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L'operosa collaborazione tra pubblico e privato. PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 23-11-2001 21:21

La relazione Colonna. Questo documento è disponibile in formato pdf. Clicca qui.

uno schema di soluzione

a cura di Enzo Colonna

Destinatari:
Sindaco di Altamura, avv. Rachele Popolizio
Presidente del Consorzio Teatro Mercadante, Paolo Simone
Presidente e componenti del Consiglio comunale di Altamura
Presidente della Consulta Generale delle Associazioni
Responsabile del procedimento amministrativo, dott.ssa Anelli
Segretari e rappresentanti delle forze politiche
Mezzi di informazione

teatro mercadante

L’operosa collaborazione tra pubblico e privato

NOTE PRELIMINARI

Le considerazioni sviluppate in queste righe non intendono riproporre, nella pienezza delle problematiche giuridiche che gli sono proprie, il tema del Teatro Mercadante, in particolare del suo recupero alla funzione ed alla funzionalità che convenzioni, natura giuridica, statuti, leggi e sentire collettivo gli riconoscono.

Né si intende ripercorrere la storia del teatro cittadino o le vicende e ragioni che hanno determinato la sua chiusura o che ne hanno protratto la chiusura per oltre dieci anni: si tratta di questioni che, nei contenuti e negli effetti, sono state oggetto di ampio dibattito nella comunità altamurana e di documentata attenzione da parte di giuristi, politici, studiosi, mezzi di informazione.

La chiusura del Teatro Mercadante e le difficoltà, incontrate in quest’ultimo decennio, di rendere compatibili, attraverso un nuovo assetto proprietario e gestionale, gli interessi privati insistenti sul bene con le sempre più accentuate esigenze di pubblica fruizione e con la sempre più sensibile consapevolezza di un diritto della cittadinanza altamurana su quell’immobile si possono ritenere elementi ormai acquisiti alla conoscenza ed alla coscienza di politici, amministratori ed opinione pubblica.

Come pure sono chiari gli obiettivi:

  1. recuperare il Teatro e restituirlo ai cittadini altamurani ed alla sua funzione;
  2. recuperare le risorse economiche necessarie per i lavori di restauro e di adeguamento funzionale e tecnologico (una stima realistica degli interventi ammonta a 4-5 miliardi, 0, 0);
  3. a tal fine, mettere il Comune nella condizione giuridica (vale a dire, assicurando la titolarità pubblica del teatro) che gli consenta di attingere alle risorse ordinarie e straordinarie a disposizione per tale tipo di interventi (ad es., i fondi POR e PIS).

In relazione a tali problematiche, estranee al tema più specificatamente oggetto delle presenti note – o forse ‘a monte’ di esso – appare sufficiente, in questa sede, richiamare le considerazioni svolte in più occasioni dal prof. avv. Gagliardi La Gala e dall’avv. Antonio Ventura (a diverso titolo incaricati, negli ultimi due anni, dalla precedente amministrazione comunale di seguire la vicenda) ed anche – se mi è consentito il rinvio – da chi scrive, nonché le indicazioni che dagli stessi sono state formulate (per un quadro sufficientemente completo delle vicende di questi anni, v. la Sezione ‘Teatro Mercadante’ del sito internet: http://www.altamura2001.com/).

D’altronde, il modello di soluzione configurato in questi appunti - al solo scopo di sottoporlo all’attenzione dell’Amministrazione e del Consiglio comunali, del Consorzio Teatro Mercadante, della Consulta delle Associazioni e dell’opinione pubblica in generale per poi poterne verificare la concreta perseguibilità - costituisce un’implicita risposta alle argomentate denunce di inadeguatezza che, a lunghi tratti in questo ultimo decennio, hanno caratterizzato i rapporti tra Comune di Altamura e Consorzio Teatro Mercadante.

