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La vicenda storica e giuridica del Teatro S.Mercadante di Altamura. PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 23-05-2001 21:30


Di seguito e su cortese concessione dell’Autrice, pubblichiamo l’Appendice della Tesi di Laurea in Diritto Privato discussa nell’Anno Accademico 1999-2000 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari dalla dott.ssa Nicla Colonna che ha, con questo lavoro, conseguito la laurea con la votazione di 110/110 e lode. La tesi (di cui è stato relatore il Prof. Michele Costantino, professore ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà barese) si proponeva di esaminare la natura ed il contenuto del "diritto di palco"; proprio quel diritto che lo Statuto Fondamentale del Consorzio Teatro Mercadante del 1895 riconosceva ai cittadini altamurani (circa trecento) che contribuirono economicamente alla costruzione del teatro su un suolo di proprietà comunale.

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Le celebrazioni per il centenario della nascita di Saverio Mercadante e la costruzione del Teatro.

Si avvicinava il 1895 e nel Consiglio comunale del 27 ottobre 1894 il maggiore Virgilio Lerario poneva all’attenzione dei rappresentanti della città la necessità di celebrare il centenario della nascita di Saverio Mercadante "onore e vanto non solo di Altamura, ove ebbe i natali, ma ancora gloria d’Italia e di tutti i paesi civili, perché i genii hanno per patria il mondo".

Per quanto potevano consentire le ristrettezze economiche che per il 1895 penalizzavano pesantemente il bilancio comunale e senza imitare lo sfarzo con cui Pesaro aveva celebrato Rossini, Lerario proponeva "un ricordo marmoreo che dica ai posteri che essa (Altamura) non obliò colui che elevò la coscienza umana all’altezza divina". La sua proposta fu accolta all’unanimità dal Consiglio comunale e ben presto la Giunta nominò una commissione "composta dai rappresentanti di tutte le classi sociali", cui era affidato il compito di elaborare un programma di massima. L’iniziativa ottenne immediato risalto sulla stampa regionale e nazionale.

Insediatasi, la "Commissione per le onoranze a Mercadante" dovette presto scontrarsi con l’esiguità delle risorse finanziarie, accentuata dalla crisi economica che investiva l’Italia meridionale e che imponeva pesanti limiti a qualsiasi slancio celebrativo.

Mentre all’interno della Commissione un chiaro programma stentava ad emergere e la discussione registrava solo una ridda di proposte ancora troppo confuse, un gruppo di giovani professionisti si incontrava nella farmacia Fiore e vagheggiava la costruzione di un nuovo teatro cittadino. Esso, scrive De Napoli, "ritenne che solennizzare il centenario di un sommo musicista senza che gli venisse eretto un teatro stabile, sarebbe stata ben poca cosa, e coltivando tale idea, si costituì un comitato proponendosi di offrire per la sera del 17 settembre, un nuovo teatro dove si sarebbe rappresentata l’opera mercadantesca".

L’irrompere sulla scena culturale della città di nuovi personaggi dotati di una fervida capacità propositiva associata alla chiarezza delle scelte e ad una spregiudicata determinazione nel realizzarle, decretò una sensibile inversione di tendenza. Ai notabili che esercitavano il controllo amministrativo della città, si sostituivano i rappresentanti dei nuovi ceti urbani, giovani professionisti formatisi all’Università di Napoli e che nel volgere di pochi anni andranno a costituire il fulcro della compagine giolittiana locale.

Mancavano circa nove mesi al 17 settembre (giorno del centenario della nascita di Saverio Mercadante) ed i tempi molto ristretti non consentivano ulteriori esitazioni.

Il Corriere delle Puglie dell’ 8 gennaio 1895 anticipa le notizie sulla svolta data alle iniziative per le celebrazioni e preannuncia lo scossone che investirà il Consiglio comunale, chiamato ad esprimersi su un preciso progetto di edificio teatrale: un nuovo teatro rispondente ai requisiti di comodità, decoro e sicurezza imposti dalle mutate esigenze, la cui realizzazione risultava però condizionata dalle limitate disponibilità finanziarie. Esprimendo perplessità sull’esito dell’impresa, sorretta da una previsione di entrata di lire trentamila e garantita da una sottoscrizione cittadina ancora da lanciare, il corrispondente avanza il dubbio che la grandiosa opera possa restare incompiuta e si fa promotore dello stridente conflitto di cultura urbanistica che lo vede schierato a favore di quanti sostenevano l’ubicazione centrale del nuovo edificio, all’interno delle mura della città, nei pressi dei luoghi di Mercadante (la casa paterna, le scale di S. Nicola , la chiesa di S. Biagio).

