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Servizio rifiuti, altra tegola. La Corte dei Conti indaga sulla transazione. PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 18-06-2001 01:55


Articolo tratto dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 17 giugno 2001

Nel '99 il Comune pagò per una revisione prezzi. Aperta un'inchiesta

ALTAMURA. - La transazione-Tradeco è finita nel mirino della magistratura contabile. La Corte dei Conti pugliese ha aperto un'inchiesta sulla procedura amministrativa che nel dicembre del 1999 ha portato il Comune a corrispondere alla ditta la revisione prezzi del servizio per gli anni precedenti. L'ipotesi è di aver arrecato un danno patrimoniale alle casse del Comune. Tredici persone, tra cui ex amministratori, sono state invitate a fornire chiarimenti.

Esplode quindi il caso che tra novembre e dicembre di due anni fa accese i riflettori della cronaca su Altamura, con i disordini e l'interruzione del servizio da parte della ditta che portò all'invasione di rifiuti di cassonetti e strade. Dopo quell'episodio, com'è noto, il Comune e la ditta si misero intorno allo stesso tavolo e rifecero i conti.

La Tradeco chiedeva un incremento del canone, fermo a circa 3,3 miliardi di lire annuo, causa aggiornamento dei prezzi per gli anni dal 1992 al 1999, ossia da quando l'appalto fu rinnovato fino alla scadenza (poi prorogata com'è tuttora).

Il Comune, visto anche il frangente, si decise ad aprire i cordoni della borsa. Si arrivò quindi alla transazione di circa 13 miliardi.

Ed ora quell'accordo è finito al vaglio della Corte dei Conti, sia dopo un esposto di capigruppo e consiglieri di minoranza che di denunce anonime. Di qui è partita l'inchiesta che è già a buon punto ed ha già portato ad un primo rapporto. S'ipotizza infatti un danno considerevole per le finanze del Comune di Altamura.

Al microscopio sono stati passati soprattutto i criteri di calcolo che portarono alla cifra conclusiva a bonario componimento delle parti, Comune e ditta. Ebbene, ammesso e non concesso che quella transazione fosse dovuta, secondo la Corte i criteri utilizzati sono stati sbagliati.

Portando così ad un lievitazione notevole della revisione. Infatti il Comune, avrebbe speso in più almeno 7,7 miliardi del dovuto. Tutto questo emerge dalle prime carte che circolano ad Altamura.

Infatti, il rapporto della Corte si conclude con un invito a 13 persone a presentare motivazioni contrarie a quanto ipotizzato dalla Corte. L'inchiesta quindi continua.

Tra gli interessati a fornire chiarimenti, a quanto si è appreso, gli ex amministratori della giunta che deliberò la transazione, tecnici e funzionari comunali, revisori ed un consigliere comunale di minoranza interessati nel 1999 a quelle vicende.

* * *

Il documento della Corte dei Conti

In questi termini dette la notizia la Gazzetta del Mezzogiorno.

Altamura2001 è in grado ora - in quanto l’atto è stato notificato da alcuni interessati agli attuali amministratori del Comune (quindi chiunque può averne accesso e prenderne visione) - di riportare alcuni stralci delle contestazioni mosse dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti a tredici persone che, a vario titolo (amministratori, funzionari, ecc.), hanno avuto un ruolo nella transazione sottoscritta il 3 dicembre 1999 tra i rappresentanti del Comune di Altamura e la Tradeco s.r.l., una transazione a totale "bonario componimento" di tutte le controversie fino a quel momento insorte con riferimento al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani (r.s.u.) ed ai connessi servizi complementari, svolti dall’1.12.1992 al 30.11.1999.

Detto accordo, ricorda il Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti (dott. Francesco Lorusso), "ha comportato una spesa complessiva di £ 15.468.399.000 — al netto dell’acconto di £ 1.250.000.000, già corrisposto con delibere di giunta nn. 282 e 651 del 1996 — di cui £ 10.839.267.000 e £ 1.556.184.000 per revisione dei prezzi afferenti rispettivamente i servizi principali e quelli complementari (al netto della riduzione accordata dalla predetta appaltatrice in ragione di £ 1.050.000.000), e £ 1.114.545.000 per IVA".