Inadeguatezza che indusse, nel gennaio 2000, oltre 6000 cittadini altamurani a sottoscrivere un atto di iniziativa amministrativa predisposto dal "Comitato per la difesa del Teatro Cittadino – Il Teatro di Tutti" con cui si sollecitava l’avvio del procedimento per l’acquisizione al patrimonio pubblico del Teatro. Il Consiglio comunale dell’epoca, nella seduta del 9 marzo 2000, accolse quella sollecitazione popolare e con il voto unanime dei venti consiglieri presenti deliberò, dopo aver ascoltato la relazione del prof. avv. Gagliardi La Gala (nel frattempo incaricato dalla Giunta comunale di prestare "assistenza e consulenza necessarie per la attivazione dei procedimenti e/o azioni idonee a conseguire con la acquisizione coattiva la fruizione collettiva del Teatro Mercadante"), di "affermare e formalizzare le condizioni per promuovere la procedura di esproprio" del Teatro Mercadante e di "impegnare la Giunta comunale ad attivare i procedimenti e le iniziative idonee ad acquisire detto immobile al patrimonio pubblico, stante l’evidente e oggettivo interesse pubblico e generale ad evitare l’ulteriore deterioramento di detta struttura, inattiva da circa dieci anni e quindi per la tutela dell’immobile e delle suppellettili e beni mobili ivi esistenti". Il 16 giugno 2000, il Sindaco Plotino inviò l’istanza di avvio del procedimento espropriativo al Ministero per i Beni culturali. Da allora nessun’altra iniziativa è stata posta in essere, nonostante che il Soprintendente per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Bari, con nota del 10 novembre 2000, abbia risposto al Comune di Altamura, esprimendo il suo assenso per il procedimento espropriativo e sollecitando l’amministrazione comunale a predisporre gli atti necessari per l’emissione del decreto di esproprio.

In questa sede, allora, ci si propone di descrivere, in maniera molto sintetica e schematica, una possibile ipotesi di soluzione ad un problema che investe essenzialmente la natura e la portata dei rapporti tra Comune e Consorzio. Un’ipotesi di soluzione che implica un’intesa tra le due parti e che – è bene precisarlo – non pregiudica la possibilità di riprendere l’iter espropriativo ove quell’intesa non dovesse essere raggiunta o non si volesse perseguire.

Ritengo opportuno precisare che la formulazione di questi appunti di lavoro traggono spunto da una consapevolezza ed un impegno personale maturati sull’argomento da almeno sette anni, nonché da un invito, a me rivolto, del Sindaco Rachele Popolizio (v. comunicazione del 17.07.2001, prot. n. 21341, in cui il Sindaco scriveva: "Carissimo consigliere, in considerazione del Tuo notorio impegno profuso, nel corso di questi anni, per lo studio di soluzioni idonee al recupero ed alla fruibilità dell’antico Teatro di questa Città, intitolato all’illustre concittadino Saverio Mercadante, Ti invito a voler proseguire in questo Tuo impegno nel nuovo ruolo di consigliere comunale…"). Queste note - preciso altresì - fanno seguito ad una serie di conversazioni intrattenute, in quattro mesi di espletamento del mandato consiliare e a livello molto informale, con il Sindaco Rachele Popolizio, il Presidente del Consorzio Teatro Mercadante Paolo Simone, il responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Domenica Anelli, il dott. Gennaro Zubbo, il prof. avv. Franco Gagliardi La Gala, l’avv. Antonio Ventura, il prof. avv. Michele Costantino (legale impegnato nella vicenda del Teatro Petruzzelli di Bari), con rappresentanti politici ed istituzionali delle forze di maggioranza e di minoranza, con esponenti del mondo associativo e culturale altamurano, da cui tutti mi sono giunti spunti, suggerimenti ed indicazioni che mi auguro di essere riuscito a tenere adeguatamente presente. A tutti loro va la mia gratitudine per la disponibilità e le ‘fiduciose’ sollecitazioni.

La soluzione, più innanzi schematicamente descritta, si fonda su due considerazioni/premesse di fondo: una storico-giuridica, l’altra giuridico-funzionale.