Il "Comitato provvisorio per la costruzione del Teatro Mercadante" costituito da Filippo Baldassarra medico, Michele Tangari medico, Antonio Cornacchia fotografo, Massimo Franco farmacista, Vincenzo Striccoli ingegnere e Carlo Manfredi medico, aveva elaborato un progetto e sottoscritto il 10 gennaio 1895 lo Statuto per la fondazione del teatro consorziale Saverio Mercadante, subito dato alle stampe per favorire la massima diffusione.

Lo statuto rifletteva la formazione culturale dei giovani promotori, intenti a svolgere una missione positiva per la civiltà e animati da quell’ottimismo tipicamente tardo-ottocentesco che teorizzava la crescita armonica del corpo sociale. Lo statuto aveva l’aspetto di una magna charta: un accordo che definiva gli ambiti di intervento e le competenze delle parti interessate (comitato, municipio, cittadini) e un programma per raggiungere il massimo risultato nel più breve tempo possibile.

Edificare un nuovo teatro e celebrare degnamente il centenario di Mercadante con la rappresentazione di un suo capolavoro, era l’obiettivo da perseguire: "Essendo il nostro Teatro Comunale insufficiente a ciò, si è riconosciuto di costruire un’altro più ampio, affinchè un massimo numero di spettatori possa prendere parte ad una festa così solenne. E, perché la memoria di sì grande festa rimanga imperitura, si è pensato di edificare un teatro, non provvisorio, ma definitivo, il quale, non solo ricorderà ad ogni altamurano una gloria cittadina, ma servirà a colmare un vuoto finora deplorato da ogni persona amante della civiltà e del progresso".

La realizzazione del progetto sarebbe stata assicurata da una gara tra i cittadini che si sarebbero aggiudicati il posto a sedere più prestigioso del teatro ed avrebbero acquisito il diritto di precedenza ad occuparlo durante le rappresentazioni. La sottoscrizione era aperta a tutti i ceti sociali e conferiva diritti proporzionati all’entità ed alle modalità di erogazione della quota versata, che variava in relazione alla disposizione del palco, della poltrona e della sedia di platea. I sottoscrittori entravano così a far parte di quello che sarebbe poi divenuto il Consorzio del Teatro Mercadante e avrebbero espresso un’assemblea costituita da quanti avevano versato una somma non inferiore alle cinque lire.

Il nuovo teatro che accoglie e rappresenta tutti i ceti sociali, è un tempio laico della cultura aperto a tutti, ma in cui la distinzione di ruoli e delle funzioni resta fortemente marcata.

L’ingegnere Vincenzo Striccoli redasse una relazione, significativamente intitolata La ubicazione del Teatro Consorziale Saverio Mercadante in Altamura, che lesse nella seduta del Consiglio comunale del 15 gennaio 1895 e successivamente diede alle stampe. In essa espose gli assunti generali su cui si fondava la proposta di costruire un nuovo teatro: "Dare immediatamente lavoro agli operai altamurani, visto che la maggiorparte di essi è in ozio e priva dei mezzi necessari di sussistenza: e questo è un bisogno impellente, al quale i rappresentanti la cittadinanza nel Consiglio municipale devono assolutamente provvedere, qualunque sia lo stato della pubblica finanza; ... scrutinando tutti i mezzi capaci a fare il massimo possibile con la minima spesa". Il suo progetto rispettava tutte le esigenze estetiche e tecniche richieste da un moderno teatro: "In questi tempi di civiltà e progresso, il teatro è il tempio dell’arte come la chiesa lo è della religione; quindi l’estetica madre delle arti belle, deve su di esso regnare sovrana, dominatrice di tutto; la decorazione interna, quella esterna e la topografia del fabbricato messa in rapporto con tutto ciò che lo circonda, devono a loro volta concorrere indispensabilmente ad assicurarle tale dominio". Altro requisito fondamentale era la centralità del sito che aveva destato un vivace dibattito nella città. Essa doveva essere considerata, come scriveva Striccoli, "in relazione allo sviluppo che una città piccola, come la nostra, topograficamente tende a prendere. Non bisogna aggirarsi nella stretta cerchia, ove abitarono i nostri padri e restarvi, poco curandosi del crescere della popolazione e del rapido avanzarsi del progresso e della civiltà, ma è doveroso pensare all’avvenire, ai nostri figli, i quali, per la facile viabilità, che permette i più lunghi viaggi, si informeranno a criteri ben diversi da quelli dei loro predecessori". Al tempo spettava esaltare la centralità:"Un sito diventa centrale appunto col contenere degli edifici pubblici, ove tutti sono costretti ad accorrere per necessità o diletto; la centralità, se non esiste, si crea e, se non si crea non esisterà giammai". Ebbene, l’area che meglio rispondeva ai requisiti elencati era il largo Panettieri, di proprietà comunale, vicino al pubblico passeggio, a quel tempio dell’educazione che era il Collegio Cagnazzi e accolto dal "sorriso della natura, che viene dalla più pittoresca veduta, che vanti la nostra città". Il 15 febbraio si giungeva così alla stipulazione della convenzione tra il nuovo comitato ed il Sindaco di Altamura con la quale il Consiglio comunale concedeva il suolo a nord della villa comunale di 1851 mq. e del valore di lire ottocento, che non figurava in catasto essendo "mondezzaio". Allo stesso tempo il Municipio acquistava il diritto di scelta sul palco centrale di seconda fila, "che è il migliore e il più degno per la rappresentanza di questo comune". Il 17 marzo veniva stipulato il contratto di appalto a trattativa privata, aggiudicato per la somma di lire venticinquemila e con un ribasso del 12% ai fratelli Natale, maestri muratori. Garantivano in qualità di sostituti solidali Michele Bolognese e Pasquale dei conti Sabini.