L’atto inviato dalla Procura Regionale contabile è tecnicamente un "invito a dedurre"; i destinatari, cioè, sono invitati, "quali presunti responsabili dei fatti esposti, a far pervenire le proprie deduzioni ed eventuale documentazione entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla notificazione" dell’atto.

Nei confronti di queste tredici persone, destinatari per ora solo di una contestazione formale di fatti, solo successivamente e ad esito di un’ulteriore fase istruttoria in contraddittorio con gli stessi interessati potrebbe essere eventualmente avviata una procedura giurisdizionale diretta ad accertare l’effettiva sussistenza di un danno erariale (vale a dire un danno alle casse comunali) e ad addebitare loro la relativa responsabilità di natura strettamente patrimoniale e contabile. Per tale motivo omettiamo i loro nomi; ciò che rileva, infatti, è la sostanza dei fatti.

L’iniziativa della Procura della Corte dei Conti ha preso le mosse da "vari esposti anonimi" pervenuti, mesi addietro, "direttamente alla Procura o per il tramite del locale Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, nonché da una formale denuncia da parte di alcuni consiglieri comunali di Altamura".

Ecco la ricostruzione della vicenda e le argomentazioni della Procura Regionale presso la Corte dei Conti:

"… Poiché in materia di revisione prezzi dei contratti pubblici era sopravvenuta la normativa contenuta nell’art. 3 della legge 8.8.92 n. 359 (di conversione del D.L. 11.7.92 n. 333) e nell’art. 15 della legge 23.12.92 n. 498 — i quali avevano abrogato, quanto meno in parte, il previdente art. 33 della legge 28.2.86 n. 41 — nell’ambito dell’ente comunale di che trattasi s’erano affacciati vari dubbi e perplessità, proprio in ordine alla debenza o meno di tale compenso, seppur con riferimento a quest’ultima pattuizione specifica, tanto da sospenderne la corresponsione in forma periodica e continuata, come avvenuto in passato.

Ciò nondimeno la TRADECO alla scadenza di ciascuno dei sette anni di durata del contratto, ossia ogni 1° dicembre dal 1993 al 1999, aveva avanzato, come concordato in origine, le rispettive richieste in tal senso, divenute però via via sempre più pressanti e sfociate, peraltro, tra febbraio 1996 e l’ottobre 1997, in vari giudizi da essa intentati presso vari organi dell’Autorità giudiziaria ordinaria; cui ritenne oltremodo di aggiungere altre pretese più antiche, susseguenti ad un precedente loto arbitrale intervenuto in data 18.4.90, ed alle quali aveva, peraltro, già rinunciato sin dal 12.3.1993, al momento cioè di sottoscrivere il rinnovo del contratto dal 1.12.1992.

Ecco perché gli Amministratori di Altamura dell’epoca decisero di richiedere un parere pro-veritate ad un noto esperto giurista. Costui, in ben tre responsi (di gennaio, giugno e luglio ’96), per un verso, aveva invero sottolineato costantemente la nullità o inutilità o in operatività di diritto di siffatta clausola patrizia… mentre, per l’altro, … aveva tuttavia prospettato in via residuale il riconoscimento, in favore dell’appaltatrice, del diritto ad ottenere in ogni caso la predetta revisione dei prezzi, per via di quanto previsto dall’art. 1664 c.c. (ndr: l’articolo del codice civile dispone che "qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo"). Le prescrizioni contenute in quest’ultima norma fissano in proposito, come noto, la misura dell’alea al 10% applicata giustappunto nella specie in fase di liquidazione, in favore della TRADECO, del compenso revisionale attribuito sui canoni corrisposti a far tempo da 1.1.2.1992 e fino al 30.11.99, mediante il più volte richiamato atto transattivi del 3.12.99.

Da quanto s’è andato innanzi esponendo emergerebbe, prima facie, una considerazione essenziale: le finanze del Comune di Altamura avrebbero subito un danno in misura considerevole.