LA PREMESSA STORICO-GIURIDICA

Il Teatro è stato realizzato nel 1895 su un suolo comunale su cui il consiglio comunale dell’epoca concesse ad un comitato cittadino il diritto ad edificare un teatro; tale comitato cittadino si fece promotore, in più occasioni, della raccolta di fondi nella città che consentirono, con il lavoro a volte del tutto gratuito di professionisti e maestranze locali, di realizzare il teatro; il Comune, oltre a concedere il diritto di edificare su un suolo di sua proprietà, dispose il trasferimento di tutti gli arredi e le suppellettili del vecchio Teatro Comunale S. Francesco nel nuovo Teatro Mercadante; alle centinaia di cittadini (quasi trecento) che versarono contributi il comitato cittadino promotore presentava (ed a questo quei cittadini aderivano) uno Statuto di fondazione di un Consorzio che si sarebbe occupato dell’amministrazione e della gestione del Teatro; a chi contribuiva con determinate e prefissate somme lo Statuto Fondamentale riconosceva, oltre alla partecipazione al suddetto Consorzio, anche il diritto di essere preferito nella sottoscrizione (acquisto) dell’abbonamento per le singole stagioni teatrali con riferimento ad un palco o ad una poltrona ben determinati (il cosiddetto diritto di palco o poltrona che sarebbe stato disciplinato con la legge n. 1336 del 1939, 0, 0); al Comune, che pure entrava a far parte, iure privatorum, della compagine consortile (o associativa che dir si voglia), veniva riconosciuto un diritto di proprietà piena sul palco centrale (un diritto di analoga natura veniva riconosciuto, per una poltrona delle prime file, unicamente all’ingegnere Striccoli che aveva prestato gratuitamente la sua opera di progettista). Tale assetto di interessi, configurato e definito sia dalla Convenzione stipulata tra il Comune ed il menzionato Comitato cittadino sia dallo Statuto Fondamentale del 1895, è stato sostanzialmente confermato dallo Statuto consorziale del 1955 ed è rimasto immutato sino al 1993, anno di adozione di alcune modifiche statutarie da parte del Consorzio.

Tale modifiche, pur dispiegando effetti (come qualunque disposizione statutaria di una compagine associativa) solo sul piano dei rapporti interni al Consorzio, sono state ritenute dai più (in particolare, nei loro pareri, dagli avvocati Ventura e Gagliardi La Gala) giuridicamente nulle in quanto andavano a riconoscere e configurare la posizione giuridica soggettiva dei singoli membri del Consorzio nei termini di una comproprietà pro quota dell’immobile e non più di una mera partecipazione all’associazione (denominata Consorzio Teatro Mercadante, che al di là del nomen - scriveva in una nota il Notaio Patrizia Speranza - ha la natura di associazione non riconosciuta) e di una titolarità del diritto di palco (ciò ha indotto la precedente Amministrazione comunale ad introdurre un giudizio, attualmente pendente presso il Tribunale civile di Bari - Sezione distaccata di Altamura, che è diretto a far accertare e dichiarare la nullità di quelle modifiche).

L’assetto giuridico degli interessi aventi come punto di riferimento materiale il complesso che denominiamo Teatro Mercadante può essere così sintetizzato:

  • il Comune è titolare del diritto di proprietà del suolo in cui è ubicato il teatro ed è, iure privatorum, membro del Consorzio Teatro Mercadante;
  • il Consorzio Teatro Mercadante, nella sua natura di associazione non riconosciuta, è titolare della proprietà, unica ed indivisa, del complesso immobiliare denominato Teatro Mercadante, che quindi compone il fondo comune dell’associazione;
  • i singoli consorziati (compreso il Comune) sono titolari delle prerogative, facoltà e diritti ricollegabili - in virtù delle disposizioni del primo libro del codice civile e dello Statuto Fondamentale (del 1895) - allo status di associato (in particolare, del diritto di concorrere al perseguimento degli scopi statutari dell’ente e del diritto di palco o poltrona, 0, 0);
  • alla comunità altamurana fa capo l’interesse (giuridicamente rilevante e meritevole di protezione, sebbene generico e diffuso) alla fruizione del bene-teatro, riconducibile (anche in virtù del formale riconoscimento, da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali, dell’interesse storico-architettonico) alla categoria dei beni privati di interesse pubblico.