La consegna dei lavori, escluse la decorazione e la tappezzeria, era fissata al 31 agosto con una penale di lire cinquanta per i primi 10 giorni e di lire cento per i successivi. I lavori in legno (i palchi) sarebbero stati consegnati, invece, il 31 luglio per eseguire la dipintura.

Il 25 marzo alle ore 17 fu collocata la prima pietra sotto il pilastro di sinistra del primo arco scenico. Il discorso ufficiale fu pronunciato dal presidente del comitato, il dottor Baldassarra. Una pergamena celebrativa fu sistemata nell’incavo di un macigno di mazzaro di Gravina su cui era scolpita la data 1895. In essa era scritto: "Gli altamurani, auspice una schiera di giovani ardimentosi, mercè pubblica sottoscrizione, vollero innalzarlo, e per onorare la memoria del loro illustre concittadino Saverio Mercadante nel primo centenario della sua nascita e per alleviare col lavoro la miseria degli operai, disoccupati per l’ostinata crisi economica dominante. Nel porre le basi di questo edificio arrise agli altamurani la speranza che, col volgere degli anni, i posteri avrebbero sacro rispetto e gelosa cura di questo monumento, il quale, colla sua muta ma significativa eloquenza, varrà ad ispirare nell’animo loro gli alti ideali da cui ebbe origine il culto dell’arte e la carità cittadina". Sollevato da terra con una carrucola, il macigno fu benedetto dal cantore don Diego Labriola, mostrato agli intervenuti e successivamente fissato al suolo. Un telegramma fu inviato a Sofia Mercadante, vedova del maestro, che prontamente trasmise il suo ringraziamento.

Intanto sorgevano le fabbriche del teatro Mercadante e proseguivano i lavori.

Giuseppe Marvulli ne "La cronaca dei valorosi" che firma con lo pseudonimo Quidam, sul periodico Altamura del 29 settembre, ricostruirà con dovizia di particolari e con un fraseggio concitato le fasi dell’edificazione del teatro: dalle riunioni "serotine" del Comitato provvisorio nella farmacia Franco, alla scelta dell’ubicazione, ai sentimenti filantropici per procurare lavoro agli operai, alla sottoscrizione cittadina, alle maestranze impiegate: "Gli operai costruttori della tettoia furono i fratelli Mezzina da Molfetta, l’impresario per la dipintura del teatro e per il rivestimento fu Domenico Pappalepore da Rutigliano. Autore delle belle scene e del sipario fu il signor Matteo Casella scenografo del San Carlo di Napoli; macchinista del teatro fu Nicola Grossi del "Piccinni" di Bari. Il prof. Pasquale Rossi, nostro concittadino, modellò le mensole del secondo e terzo ordine dei palchi, i festoni ed i mascheroni collocati sul parapetto del loggione e dipinse con tanta naturalezza e verità il ritratto di Mercadante messo sul frontone dell’arco scenico. Così nello spazio di circa sei mesi Altamura si è arricchita di una nuova opera d’arte, ergentesi nella sua mole grandiosa in un luogo fino a ieri tradizionalmente ingombro di macerie, che costituì l’immondezzaio della città".

Il 31 agosto, come da contratto, il teatro è pronto. La città è in fibrillazione per i preparativi e non v’è rivista o periodico che non ne segua le sorti (Il Meridionale, Roma, Altamura, La Rassegna Pugliese).

Il 17 settembre, narrano le cronache dell’epoca, "sin dalle 19 una straordinaria folla di curiosi assiepata all’ingresso del teatro, rendeva difficile il passaggio alle persone che vi entravano malgrado gli sforzi delle guardie che si ingegnavano di tenerla indietro". La sala "presentava un aspetto bellissimo ed imponente, perché piena zeppa di quel pubblico non sempre prodigo di sè in ogni occasione, la cui presenza è chiaro indizio e sicura promessa di eletti piaceri dello spirito". Il cronista riferisce di "moltissime signore leggiadramente aggruppate nei palchi, in ricche toilettes", della presenza di tutte le autorità civili e militari, di "parecchi ufficiali nelle loro brillanti uniformi, numerosi forestieri ospiti della nostra città, molti buongustai od appassionati cultori della musica: quello insomma che c’è di più nobile, di più illustre e di più colto trovavasi ivi riunito. Sembrava che la grazia, la bellezza e l’eleganza si fossero dato convegno in quella festa di colori, di luce e di suoni".