Esso potrebbe tuttavia assumere due differenti connotazioni, tra loro alternativamente gradate ovvero in rapporto di reciproca complementarietà, a seconda di come s’intenda configurare sul piano giuridico e/o aritmetico la presente fattispecie: 1) inapplicabilità assoluta negli appalti pubblici dell’istituto della revisione prezzi, dopo le più recenti novelle legislative intervenute; 2) oppure, in caso di rispettiva acclarata debenza, criterio di deduzione della relativa alea.

Esso potrebbe, infatti, corrispondere alla somma erogata in totale a siffatto titolo, pari a £ 13.509.996.600, mentre in realtà non era affatto dovuta. …

Potrebbe ammontare, invece, a £ 7.727.009.000, in via alternativa e/o gradata, ove venisse recepito il corollario dai riflessi tuttaffatto trascurabili per le finanze comunali, secondo il quale se nel corso di quello stesso settennio dal 1.12.92 al 30.11.99 l’alea del 10% fosse stata effettivamente, epperciò correttamente, detratta, il compenso revisionale da corrispondere alla TRADECO per i servizi principali sarebbe stato di certo inferiore, pari cioè a £ 3.112.258.000 e non a £ 10.839.267.000".

"1) … l’aver quindi, gli amministratori e funzionari del Comune di Altamura, deciso di liquidare alla TRADECO, dopo molti tentennamenti, peraltro non del tutto ingiustificati, al suddetta somma di oltre tredici miliardi, per revisione prezzi, costituisce un indebito aggravio per l’erario, che questa P.R. reputa prioritario, in via quantitativa e qualitativa. E’ infatti indubbio che già dal 12.7.92, allorquando entrò in vigore il surrichiamato D.L. 11.7.92 n. 333 … quella clausola revisionale doveva ritenersi ormai eliminata di diritto, per motivi di ordine pubblico finanziario, giusta art. 1339 c.c., come del resto riconosciuto dallo stesso esperto consultato nel ’96 dall’Amministrazione municipale. …

2) Qualora detto compenso fosse però in ogni modo dovuto, i motivi di censura non verrebbero meno, benché… sul piano oggettivo si comprimano, incentrandosi essenzialmente sul metodo usato per quantificare il credito riconosciuto, come dianzi riferito, in favore di tale impresa privata, in ragione di £ 10.839.267.000, per il medesimo compenso revisionale attinente ai servizi principali e concernente quest’ultimo settennio (1.12.92 — 30.11.99). Da indagini in seguito esperite s’è potuto infatti appurare che il Comune avrebbe in ogni modo subito un altro indubbio aggravio pari a £ 7.727.009.000, alternativo e/o gradato rispetto al primo, e tuttavia ad oggi già verificatosi, nonostante che in sede di transazione sia stata concordata la corresponsione immediata solo della somma di £ 2.000.000; cui però va aggiunta l’altra somma di £ 1.250.000.000, già liquidata in acconto e la rateizzazione della differenza di £ 11.993.096.700 — rettificata poi a £ 11.988.093.300 — in trentasei mensilità successive decorrenti dal 1.1.2000.

In altri termini, se i connessi calcoli fossero stati eseguiti correttamente dagli uffici interessati, vagliati attentamente dagli amministratori ed infine verificati accuratamente dai revisori dei conti — prima rispettivamente di redigere le relazioni del 29.12.97 e 3.12.99 ovvero di fornire in conformità i pareri tecnici e contabili favorevoli (propedeutici sia all’approvazione delle delibere di giunta n. 833 del 3.12.99 e del consiglio n. 194 del 23.12.99 ed alla susseguente firma dell’accordo transattivi e sia alla disposizione di qualsiasi pagamento allo stesso titolo) — si sarebbe sicuramente accertato che alla TRADECO sarebbe al più spettata, al ridetto titolo revisionale, la somma complessiva, di molto inferiore, pari a £ 3.112.258.000.

Ad avviso di questo requirente ai XXXXX andrebbe ascritto il marchiano errore, da loro personalmente commesso, di aver rispettivamente determinato e/o confermato, deliberato ed avallato, con estrema negligenza, perché contraddistinta da evidente superficialità e leggerezza, l’an, il quo modo ed il quantum debeatur del medesimo compenso revisionale alla TRADECO.

