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Come ci si candida? PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 23-03-2001 21:51

Questo documento è tratto dal sito ufficiale del Ministero dell’Interno, all’indirizzo http://www.cittadinitalia.it/sezioni/votare/0006.html e fornisce le principali indicazioni su come presentare le candidature e le liste nelle varie competizioni elettorali (europee, politiche, regionali, provinciali e comunali). * * *

COSA FA IL MINISTERO:

Analizza e gestisce i dati delle consultazioni elettorali europee, politiche, amministrative e dei referendum, curando la raccolta informatizzata e la divulgazione ufficiale.

La Direzione Generale dell’Amministrazione Civile compie studi e ricerche in materia elettorale, fornendo consulenze e risposte a quesiti attinenti alle cause di ineleggibilità e di incandidabilità.

La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali provvede alla fornitura del materiale elettorale e svolge una specifica attività di ispezione nel settore coordinando le Prefetture ed esercitando, a mezzo di ispettori, il controllo sui servizi elettorali degli Enti Locali.

 

IL VOTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO:

La D.G. dell’Amministrazione Civile si occupa dell’ANAGRAFE degli ITALIANI RESIDENTI all’ESTERO (AIRE), aggiornando tramite il Centro Elaborazione Dati, gli elenchi degli aventi diritto al voto in Italia e all’estero.

Hanno diritto all’iscrizione:

- i cittadini italiani con permanenza all’estero superiore ai 12 mesi e che abbiano all’estero trasferito la propria residenza —

  • i cittadini nati all’estero ed il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia.
  • I cittadini italiani la cui residenza all’estero venga dichiarata giudizialmente.
Non hanno diritto all’iscrizione:

  • i cittadini italiani con permanenza all’estero inferiore ai 12 mesi
  • i lavoratori stagionali
  • il personale di ruolo dello stato in servizio all’estero
La procedura d’iscrizione:

  • su richiesta dell’interessato, con dichiarazione da presentare al comune italiano di ultima residenza e al Consolato della circoscrizione d’immigrazione o di nascita
  • d’ufficio, qualora gli uffici comunali o consolari, sulla base di dati posseduti, siano a conoscenza della condizione d’inscrivibilità dei cittadini residenti all’estero.
Vantaggi dell’iscrizione:

  • l’esercizio del diritto di voto presso il comune ove è avvenuta l’iscrizione
  • la possibilità di ottenere i certificati dal comune d’iscrizione o dal Consolato competente
  • la fruizione dei servizi consolari
La normativa:

  • legge n.470 del 22.10 1988
  • D.P.R.323 del 6.9.1989

 

 

PARLAMENTO EUROPEO

LA NORMATIVA VIGENTE

L’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo è disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979 n.18 e successive modificazioni, dal decreto-legge 24 giugno 1994 n.408, convertito in legge, con modificazioni , dall’art.1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n.483, e, per quanto da essi non previsto, dalle norme contenute nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni.

COME CI SI CANDIDA:

Le operazioni necessarie per candidarsi alle elezioni dei Rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo sono:

  1. Deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell’Interno.
  2. - Il deposito è atto obbligatorio.

    - E’ fatto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli usati tradizionalmente da altri partiti ovvero contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

    - Il contrassegno deve essere depositato, in triplice esemplare, personalmente, da persona munita di mandato, presso l’apposito ufficio del Ministero dell’Interno, dalle ore 8 del 49° giorno alle ore 16 del 48° giorno precedente quello della votazione.

  3. Deposito, presso il Ministero dell’Interno, delle designazioni degli incaricati della presenta-zione delle liste dei candidati nelle circoscrizioni.
  4. - Esso va fatto contemporaneamente al deposito del contrassegno di lista.

    - A differenza delle elezioni politiche, non è consentito procedere alla designazione di nuovi nominativi di rappresentanti, in sostituzione di quelli precedentemente segnalati al Ministero dell’Interno.

  5. Presentazione della lista dei Candidati presso gli uffici elettorali circoscrizionali
La legge prevede:

- Dichiarazione di presentazione della lista, che va deve essere sottoscritta da non meno

di 30.000 e non più di 35.000 elettori. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle camere o che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due camere o al Parlamento Europeo.

