i presupposti normativi previsti dalle citate disposizioni di legge per la procedura di valutazione di impatto ambientale e non essendo la relativa scelta affidata al potere discrezionale della amministrazione, a tacer d’altro e senza entrare nel merito delle "discutibilissime" valutazioni dell’Assessorato Regionale all’Ambiente, i provvedimenti impugnati, (che graziosamente esonerano i progetti di cui trattasi dalla V.I.A., forse al solo scopo di accelerarne la realizzazione per fini non conformi all’interesse pubblico), sono illegittimi.

6 — Violazione e malgoverno art.4 della l. reg. 12.4.2001, n.11; violazione e malgoverno art.5 del D.P.R. n.357/1997. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Sviamento dell’azione amministrativa.

L’art.4, comma quarto della l. reg. n.11 del 12.4.2001 dispone, come è noto, che:

"I progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell’allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3, non sottoposti a procedura di V.I.A., se ricadono in zone di protezione speciale o in siti di importanza comunitaria di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.357/97".

Alla stregua della predetta disposizione, pertanto, non par dubbio che gli accordi di programma relativi al Consorzio San Marco, inopinatamente esclusi dalla V.I.A., dovessero perlomeno, ed in subordine, essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale dal momento che il sito "Alta Murgia", nel cui interno ricadono le aree prescelte per la realizzazione degli interventi di tutti i 45 accordi di programma approvati con i decreti P.G.R. impugnati, è stato designato quale Z.P.S. (Zona a Protezione Special) nonché S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) e, per tali caratteristiche è stato inserito nell’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, approvato con D.M. 3.4.2000.

Ebbene, non si comprende per quale arcana ragione il Dirigente del Settore Ecologia dell’Assessorato Regionale all’Ambiente — travisando la stessa lettera della legge - abbia ritenuto, invece, nella nota del 2.7.2001 n.7567, che il progetto presentato dal Consorzio San Marco debba ritenersi escluso dalle procedure di cui all’art. 5 del D.P.R. 8.9.1997 n.357.

7 — Eccesso di potere per erroneità della motivazione addotta. Violazione della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE del 2.4.1979. Insufficiente istruttoria.

Palesemente priva di ogni logica motivazione e sicuramente non conforme alla situazione dei luoghi è poi la nota n.8476 del 24.7.2001, relativa agli interventi del Consorzio Sistema Murgiano, nella quale il Dirigente del Settore Ecologia, pur dando ampio atto del particolare valore, sotto il profilo paesaggistico, del sito ove sono ubicati gli interventi, esprime parere favorevole escludendo la incidenza ambientale, per la seguente considerazione: "la carta degli habitat e di uso del suolo, hanno fatto rilevare come l’area interessata dall’intervento sia occupata quasi esclusivamente da seminativi e solo in minima parte da vegetazione naturale"; sicché l’opera progettata "non determina un impatto diretto e significativo sulla conservazione della specie ed habitat di interesse comunitario".

Sennonché, a tal riguardo, appare sufficiente rilevare che l’intervento di cui trattasi si estende su un’area di ben 60 ha, posta a ridosso di un bosco nonché ad immediato confine di altra vasta area destinata dal vigente P.R.G. a rimboschimento come si evince dalle tavole di piano allegate.

I predetti elementi, assolutamente non presi in considerazione, o comunque sottovalutati dall’Assessorato Regionale (che — contraddicendo quanto poco prima affermato nella stessa nota n.8476 del 24.7.2001, circa la presenza nella zona in questione di "rilevanti specie ed habitat di interesse comunitario, ed anche prioritario", esclude qualsiasi incidenza ambientale) inducono a ritenere che l’Autorità in questione abbia fatto un uso non corretto del proprio potere, quantomeno per il fatto che il progetto sul quale esprimere il parere non è stato valutato sulla base di un esame complessivo dei dati salienti della zona in cui l’area interessata dall’intervento si inserisce.

A tal riguardo sia sufficiente considerare che la direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2.4.1979, in virtù della quale il sito in questione è stato inserito nell’elenco delle Z.P.S. e S.I.C., espressamente dispone all’art. 4, comma 4 che "gli stati membri cercheranno di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione". Donde si ricava il principio logico e generale che, per esaminare la sussistenza o meno della incidenza ambientale, non è sufficiente esaminare il singolo intervento, ma è necessario che quest’ultimo sia valutato nell’intero contesto dell’area in cui è inserita.

Peraltro il parere dell’Assessorato non è affatto motivato in ordine ai singoli elementi di cui deve essere composta la relazione che il proponente il piano deve produrre ai sensi del comma 4, all. G art. 5 del D.P.R. n.357/97.

Nel predetto allegato, infatti, si prescrive che le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento tra l’altro, in particolare, "alla complementarietà con altri piani e/o progetti; alla produzione di rifiuti; all’inquinamento o disturbi ambientali; al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie usate".

Ebbene, non risulta quale sia il contenuto della relazione che i proponenti il piano hanno presentato; tuttavia la determina regionale evita accuratamente di dare atto dei predetti elementi e non fornisce motivazione alcuna in ordine agli stessi, limitandosi ad affermare, del tutto sbrigativamente che: "l’area interessata dall’intervento è occupata quasi esclusivamente da seminativi e solo in minima parte da vegetazione naturale", quasi che, agli effetti della incidenza ambientale, la presenza di vegetazione sia l’unico elemento da prendere in considerazione.

7 — Violazione dell’art. 4.01 e seguenti del P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio) approvato con deliberazione G.R. 15.12.2000 n.1748).

Il territorio interessato dagli interventi in questione, rientra nell’ambito territoriale esteso di cui al P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio), approvato con deliberazione G.R. n.1748 del 15.12.2000; ed inoltre è stato definito dallo stesso piano "valore distinguibile <C> laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Ebbene, l’art. 4.02 — Titolo IV del predetto P.U.T.T. (che definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle derivanti dalla "infrastrutturazione del territorio" tra le quali rientrano quindi quelle di cui trattasi) dispone che qualora queste non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale, il relativo progetto (che deve esplicitare e puntualmente descrivere gli effetti delle opere di mitigazione previste) sia integrato con lo "Studio di impatto paesaggistico" di cui all’art.4.01, per la dimostrazione della loro utilità e della giustezza della allocazione proposta; nonché sia sottoposto alla "verifica di compatibilità paesaggistica" (art. 4.03) e ottenga la "attestazione di compatibilità paesaggistica" (art. 5.04).

Sicché, nella ipotesi dovesse ritenersi che gli interventi di cui trattasi non siano sottoponibili alla procedura di V.I.A., resterebbe l’obbligo di osservanza del citato art.4.02, completamente disatteso nella fattispecie.

P.Q.M.

si chiede l’annullamento degli atti impugnati ed in epigrafe indicati con ogni pronunzia consequenziale.

Bari, 19 Novembre 2001

Avv. Silvia Lioce


Pubblicato in : Argomenti, Cosa succede in città

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