Con l’inaugurazione del teatro Mercadante e con le celebrazioni in onore dell’illustre musicista si registrava nella città un importante mutamento non solo urbanistico, ma soprattutto socio-culturale: il nuovo edificio diventava il riferimento segnaletico del nuovo rione, mentre le serate mondane a teatro divenivano il fiore all’occhiello di un’aristocrazia che ancora controllava il potere locale e di una dinamica borghesia, espressione dei ceti urbani, che aveva introdotto nella città le redditizie attività di trasformazione.

 

 

Lo Statuto per la fondazione del Teatro Consorziale Saverio Mercadante in Altamura del 1895.

Con lo "Statuto fondamentale" datato 10 gennaio 1895 il comitato provvisorio poneva le condizioni e le modalità di costituzione del consorzio cittadino che avrebbe avuto lo scopo di edificare il nuovo teatro, "consentaneo ai nuovi bisogni del paese e al progresso dei tempi" (come si legge nella convenzione con cui il comune di Altamura concesse al comitato promotore il suolo su cui edificare).

Entrerà a far parte di detto Consorzio ogni cittadino che "sottoscriverà un foglio in carta legale, nel quale, accanto alla propria firma, segnerà in lettere ed in numeri il decimo della somma, che egli intende versare" (art. 2).

In ragione della loro prestazione, i signori sottoscrittori acquisteranno, il "diritto di proprietà per palchi, poltrone e sedie", specificando nell’atto di sottoscrizione il posto che intendono acquistare (art. 9).

Tale diritto di proprietà, afferma l’art. 10, può essere relativo ed assoluto: è relativo, quando i sottoscrittori verseranno la loro prestazione in più rate (art .3, 0, 0); è assoluto "quando i sottoscrittori verseranno in una sola volta alla chiusura del foglio di sottoscrizione tutti i dieci decimi quantuplicati".

I titolari del diritto di proprietà "relativo" godranno del diritto di preferenza ad essere interpellati nel giro del foglio di abbonamento per una serie di rappresentazioni o per le rappresentazioni uniche (diritto che si estingue col rifiuto di sottoscrivere il foglio medesimo nelle ventiquattro ore successive), oltre che nel diritto ad un ribasso del 10% sul prezzo di abbonamento fissato dalla Commissione teatrale.

I titolari del diritto di proprietà "assoluto" avranno, invece, facoltà di assistere gratuitamente dal loro posto a qualunque rappresentazione e di trasmettere tale diritto ad un erede "come per qualunque altro bene stabile".

La "destinazione imparziale" dei posti avrà poi luogo, ai sensi dell’art. 11, a favore in primis dei proprietari assoluti, poi di coloro che avranno versato a sottoscrizione compiuta tutti i decimi in una sola volta; in seguito verranno coloro che avranno versato solo i cinque decimi a sottoscrizione finita in una sola volta, mentre per i restanti sottoscrittori si procederà al sorteggio dei posti, cominciando dai migliori.

Un curioso e differenziato trattamento è riservato poi ai "non altamurani" domiciliati in Altamura per i quali si prevede una sottoscrizione su "un foglio a parte, nel quale indicheranno la prestazione annuale, che intendono fare per tutto il tempo che sono in Altamura. Con ciò essi temporaneamente acquistano i medesimi diritti degli altri sottoscrittori" (art.12).

"Essendo scopo del Comitato far sì che gli operai altamurani trovino lavoro nella costruzione di tale opera, per quanto più è possibile, senza produrre confusione", i lavori saranno suddivisi in lotti e " tutti i capi d’arte altamurani che intendono concorrere" saranno invitati a formulare le offerte di appalto (artt. 14 e 15). I sottoscrittori per una somma non inferiore alle lire cinque per ogni decimo saranno elettori ed eleggibili per la costituzione del Comitato permanente per l’amministrazione teatrale, composto di un presidente, un vice presidente, un cassiere e cinque consiglieri (artt. 20 e 21). Spetta a detto comitato dare "particolareggiato rendiconto della sua gestione per mezzo di manifesti da affiggersi nei luoghi pubblici" (art. 23) e riunire i soci in assemblea generale tutte le volte che crederà necessario ed obbligatoriamente almeno due volte l’anno per discutere ed approvare tutto quello che riguarda il miglioramento dello stabile e le operazioni finanziarie occorrenti (art. 24). La risposta e l’adesione della città all’iniziativa promossa da quel "nucleo di cittadini", volenterosi ed intraprendenti, fu eccezionale: oltre duecento furono le sottoscrizioni pecuniarie, tanto da richiedere una variante al progetto del teatro e l’inserimento nello Statuto di un "Articolo aggiunto".