Detto errore, al di là di quanto già osservato innanzi, consisterebbe invero nell’aver messo sempre a confronto le due aliquote di variazione dei costi, terminale ed iniziale — in quanto rispettivamente minuendo e sottraendo di una normale operazione aritmetica di sottrazione — enorme al netto del 10 % per la suddetta alea sterilizzandone quindi in concreto ogni effetto, nella fase di determinazione del se, come e quanto dovuto per siffatta revisione prezzi. Il procedimento più esatto avrebbe imposto, invece, accedendo al metodo prescelto di effettuare il medesimo raffronto tra queste due aliquote, ma al lordo dell’alea, da sottrarre poi dal resto, sicché la ridetta revisione prezzi sarebbe spettata, anche a voler essere in linea con l’art. 6 del capitolato d’oneri (che questa P.R. ritiene in ogni modo abrogato, come già detto, di diritto), nell’esclusiva ipotesi di una differenza finale superiore all’aliquota del 10% e soltanto in ragione della misura ad essa eccedente; mentre qualora detto risultato finale fosse risultato inferiore al 10% non sarebbe spettato alcunché. …

Ordunque, sommando tutti e sette gli importi innanzi specificati, che sarebbero stati liquidati in più e/o indebitamente, si perviene alla somma complessiva dianzi riferita di £ 7.727.009.000…

Il totale di tutte queste cifre di mancato risparmio per il Comune di Altamura costituirebbe senz’ombra di dubbio, a parere di questa P.R., seppur in via gradata, il danno che in tal guisa sarebbe stato arrecato all’erario…

Né da parte degli attuali invitandi si potrebbe oggi sostenere di aver allora agito, deciso e verificato il tutto in assoluta fretta, perché sollecitati dall’onda emotiva e/o dallo stato di necessità che in quei giorni di dicembre ’99 venivano determinati da alcuni frangenti, avveratisi in quel Comune a causa di talune manifestazioni di protesta di piazza, poste in essere, da un lato, dai cittadini, per ragioni di igiene pubblica, in quanto si vedevano privati all’improvviso del servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u. e, dall’altro, dai 98 dipendenti della TRADECO che, dopo l’intervenuta scadenza (al 30.11.99) di questo appalto…, vedevano seriamente messo in pericolo il proprio posto di lavoro. Infatti, i funzionari comunali avrebbero avuto a disposizione molti anni per poter asseverare schede e calcoli predisposti annualmente al riguardo dall’appaltatrice, anche perché fino ad allora era stata molto controversa la spettanza di tale revisione; mentre gli amministratori, invece di farsi trovare ancora una volta impreparati e dover quindi soggiacere a tutte le ulteriori intemperanti pretese della società privata, non solo avrebbero ben potuto predisporre tempestivamente tutte le iniziative per bandire una nuova gara d’appalto, quanto avrebbero dovuto anche oculatamente sincerarsi dell’esattezza delle procedure amministrative e tecniche seguite fino a quel momento dagli uffici comunali, per giungere a quell’abnorme risultato, in termini di futuro immediato indebitamento dell’ente da essi governato. Così come i revisori dei conti del Comune…, avendo avuto diversi giorni a disposizione, avrebbero dovuto esaminare, com’era loro preciso ed indeclinabile obbligo istituzionale, tutte le operazioni contabili compiute dagli impiegati, per giungere alla determinazione della spesa totale da erogare allo stesso titolo. Eppure non ci voleva molto; sarebbe stato sufficiente prestare maggiore attenzione ai calcoli, pervero abbastanza semplici, eseguibili a mano o tutt’al più con una semplice calcolatrice e nel breve volgere di qualche ora.

Ciò nondimeno si trovarono tutti perfettamente d’accordo, ad arrendersi alle pressanti esazioni della TRADECO, senza sollevare alcuna obiezione od eccepire alcunché, ancorché si trattasse di una somma considerevole ammontante a oltre tredici miliardi di lire, oppure quanto meno a oltre sette miliardi. …"


Pubblicato in : Argomenti, Cosa succede in città

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