| Scritto da altamura2001, 23-07-2003 02:00 |
L’Ufficio Contenzioso presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, con una nota del 16 luglio 2003, al Comune di Altamura ed alla Regione Puglia il resoconto della riunione svoltasi a Roma il 25 giugno 2003 in merito alla vicenda degli accordi di programma di cui alla legge regionale n. 34 del 1994; vicenda che aveva indotto la Commissione europea ad ipotizzare la violazione di normative comunitarie in materia ambientale (procedura n. 2002/5403 “Interventi di edilizia industriale ad Altamura – Bari”).
Sulle ragioni ed i temi di tale riunione, v. i seguenti link:
LEGGE 34: BRUXELLES CHIAMA A RAPPORTO COMUNE E REGIONE
IL COORDINAMENTO PER LA QUALITA’ DELLA VITA: LA COMMISSIONE EUROPEA CONFERMA LE NOSTRE RAGIONI.
Di seguito riportiamo il testo integrale di tale breve ed ufficiale resoconto, che – si legge nella nota di accompagnamento – è stato trasmesso “per opportuna conoscenza e per i seguiti di competenza” degli enti locali interessati, nonché della Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente.
Procedura n. 2002/5403 (Interventi di edilizia industriale ad Altamura – Bari)
Le autorità locali hanno dichiarato che gli interventi di cui al progetto del Consorzio di Sviluppo Murgiano sono stati sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (valutazione di impatto ambientale, ndr) e valutazione di incidenza, mentre gli interventi di cui al progetto del Consorzio San Marco non sono stati sottoposti né a verifica di assoggettabilità a VIA né a valutazione di incidenza perché aventi dimensioni inferiori alle soglie stabilite dalle normative interne di recepimento delle direttive 85/337/CEE, modificata, e 92/43/CEE.
I servizi della Commissione, facendo riferimento alla nota procedura di infrazione 1999/2180 (relativamente alla quale il 20 marzo 2003 la Corte di Giustizia ha emanato pronuncia favorevole alla Commissione, ora, però, in via di archiviazione), hanno rilevato come l’esclusione della valutazione di incidenza in riferimento agli interventi del Consorzio San Marco costituisca una violazione della direttiva 92/43/CEE, la quale non ammette soglie di esclusione e prescrive che qualsiasi piano o progetto suscettibile di avere impatti significativi su un Sito di Importanza Comunitaria debba essere sottoposto a valutazione di incidenza.
A questo proposito, il Ministero dell’Ambiente ha anche ricordato di aver emanato una circolare destinata alle Regioni per correggere nella pratica quanto erroneamente stabilito dalla norma di recepimento della direttiva 92/43/CEE (DPR n. 357 del 1997). Non sono state date informazioni relativamente agli altri interventi indicati nella richiesta di informazioni.
CONCLUSIONI: su richiesta dei servizi della Commissione, le autorità locali si sono impegnate a fornire una più dettagliata risposta scritta entro il 30 luglio 2003, comprensiva dell’invio di una copia della verifica e della valutazione di incidenza sugli interventi del Consorzio di Sviluppo Murgiano. Inoltre, i servizi della Commissione chiedono, nuovamente, informazioni relative agli altri interventi non riconducibili ai due consorzi citati, i quali ammonterebbero a circa 55 unità.
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