Alla stipulazione dello Statuto seguì poi "l’adesione immediata" del Comune di Altamura, definita giuridicamente con la citata Convenzione del 15 febbraio 1895, con la quale il Comune nella persona dell’allora sindaco Pietro Priore, dichiarava, in esecuzione di una delibera adottata all’unanimità dal Consiglio comunale il 15 gennaio 1895, di voler concorrere "come tutti gli altri sottoscrittori alla costruzione del teatro" e di fare "espressa concessione al Comitato definitivo ... di tutta la zona di fronte alla villa comunale". La concessione di tale suolo del valore stimato di lire ottocento era inscindibilmente connessa con l’obbligo del Comitato "di far eseguire le opere indicate nel progetto dell’egregio ingegner Striccoli". Il Comitato, da parte sua, accettava la concessione e ringraziava per il "concorso e l’adesione immediata alla sua proposta": "per effetto di tale prestazione - si legge nella Convenzione - il Municipio parteciperà a tutti i diritti e obblighi, come socio, risultanti dallo Statuto speciale e da tutte le altre disposizioni relative; e perciò avendo in una sol volta soddisfatta irrevocabilmente la promessa, acquista sin da ora il dritto relativo, come risultato di scelta, sul palco centrale di seconda fila, che è quello sovrapposto alla porta d’ingresso alla platea, che è il migliore e più degno per la rappresentanza di questo Comune. Tale dritto sarà sempre continuativo e trasmissibile ai rappresentanti che si succederanno in ogni tempo come proprietà relativa del Comune, giusta le disposizioni dello Statuto".

Il teatro Mercadante doveva, dunque, sorgere nelle intenzioni dei cittadini promotori ed, effettivamente sorse con energie altamurane e come bene culturale, economico e sociale della comunità altamurana.

 

Lo Statuto del Teatro Consorziale Saverio Mercadante di Altamura del 1955.

Nello Statuto del 1955 è evidente il mutamento di prospettiva: il Consorzio è costituito ed ha lo scopo di gestire, amministrare e conservare il teatro (art. 1). Di esso fanno parte i proprietari dei palchi delle poltrone e delle sedie del detto Teatro che siano già riconosciuti come tali dall’Amministrazione in carica al momento dell’approvazione del medesimo Statuto, o che per diritto di eredità si faranno riconoscere in seguito (art. 2).

Anche qui si specifica il contenuto del diritto dei singoli consorziati sulla base della bipartizione tra diritto di proprietà assoluto e relativo del palco, poltrona o sedia (art. 3). In più si precisa che il primo è riconosciuto per il palco n. 10 di seconda fila alla persona del Sindaco e dei componenti la Giunta municipale o a chi per legge li sostituisce, e per la poltrona di seconda fila n. 11 alla persona che si farà riconoscere dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio quale erede, sempre del ramo maschile, dell’ingegner Striccoli Vincenzo, progettista e direttore dei lavori nella costruzione del Teatro (art. 4). All’art. 6 si sancisce una decadenza, di dubbia legittimità, dei diritti di proprietà suddetti, nel caso in cui siano trascorsi dieci anni dalla morte del titolare senza che si sia provveduto ad indicare l’unico erede titolare o senza che gli eredi abbiano provveduto "a che uno solo di essi venisse riconosciuto come tale dall’Amministrazione": trascorso tale periodo, il diritto "sarà trasferito di diritto e di fatto al Consorzio".

Si provvede poi all’art. 7 a limitare la circolazione dei diritti di proprietà sottoponendo la cessione alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione e alla stipulazione per atto scritto. Al Consiglio di Amministrazione è riservata ancora la valutazione circa l’ammissione al Consorzio di nuovi soggetti che intendano acquistare il relativo diritto: previa domanda sottoscritta del richiedente e dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello Statuto, l’organo deciderà insindacabilmente in merito, fissando il prezzo di acquisto, che sarà in termini versato al Cassiere del Consorzio (art. 8).

Scompaiono, dunque, dalla nuova versione dello Statuto, principi, ideali, programmi, impegni per la città e per il suo progresso: il nuovo atto è in gran parte (artt. dal 9 al 27) dedicato all’organizzazione interna (organi, funzioni, nomine, competenze etc.). Si istituiscono, infatti, l’Assemblea dei Consorziati (artt. 11-18) e soprattutto il Consiglio di Amministrazione (artt. 19-27). La prima è chiamata a dare il suo parere per ogni cessione di gestione del Teatro stesso, per ogni innovazione ai locali dell’edificio, per ogni lite che eventualmente si dovesse intentare o sostenere contro terzi ed in ogni altra attività, che non sia di ordinaria amministrazione (art. 17, 0, 0); l’Assemblea deve, infine, nella seduta ordinaria approvare il rendiconto della gestione e potrà eventualmente a maggioranza assoluta, proporre un diverso impiego del capitale del Consorzio, sempre però che tale impiego sia attinente al Teatro Mercadante (art. 18).