LA PREMESSA GIURIDICO-FUNZIONALE

Non a caso si è preferito sin qui parlare del ‘complesso’ che, con un’espressione di sintesi, denominiamo Teatro Mercadante. In realtà di tanto si tratta, sia dal punto di vista giuridico che economico: di un complesso di beni, per decenni organizzati unitariamente per l’esercizio dell’attività e dell’impresa teatrale (nell’accezione di cui all’art. 2555 del codice civile che fornisce la nozione di ‘azienda’). Un complesso che annovera - tra i beni per un lungo periodo organizzati e, ora, da ri/organizzare - non solo la sala teatrale in senso stretto (palcoscenico, platea, palchi, camerini, foyer, biglietteria, direzione) ed il suolo su cui sorge, ma anche gli ambienti per lungo tempo destinati ad accogliere l’attività di caffetteria annessa e collegata al Teatro, gli ambienti ancora oggi riservati all’attività di ristorazione (la Pizzeria Mercadante), la sala convegni ubicata al piano superiore, il marchio (sinora mai registrato) ‘Teatro Mercadante’ e così pure tutte quelle utilità (anche economiche) ritraibili da un uso accorto ed imprenditoriale del marchio e delle attività connesse ad un bene culturale di interesse storico-architettonico come il Teatro Mercadante (merchandising, gadgets, pubblicazioni: su cui è intervenuta la disciplina di cui alla c.d. legge Ronchey).

Se così è, la titolarità dei diritti aventi ad oggetto i suddetti beni può, senza ostacoli di natura giuridica, fare capo a distinti soggetti, pubblici o privati. D’altronde, così è stato sinora, come è emerso in sede di disamina dell’attuale assetto giuridico-proprietario del complesso teatrale: il suolo è di proprietà del Comune; lo stabile (in tutte le sue articolazioni) è di proprietà indivisa del Consorzio; i singoli consorziati, infine, sono titolari del diritto di essere preferiti nell’acquisto degli abbonamenti stagionali (diritto di palco o poltrona).

È solo per una mera convenzione verbale che noi parliamo del Teatro Mercadante come se fosse un bene giuridico (ed economico) unico, individuo; in realtà si tratta di un complesso di cose o manufatti o utilità idonei a formare tanti beni giuridici diversi quanti sono gli interessi che l’ordinamento riconosce meritevoli di tutela. Ad una pluralità di interessi (meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico), quindi ad una pluralità di beni giuridici può corrispondere una pluralità di soggetti interessati a quei beni, di soggetti titolari di diritti su quei beni ovvero di soggetti legittimati all’uso di quei beni in virtù di rapporti giuridici qualificati.

Questa considerazione fornisce un’utile indicazione sulla strada da intraprendere per la soluzione del problema in esame o, meglio, per la ridefinizione dei rapporti intercorrenti tra Comune e Consorzio, che dovranno essere improntati, pena il perpetuarsi dell’inadeguatezze già denunciate, all’idea di una operosa collaborazione tra pubblico e privato. Solo in tal modo sarà possibile centrare, in tempi sufficientemente rapidi, gli obiettivi già enunciati precedentemente.

Quanto detto non vale e certo non potrà valere ad eliminare quella legittima e naturale sensazione di chi, dinanzi ad un luogo di cultura, non sta a porsi domande in ordine alla proprietà di quel bene, ma si sente, fruendo concretamente di quel bene, parte di un soggetto collettivo (una comunità) a cui solo quel patrimonio di arte e cultura è funzionalmente e naturalmente destinato.