- Certificato attestante la qualità di elettore dei presentatori

- Dichiarazione di accettazione della candidatura

- Certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

COME CI SI CANDIDA

La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale per l’elezione della Camera dei Deputati si attua attraverso le seguenti operazioni:

  1. Deposito del contrassegno di candidatura o di lista presso il Ministero dell’Interno
  2. - E’ obbligatorio il deposito del contrassegno per tutti i soggetti politici che intendano partecipare alle elezioni

    - E’ vietato usare contrassegni identici o confondibili con quelli usati tradizionalmente da altri partiti, come anche quelli riproducenti immagini o soggetti religiosi

    - Il contrassegno deve essere presentato in triplice copia in due diversi formati, rispettivamente circoscritti da un cerchio del diametro di 10 e 2 cm; preferibilmente su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in foto color per una miglior riproducibilità su schede e manifesti.

    - Per i contrassegni non tradizionali, la priorità nella presentazione costituisce titolo, quindi saranno respinti i contrassegni confondibili con quelli presentati precedentemente

    - Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato dal presidente o segretario del partito

    - Termini per il deposito dei contrassegni: non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione

    - Al fine di ricevere le comunicazioni sull’esito del deposito del contrassegno da parte del Ministero dell’interno, è obbligatorio indicare un domicilio in Roma.

    - E’ possibile ricorrere all’Ufficio centrale nazionale — presso la Corte di Cassazione - contro le decisioni del Ministero dell’Interno

  3. Deposito , presso il Ministero dell’Interno, delle designazioni degli incaricati della presentazione delle candidature nei collegi uninominali e nelle singole circoscrizioni;
  4. - All’atto del deposito del contrassegno, per ogni circoscrizione debbono, anche, essere designati un rappresentante effettivo ed uno supplente, dei quali dovranno essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita

    - Le designazioni dei rappresentanti vanno fatte in un unico atto per tutte le circoscrizioni, autenticato da un notaio.

  5. Presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati presso gli Uffici centrali circoscrizionali
- Per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali è richiesta l’indicazione dei nominativi dei singoli candidati per ciascun collegio uninominale e la produzione dei seguenti documenti:

a)dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali, su moduli che riproducano il contrassegno depositato al Ministero, che deve essere sottoscritta da:

non meno di 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio

- Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da notai o dagli altri soggetti indicati dall’art.14 della l.53 del 1990 e successive modificazioni

b)certificato attestante la qualità di elettore del collegio dei sottoscrittori

c)dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale dichiarazione di collegamento con una o più liste di candidati

d)certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali

e)dichiarazione di collegamento con una lista ai fini del rimborso delle spese elettorali (solo in caso di collegamento con più liste)

Per la presentazione delle liste dei candidati per l’attribuzione dei 155 seggi da assegnare con metodo proporzionale, è richiesta, oltre che la lista dei candidati, la produzione dei seguenti documenti:

a)dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, su moduli che riproducano il contrassegno depositato al Ministero, che deve essere sottoscritta da:

  • per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti da almeno 1.500 a non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni fino a 1.000.000 abitanti da almeno 2.500 a non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni con oltre 1.000.000 abitanti da almeno 4.000 a non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso.
b)certificato attestante la qualità di elettore della circoscrizione dei sottoscrittori

c)dichiarazione di accettazione della candidatura

d)accettazione di collegamento con il candidato nel collegio uninominale

e)certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali

SENATO DELLA REPUBBLICA

COME CI SI CANDIDA

Queste le operazioni preliminari previste per la presentazione delle candidature:

1)Deposito del contrassegno o dei contrassegni dei singoli candidati o dei gruppi dei candidati presso il Ministero dell’Interno

Per il deposito del contrassegno valgono tutti gli obblighi, i divieti ed i termini previsti per l’analoga procedura di presentazione della candidatura alla elezione della Camera dei Deputati

2)Deposito, presso il Ministero dell’Interno ,delle designazioni, per ciascuna regione, degli incaricati della presentazione dei singoli candidati o dei gruppi dei candidati

- Per ogni regione dovranno essere designati un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente, dei quali dovranno essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita

- Le designazioni dei rappresentanti vanno fatte in un unico atto per tutte le regioni, atto autenticato da un notaio

3)Presentazione dei singoli candidati o dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali

Per la presentazione delle candidature per l’elezione del Senato, la legge richiede, oltre alla indicazione del singolo candidato o gruppo dei candidati, anche la produzione dei seguenti documenti:

1) per il gruppo di candidati:

a) dichiarazione di presentazione

- La dichiarazione deve essere sottoscritta da:

  • almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
  • almeno 1750 e non più di 2500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000;
  • almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di un milione di abitanti.
b) certificato attestante la qualità di elettore della regione dei sottoscrittori

c)dichiarazione di accettazione della candidatura

d)certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali

2) per il singolo candidato:

a) dichiarazione di presentazione

- la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

b) certificato attestante la qualità di elettore del collegio dei sottoscrittori

c) dichiarazione di accettazione della candidatura

d) certificato attestante l’iscrizione del candidati nelle liste elettorali

- Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

 

 

 

ELEZIONI REGIONALI

LA NORMATIVA VIGENTE

L’elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario è disciplinata dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Inoltre, la legge 24 febbraio 1995, n. 43, contenente "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", ha modificato la citata legge n. 108 ed ha stabilito che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali.

Infine la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ha introdotto l’elezione diretta del presidente della giunta regionale ,prevedendo la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi.

COME CI SI CANDIDA

Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la vigente normativa prevede che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto sia eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali.

La legge costituzionale 22.11.1999 n.1 ha introdotto inoltre l’elezione diretta del presidente della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi.

Per la presentazione delle candidature relative alle liste provinciali è richiesta la produzione della lista dei candidati e dei seguenti documenti:

LISTE PROVINCIALI

a) Dichiarazione di presentazione della lista provinciale che deve essere sottoscritta da:

  • per le circoscrizioni fino a 100.000 abitanti da almeno 750 a non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni con più di 100.000 fino a 500.000 abitanti da almeno 1.000 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti da almeno 1.750 a non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni con più 1.000.000 abitanti da almeno 2.000 a non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso.
b) Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia; c)Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della lista provinciale. Non è prevista alcuna speciale formulazione però essa deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.15 legge.55 del 1990 e successive modificazioni.

d) Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali e copia di analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale;

e) Certificato attestante l’iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

f) Copia del contrassegno della lista provinciale. Per evitare che l’Ufficio centrale circoscrizionale rifiuti il loro contrassegno, i presentatori dovranno fare attenzione che esso non sia identico o confondibile con quello di altra lista presentata precedentemente. Il modello di contrassegno, da presentare in triplice esemplare, non dovrà riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa. Al fine di evitare inconvenienti nella riproduzione, si suggerisce un disegno su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio di diametro di 10 cm. e l’altra da un cerchio di diametro di 2 cm.

Il numero di candidati inserito nella lista provinciale non deve superare il numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non deve essere inferiore ad un terzo.

La firma di ciascun sottoscrittore sulla dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali; segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale o provinciale, presidente del consiglio comunale, provinciale o circoscrizionale; segretario comunale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

LISTE REGIONALI

Per la presentazione delle liste regionali, oltre alla produzione della lista dei candidati sono necessari i seguenti documenti:

  1. Dichiarazione di presentazione della lista regionale; che deve essere sottoscritta da:
  • almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
  • almeno 1750 e non più di 2500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000;
  • almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di un milione di abitanti.
  1. Certificati attestanti che i presentatori della lista regionale sono elettori di un comune della Regione;
  1. Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della lista regionale;
  2. Dichiarazione di collegamento della lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali e copia dell’analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali;
  3. Certificato attestante l’iscrizione dei candidati della lista regionale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
  4. Copia del contrassegno della lista regionale.

Ogni lista regionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei consiglieri assegnati, in ciascuna regione, alla parte maggioritaria. La lista deve indicare, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita

 

 

 

ELEZIONI PROVINCIALI

NORMATIVA VIGENTE

Le operazioni relative alla presentazione ed all’esame delle candidature, per l’elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, debbono svolgersi con l’osservanza delle norme delle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; 25 marzo 1993, n. 81, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle predette leggi si applicano le norme del testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in quanto compatibili.