Ruolo centrale è, invece, assunto dal ristretto gruppo (nove membri) che forma il Consiglio di Amministrazione. Ad esso non solo sono attribuiti i "più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del teatro" (art. 20), ma anche una serie di prerogative che permettono ai consiglieri di amministrazione un controllo su quella che è la composizione del Consorzio: esso decide insindacabilmente sulle domande di alienazione del diritto di proprietà, sulle domande di acquisto di proprietà di posti disponibili del Teatro (art. 21, 0, 0); risponde del buon andamento del Teatro. Pertanto i suoi componenti hanno diritto di libero accesso in esso, in qualunque ora del giorno ed in qualsiasi posto, hanno il diritto e il dovere di vigilare l’ordine, il buon andamento degli spettacoli, la manutenzione del Teatro e l’osservanza di tutte le norme di decenza e moralità, nonché di far rispettare i diritti dei Consorziati eventualmente reclamati o violati (art.23). Il Consiglio di Amministrazione potrà poi concedere il teatro in gestione a terzi, previa approvazione dell’Assemblea, e ancora dovrà provvedere oltre che al pagamento di tutti gli oneri gravanti sul teatro, anche a tutte le riparazioni necessarie, sia ordinarie che straordinarie.

 

 

Lo Statuto del Teatro Consorziale Saverio Mercadante in Altamura del 1993.

Con lo Statuto del 1993 alla preoccupazione espressa nel 1955 per la difesa (affidata al Consiglio di Amministrazione) da fastidiose intrusioni, degli interessi del gruppo, del suo controllo, della sua omogeneità, si aggiungeva quella dell’affermazione e tutela di un asserito status proprietario del Consorzio in ordine al Teatro.

In grandi linee l’ultimo Statuto ripropone il regolamento del 1955. La tecnica di redazione è certamente più raffinata. Sono eliminate alcune improprie ed ambigue previsioni: ad esempio, pur lasciando intatta la disciplina sostanziale, i poteri prima riconosciuti al Consiglio di Amministrazione in ordine alla decadenza dal diritto di proprietà (art. 8), alla trasferibilità del diritto (art. 9) ed all’ammissione al Consorzio di nuovi soggetti per effetto di compravendita (art. 10), sono ora attribuiti all’Assemblea dei Consorziati.

Innovativa certamente rispetto ai precedenti Statuti è l’affermazione contenuta nell’art. 2: "L’intero complesso, con ogni accessione, pertinenza e adiacenze appartiene al Consorzio e per esso in comproprietà ai soli consorziati proprietari assoluti di palchi, poltrone e sedie, pro correlativa proporzionale quota".

Del Consorzio fanno allora parte per esplicita dichiarazione dell’art. 3 "i comproprietari dell’immobile, i proprietari assoluti dei palchi, delle poltrone e delle sedie del detto Teatro che siano già riconosciuti come tali dall’Amministrazione in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto, o che per diritto di eredità si fanno riconoscere in seguito, e come aggregati, i titolari del diritto di palco, poltrona e sedia, che acquisteranno tale diritto successivamente".

Scompare quindi la caratteristica bipartizione comune agli Statuti precedenti, tra diritto di proprietà assoluta e proprietà relativa e fa ingresso una nuova tra diritto di proprietà "pieno e completo" e diritto di palco per i palchi, poltrone e sedie disponibili privi di titolare, non comprensivo del "correlativo diritto di proprietà del posto" (art .4).

Al titolare del diritto di proprietà, e ad esso esclusivamente, spetta la facoltà, in prelazione e con le modalità e termini di cui al successivo art. 7, di accedere ed usare del palco o posto in ogni specie di rappresentazione o manifestazione da chiunque organizzata. Ai proprietari del palco n. 10 (Comune) e della poltrona di seconda fila n. 11 (eredi V. Striccoli) ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è assicurato in ogni manifestazione l’ingresso gratuito (art. 5).