UN’IPOTESI DI SOLUZIONE: SCHEMA

La soluzione o, meglio, la ridefinizione dei rapporti tra Comune e Consorzio, alla luce della già segnalata articolazione del bene e dei diversi rapporti insistenti sul quel bene, non passa semplicisticamente attraverso un atto unico e risolutivo. Nell’ipotesi che si va ora a schematizzare, si presenta fortemente procedimentalizzata. Necessita, infatti, di una serie di passaggi formali e di atti giuridici, in ordine ai quali è indispensabile che venga fatta chiarezza preliminarmente, coinvolgendo anche la cittadinanza attraverso gli organi rappresentativi (Consiglio comunale) e gli strumenti di partecipazione (Consulta e assemblee cittadine), e che risultino vincolanti (nei contenuti e nei tempi) per le parti direttamente coinvolte (Comune e Consorzio) attraverso un accordo-quadro (o protocollo di intesa).

Di seguito i passaggi giuridici e formali necessari, che vanno puntualmente definiti, nei tempi e nei contenuti, nel menzionato accordo-quadro e verificati alla luce delle esigenze tecniche e strutturali degli interventi di recupero e di adeguamento che si andranno a progettare ed effettuare:

  • L’assemblea dei consorziati delibera l’adozione di un nuovo Statuto che, conformemente all’ispirazione originaria del 1895, rimuova le modifiche apportate nel 1993, chiarisca la natura giuridica del consorzio (nei termini di un’associazione non riconosciuta che riunisce i titolari dei diritti di palco e di poltrona, avente come scopo la conservazione e amministrazione del teatro) e la posizione giuridica dei singoli consorziati (membri della suddetta associazione, titolari dei diritti di palco o di poltrona). Il Comune, dal suo canto, rinuncia al giudizio introdotto contro il Consorzio per l’annullamento delle modifiche statutarie del 1993 ed attualmente pendente presso il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura.
  • Il Consorzio Teatro Mercadante, ente giuridico proprietario unico del complesso immobiliare denominato Teatro Mercadante, cede, a titolo gratuito, al Comune la proprietà piena della sala teatrale (con tutti i suoi arredi interni ancora esistenti e con le sue strette pertinenze: palcoscenico, platea, palchi, camerini, foyer, ambienti per uffici e biglietteria, ecc.) e della sala convegni ubicata al piano superiore (per intendersi, gli spazi in cui era sistemata Tele Appula). Il Consorzio conserva la proprietà piena dei locali in cui è attualmente ubicata la pizzeria e dei locali in cui è stata ed in cui tornerebbe ad essere ubicata la caffetteria annessa e collegata al teatro.
  • Il menzionato contratto di cessione a favore del Comune riconoscerà espressamente e preserverà i diritti di palco e di poltrona in capo ai membri del consorzio (il cui elenco nominativo, trasmesso dal Consorzio, sarà allegato all’atto). L’atto di cessione dovrà inoltre prevedere: a) l’impegno da parte del Comune a creare un ente strumentale attraverso cui verrà gestito il Teatro e la sala convegni posta al piano superiore [fondazione o società (l’esatta individuazione della tipologia di ente gestionale dovrà essere fatta, ovviamente, prima dell’atto di cessione: in questa sede si omette di indicare una forma particolare, ma è chiaro che la scelta dovrà tener conto di quelle forme giuridiche che consentono di coinvolgere, più agevolmente, altri ed eventuali soggetti pubblici o privati interessati e di accedere, più agevolmente, a benefici fiscali ed a risorse pubbliche straordinarie ed ordinarie previste per le attività teatrali o musicali o dello spettacolo in genere)]; b) l’impegno del Comune a coinvolgere il Consorzio nella gestione del teatro, attraverso la partecipazione dei rappresentati del Consorzio agli organi di amministrazione (id est, consiglio di amministrazione) dell’ente di gestione; c) l’impegno del Comune ad effettuare i lavori di recupero, di restauro e di adeguamento tecnologico e funzionale del teatro, ricorrendo a tutti i fondi già stanziati in bilancio ed a quelli ordinari e straordinari attivabili dall’ente pubblico (in particolare, i fondi del POR e del PIS, 0, 0); d) l’impegno del Comune a creare un’apposita voce del bilancio comunale riferita alle somme da assegnare annualmente per le attività ed il personale dell’ente di gestione del teatro.
  • Ove possibile dal punto di vista tecnico e progettuale (senza cioè che venga compromessa la funzionalità della sala e degli spazi collocati al piano superiore), verrà riconosciuto, con il contratto di cessione, l’uso, a titolo gratuito, da parte del Consorzio di uno spazio (al piano superiore) destinato ad accogliere la sede e l’archivio storico del Consorzio stesso. Le attività di merchandising o quelle comunque ricollegabili al Teatro Mercadante ed agli eventi teatrali (legge Ronchey) saranno riservate esclusivamente al Comune e, per esso, all’ente di gestione.
  • Con apposito regolamento, allegato al contratto di cessione, verranno disciplinati l’uso e la destinazione dei locali che resteranno in proprietà esclusiva del Consorzio (quelli, per intendersi, dell’ex bar-caffetteria e della pizzeria: in particolare dovrà essere individuata la tipologia di attività commerciali che in essi potranno essere svolte e dovrà essere disciplinato il collegamento funzionale di tali attività con gli eventi e le attività svolte nel teatro) e della sala convegni posta al piano superiore che, come detto, sarà oggetto di cessione a favore del Comune (in particolare potrà essere previsto e disciplinato l’uso gratuito della sala, per un determinato numero di giornate all’anno, anche da parte del Consorzio per le sue attività associative e coerentemente alle sue finalità statutarie, 0, 0); il regolamento andrà a disciplinare anche le modalità di esercizio del diritto di palco o di poltrona (la prelazione nell’acquisto dell’abbonamento stagionale).
  • L’efficacia di tale atto di cessione - che peraltro dovrà tener conto di quanto previsto dal D.lgsl. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (in particolare, dagli artt. 58-61) in materia di alienazioni di beni culturali - dovrà essere condizionata sospensivamente alla sua approvazione da parte dell’assemblea straordinaria del Consorzio e del Consiglio comunale; potrà, ove fosse ritenuto necessario dalle parti contraenti, essere condizionata risolutivamente alla mancata istituzione dell’ente di gestione di cui al precedente punto sub lett. a).