COME CI SI CANDIDA

Le candidature per l’elezione del consiglio provinciale devono essere presentate insieme, riunite in gruppi ognuno dei quali contraddistinto da un unico contrassegno: per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato e nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

Per la presentazione delle candidature sono necessarie:

1) Candidatura alla carica di presidente della provincia ed elenco dei candidati che costituiscono il gruppo o i gruppi collegati. Ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nelle province.

2) Dichiarazione di presentazione del gruppo

- Requisiti richiesti:

un numero di presentatori rapportato al territorio. Il numero dei sottoscrittori deve essere compreso tra :

  • 1.000 e i 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti;
  • 500 e 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province tra 500.001 e un milione di abitanti;
  • 350 e 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province tra 100.001 e 500.000 abitanti;
  • 200 e 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti.
- dichiarazione, da parte del candidato presidente, di collegamento con il gruppo o i gruppi di candidati per l’elezione del consiglio provinciale, e dichiarazione di collegamento dei delegati dei gruppi interessati con il candidato presidente.

- programma amministrativo del candidato alla carica di presidente della Provincia, nel caso in cui vi siano più gruppi di candidati collegati, questi ultimi devono presentare lo stesso programma amministrativo;

3) Certificati attestanti che i presentatori sono elettori in un comune della provincia

4) Dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale

5) Certificati attestanti l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

6) Copia del contrassegno del gruppo

 

 

ELEZIONI COMUNALI

NORMATIVA VIGENTE

Le principali disposizioni concernenti la presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale sono le seguenti:

  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali;
  • Legge 23 aprile 1981, n. 154. Norme in materia di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.
  • Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
  • Legge 18 gennaio 1992, n. 16. Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
  • Legge 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.
  • Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
  • Legge 28 aprile 1998, n. 130. Modifica dell’articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori.
  • Legge 30 aprile 1999, n. 120. Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.
COME CI SI CANDIDA

Le candidature a sindaco e consigliere comunale devono essere sottoscritte da gruppi di cittadini che presentano le liste dei candidati. Non sono ammesse quindi candidature indipendenti.

Nei comuni superiori a 15.000 abitanti, ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; nei comuni inferiori a 15.000 abitanti il limite minimo è pari a tre quarti del numero dei consiglieri da eleggere.

Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta per la quale la legge non prevede una particolare formulazione, ma che dovrà tuttavia contenere i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede ovvero:

  1. il numero dei presentatori;
  2. il cognome e nome del candidato alla carica di sindaco;
  3. il cognome e nome dei candidati alla carica di consigliere;
  4. la descrizione del contrassegno di lista;
il cognome, nome, luogo e data di nascita dei delegati, effettivo e supplente, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio dei candidati a sindaco e delle liste, di designare, personalmente o per mezzo di persone da

  1. essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati al consiglio e della collegata candidatura alla carica di sindaco deve essere sottoscritta a norma dell’art.3 della legge 25 marzo 1993,n.81, e successive modificazioni:

  • da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
  • da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
  • da non meno di 350 e da non più di 700 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
  • da non meno di 200 e da non più di 400 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
  • da non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
  • da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  • da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra
5.001 e 10.000 abitanti;

  • da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
  • da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

IL VOTO DEI CITTADINI DELL’UNIONE

Il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

Com’è noto, oltre all’Italia, i paesi aderenti all’Unione europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

I cittadini dell’Unione, che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati, ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:

  • Una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato d’origine;
  • Un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
I cittadini dell’Unione europea — ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza — devono presentare un attestato dello stesso Comune, dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.

 

 

REFERENDUM

NORMATIVA VIGENTE

-Costituzione della Repubblica Italiana : articoli 48, 71, 75, 132 e 138

-Legge 25 maggio 1970 n.352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

-Legge 22 maggio 1978 n.199 "Modificazioni alla legge 352 del 1970 sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

-Decreto-legge 9 marzo 1995 n.67 "Modifiche urgenti alla legge 352 del 1970, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

-Legge 17 maggio 1995 n.173 "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"

-Decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio 1995 "Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di più referendum popolari previsti dall’art.75 della Costituzione"


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