Il diritto di palco, invece, con esplicito riferimento dell’art. 6 all’art. 2 della legge 26 luglio 1939 n. 1336, si concretizza "nella sola facoltà di godere e disporre, in prelazione, in modo esclusivo del palco, poltrona o sedia, durante ogni spettacolo o manifestazione, facendone uso conforme allo scopo al quale il teatro è destinato". I titolari di tale diritto di palco, poltrona o sedia, godranno specificamente "del diritto di preferenza ad essere interpellati se intendono godere del loro diritto nel giro di foglio di abbonamento per una serie di rappresentazioni od anche per unica rappresentazione sia essa di prosa, di lirica, di rivista o di qualsiasi genere ...". Il diritto medesimo cessa sia rinunziando a sottoscrivere il foglio di adesione, sia nel caso di abbonamento, trascorse 48 ore dall’invito a dare la propria adesione, senza che questa sia pervenuta al gestore del teatro.

Il richiamo alla legge n. 1336 del 1939 recante "Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco" è dunque finalizzato nella nuova disciplina statutaria a "declamare", con dubbia rilevanza giuridica, l’appartenenza in comproprietà del teatro ai Consorziati, proprietari assoluti di palchi. Asserzione evidentemente in disarmonia con le precedenti definizioni statutarie. Il Consorzio doveva, in effetti, costituirsi in base al dettato dello "Statuto fondamentale" del 1895, con pubblica sottoscrizione, "fra tutti i cittadini allo scopo di edificare il detto Teatro Consorziale" (art.1, Statuto 1895). Sottoscrivendo una quota "ogni cittadino" avrebbe avuto non solo la possibilità di entrare a far parte del Consorzio (art. 2), ma avrebbe acquisito anche il "diritto di proprietà per palchi, poltrone e sedie" (art. 9).

Disposizione quest’ultima in linea con i tempi, ove si guardi ad esempio alle statuizioni contenute nello Statuto sociale del teatro di Lodi del 1840, che all’art. 5 dichiarava che la società del teatro era costituita dai proprietari dei palchi e, ancora, nel documento pubblico del 1778 con cui venivano definiti i diritti spettanti al demanio e ai palchisti sul teatro della Scala di Milano, costruito col concorso dell’uno e degli altri, nel quale mentre non si faceva alcuna menzione di condominio del teatro, i palchisti venivano dichiarati proprietari dei rispettivi palchi.

Più chiara si fa certamente l’asserzione dell’art.2 dello Statuto del 1955: "Del Consorzio fanno parte i proprietari dei palchi, delle poltrone e delle sedie del detto Teatro". Affermazione netta che, letta alla luce della disciplina posta dalla legge n. 1336 del 1939 è in grado di rivelare la posizione giuridica dei consorziati nei confronti del Teatro. Questo, infatti, è composto da un complesso di beni coordinati per il perseguimento dello scopo al quale esso è destinato: il suolo su cui è edificato il Teatro, l’immobile, il marchio "Teatro Mercadante", la sala-conferenze, i palchi, le poltrone, le sedie etc.

È appunto la legge del 1939 che ha distinto e regolato i rapporti tra proprietà (privata o pubblica) dell’edificio-teatro e proprietà (privata o pubblica) dei palchi. Ha definito gli ambiti, ha stabilito in capo ai rispettivi titolari facoltà, obblighi e divieti (Capo I), prevedendo addirittura che "l’accesso ai palchi di proprietà privata" avrebbe comportato sempre il pagamento del biglietto di ingresso (art. 10).

Se, dunque, appare lineare la distinzione legislativa tra proprietà dell’edificio e proprietà dei palchi, nonchè evidentemente conforme alla disciplina normativa la posizione espressa al riguardo dai consorziati nello Statuto del 1955, risulta poco chiara ed in contrasto con i precedenti statutari e legislativi la confusione compiuta nello Statuto del 1993 tra proprietà dell’immobile e quella dei palchi: "L’intero complesso, con ogni accessione, pertinenza e adiacenze appartiene al Consorzio e per esso in comproprietà ai soli consorziati proprietari assoluti di palchi, poltrone e sedie, pro correlativa proporzionale quota" (art. 2). Ugualmente poco chiara e priva di fondamento normativo appare poi la ripartizione tra una proprietà assoluta ed una relativa, posta col palese obiettivo dei consorziati partecipanti alla redazione dell’ultimo Statuto, di confinare in una posizione di secondo piano, come semplici "aggregati" i titolari del diritto di palco, poltrona e sedia che "acquisteranno tale diritto successivamente" (art. 3). Gli eventuali acquirenti dei posti "disponibili, privi di titolare" (art.4) si ritroverebbero, infatti, nella condizione di partecipare "all’assemblea con solo parere consultivo e non con voto deliberativo" (art. 12) e di essere esclusi dalla gestione del teatro (art.11).