Come si sarà notato, sono solo appunti di un lavoro tutto ancora da fare e che certo non hanno la pretesa di essere esaustivi, completi, puntuali, né tanto meno di delineare la migliore delle soluzioni possibili; tante, d’altronde, sono state in questi anni quelle ipotizzate e, molto spesso, niente affatto persuasive! Una cosa è certa comunque: il lavoro è sì ancora tutto da fare e da inventarsi, ma andrà fatto ed inventato rapidamente e bene. Le opportunità di reperire risorse straordinarie per il recupero e restauro del nostro teatro cittadino ci sono ancora, ma sono probabilmente le ultime e vanno tempestivamente colte.

Questi sono solo appunti, è vero; ma chissà che, procedendo per tentativi e per eliminazioni successive, non si riesca per davvero ad individuare il percorso giusto, segnato magari, come un secolo fa’, da un’operosa collaborazione.

"Ciò che è stato quello è ciò che sarà, e ciò

che è stato fatto quello è ciò che sarà fatto.

E non c’è niente nuovo sotto il sole"

(Ecclesiaste, 1, 9, trad. Erri De Luca)

dr. enzo colonna

Questo documento è disponibile sul sito: www.altamura2001.com.
Considerazioni critiche, suggestioni, spunti e suggerimenti saranno ben accolti. Vanno indirizzati a:

enzo colonna
consigliere comunale
Palazzo di Città – Altamura

oppure

enzocolon@hotmail.com


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