Accogliendo in ogni caso la tesi di un Consorzio tra proprietari, argomentando sulla base dell’art. 5 dell’ultimo Statuto, si deve desumere che la posizione del consorziato-Comune di Altamura sia quella di proprietario assoluto. E allora, qualora fosse possibile quantificare la quota di comproprietà sull’immobile-teatro spettante al Comune e nel caso in cui tale quota fosse pari ad un quarto o ad un terzo o alla metà addirittura del valore dell’intero edificio teatrale, si presenterebbe a favore del Municipio l’opportunità di ricorrere alle peculiari procedure espropriative disciplinate rispettivamente dall’art. 1 del R.D.L. n. 579 del 1937, convertito nella legge n. 1221 del 1937 ("Norme per disciplinare la risoluzione da parte dei comuni ed enti pubblici in genere, dei condominii teatrali") e dagli artt. 12 ss. della legge n. 1336 del 1939.

 

 

Considerazioni conclusive.

La lettura delle norme statutarie susseguitesi nell’arco di un secolo mostra come nel corso del tempo sia mutato ed in parte sia stato alterato il primitivo e fervido proposito dei promotori dell’iniziativa della costruzione del teatro, nonchè di quanti ad essa avevano aderito apportando il loro contributo, prestando la loro opera o accrescendone la fama.

"Altamura - affermò il presidente del comitato promotore nel suo discorso inaugurale - mettendosi davvero sul cammino del progresso, volendo mostrarsi città, che degnamente partecipa della vita moderna, getta come per incanto le prime fondamenta di un monumento alla civiltà. Questo sorgere repentino di tale opera d’arte non solo sarà per i nostri nipoti un esempio incancellabile di abnegazione cittadina, ma dimostrerà ad evidenza l’indole generosa degli altamurani".

Ricordare ad ogni altamurano "una gloria cittadina" e "colmare un vuoto deplorato da ogni persona amante della civiltà e del progresso" fu il "nobile scopo" perseguito con l’atto di fondazione del Teatro Mercadante e fatto proprio dai cittadini sottoscrittori e componenti del Consorzio sorto per l’edificazione di detto Teatro.

Una sottoscrizione pubblica fu all’origine della costruzione del nuovo Teatro "cittadino", come già era accaduto cinquant’anni prima (nel 1839) per il vecchio Teatro Comunale, quando erano stati realizzati palchi e sedili, era stato arricchito di nuove macchine il palcoscenico, decorata la sala, realizzati un nuovo scenario ed un sontuoso sipario.

Per la costruzione del Teatro si offriva però ai cittadini sottoscrittori, in ragione della loro prestazione, il diritto di usufruire delle rappresentazioni teatrali con i vantaggi e le modalità specificamente disposti nello Statuto fondamentale. Il "Consorzio per la gestione, amministrazione e conservazione del Teatro" attribuiva così ai propri componenti, adeguandosi ad una consuetudine comune a quei tempi a molti teatri, quel "multiforme" diritto di palco che quarant’anni più tardi avrebbe ricevuto univoca consacrazione giuridica e riconoscimento legislativo con la legge 26 luglio 1939 n. 1336.

Il Teatro Mercadante sorto un secolo fa grazie al contributo di quanti sottoscrissero la propria quota in cambio di un peculiare "diritto di proprietà per palchi, poltrone e sedie", all’ "adesione immediata" del Comune di Altamura che concesse al Comitato il suolo su cui fu edificato il Teatro, acquistando per effetto di tale prestazione lo status di socio del Consorzio medesimo, grazie anche al generoso apporto del progettista ingegner Striccoli, deve ritenersi appartenente culturalmente, idealmente e funzionalmente alla comunità cittadina.

Al di là, dunque, di ogni disputa sul carattere privato o pubblico di tale Teatro, che potrebbe definirsi privato con funzioni ed interessi pubblici o ben dirsi, con formula speculare e altrettanto appropriata, bene pubblico su cui gravano interessi privati, si auspica che dall’esperienza involutiva che lo ha riguardato (è chiuso da quasi un decennio!) si possa pervenire ad una comprensione attenta ed ad una revisione completa della vicenda storica e giuridica, in grado di individuare e raccordare interessi privati, collettivi e pubblici.

Solamente tenendo ben fermo il proposito che informò l’agire dei nostri avi e la mai sopita speranza "arrisa", oltre un secolo fa, agli altamurani "nel porre le basi di questo edificio" che i posteri avrebbero avuto "sacro rispetto e gelosa cura di questo monumento, il quale, colla sua muta ma significante eloquenza, varrà ad ispirare nell’animo loro gli alti ideali da cui ebbe origine il culto dell’arte e la carità cittadina", sarà possibile restituire alla fruibilità pubblica un piccolo ma nobile gioiello di provincia, irrinunciabile centro di propulsione culturale e di aggregazione sociale.

 

 

Fonti consultate:

AA.VV., Teatro Mercadante 1895-1995 L’eredità dimenticata, Ediz. Torre di Nebbia, Altamura 1994.

Cristallo, Teatri di Puglia, Bari 1993.

E. Colonna, articoli pubblicati su Carta Libera del 16 ottobre 1994 e del maggio 1998.


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