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Il Comune chiama in giudizio il Consorzio. PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 28-02-2001 19:07


Febbraio 2001

TRIBUNALE DI BARI — SEZIONE DISTACCATA DI ALTAMURA

Atto di citazione

Il Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore Prof. Vito Plotino, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Ventura, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Altamura a Corso Umberto I n. 60, giusta procura a margine, in forza di D.G.C. di Altamura n. 311 del 09.06.2000, provvisoriamente esecutiva

ESPONE

  1. Fatto

  1. Nel 1895, in occasione della ricorrenza del primo centenario della nascita del musicista altamurano Francesco Saverio Mercadante, un nucleo di suoi concittadini costituì un comitato per la realizzazione di un nuovo Teatro da dedicare al celebre maestro. Il Comitato provvisorio ( poi Consorzio) per il Teatro Mercadante il 10.01.1895 si dotò di uno ""Statuto per la fondazione del Teatro Consorzio Saverio Mercadante in Altamura"".
  2. Lo Statuto era composto di due parti: la prima parte, detta "" Statuto Fondamentale"" comprendeva gli artt. da 1 a 19 e la seconda parte ( Capo secondo) gli artt. da 20 a 26 articoli oltre un articolo aggiunto.

    Nell’art. 1 erano fissate le finalità del Comitato il quale si era costituito " per formare con pubblica sottoscrizione un consorzio fra tutti i cittadini allo scopo di edificare il detto Teatro Consorziale"".

    Gli articoli successivi definivano: le modalità di ingresso nel Consorzio (artt. 2-3-4-12, 0, 0); il capitale consorziale ( art. 5, 0, 0); le modalità di costruzione del Teatro (artt. 6-7-8-13-14-15, 0, 0); la disciplina in ordine al diritto di proprietà per palchi, poltrone e sedie e alla loro assegnazione (art. 9-10-11-17-18). Il Capo Secondo riguardava norme che disciplinavano la vita societaria.

  3. Il 27.11.1955 l’Assemblea dei soci approvò una prima modifica allo Statuto originario. Più che di una modifica si trattò di una sostanziale reiscrizione dello Statuto, in quanto tutti i 27 articoli subirono una radicale trasformazione.
  4. Con verbale del 2 aprile 1995 l’Assemblea dei soci deliberò ulteriori modificazioni allo Statuto già rinnovato. Il nuovo e ultimo Statuto è composto di 26 articoli oltre ad una norma transitoria. Benché l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche siano regolati dagli accordi degli associati, pur tuttavia talune delle modificazioni introdotte allo Statuto in quest’ultima circostanza sono contrarie a norme imperative e pertanto nulle e contra legem.
  5. Il Comune di Altamura, nella qualità di consorziato, è legittimato ad eccepire le dedotte nullità e a chiederne o la espunzione o la sostituzione ipso jure. A tal fine è opportuno chiarire che con atto pubblico per Notar Francesco Patella del 15 febbraio 1895, rep. n. 454 tra il Comune di Altamura e il Comitato provvisorio per la costruzione del Teatro Mercadante venne sottoscritta una convenzione in forza della quale il Comune — in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale del 15.1.1895 approvata dalla Giunta Provinciale di Bari il 31.1.1895 - concedeva a detto Comitato una zona di terreno ubicata di fronte alla Villa Comunale estesa mq. 1851 al solo fine di costruirvi in Teatro. Ivi si legge che "" Per effetto di tale prestazione il Municipio parteciperà a tutti i diritti ed obblighi, come socio, risultanti dallo Statuto speciale e da tutte le altre disposizioni relative"". Il Comune di Altamura, quindi, è socio ab origine del costituito Consorzio con tutti i diritti conseguenti.

  1. Diritto

  1. Per poter pervenire ad una soluzione giuridicamente corretta del thema decidendum, è essenziale stabilire quale sia la natura giuridica del Consorzio Teatro Mercadante che, secondo il nostro ordinamento, è riconducibile alla figura della associazione non riconosciuta.
  2. Si è molto discusso in dottrina e giurisprudenza della natura giuridica delle associazioni non riconosciute. Le associazioni irregolari ( o non riconosciute) — secondo la migliore dottrina — sono costituite da una pluralità di persone liberamente riunite in modo stabile per il perseguimento di uno scopo comune lecito, legate tra di loro da un rapporto giuridico contrattuale, in virtù del quale esse provvedono all’organizzazione interna dell’associazione in piena autonomia, avendo riguardo ai modi migliori per il raggiungimento più efficiente dello scopo collettivo (Rubino, Le associazioni non riconosciute, Milano 1951). Il legislatore del 1942 ha previsto una serie di norme regolatrici — benché non esaustive — negli artt. 36,37 e 38 del c.c. L’art. 36 ne disciplina l’ordinamento e l’amministrazione ; l’art. 37 il fondo comune.
  3. Il c.d. principio di alterità In ordine al problema della soggettività giuridica delle associazioni non riconosciute un primo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 13.7.1954 n. 2457) negava che potesse esistere un tertium genus di soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche e da quelle giuridiche. Le associazioni non riconosciute, pertanto, non erano ritenute soggetti di diritto ed erano, coerentemente, considerate sprovviste di capacità giuridica autonoma , ma reputate come un insieme di persone fisiche in comunione di diritti.
  4. Naturale conseguenza era che la titolarità dei rapporti giuridici spettava non alla associazione, come entità giuridica a sé stante, ma all’insieme degli associati considerati uti singuli; il loro patrimonio in particolare, formava oggetto di un rapporto di comproprietà di cui erano partecipi i singoli associati (Cass. 26.4.1960, GI, 1961, I, 1, 185).

    Tale giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha subìto radicali evoluzioni fino a pervenire all’ormai costante e consolidato orientamento secondo il quale le associazioni non riconosciute, pur se non dotate di personalità giuridica, costituiscono un soggetto di diritto e un centro autonomo di imputazione.

    La svolta radicalmente innovativa intervenne con Cass. Civ, Sez.I, 16.11.1976 n. 4252: ""Che l’associazione non riconosciuta, anche se non dotata di personalità giuridica, costituisca un soggetto di diritto, in quanto considerata dall’ordinamento giuridico come centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive del tutto distinto dai soggetti che la compongono, è dimostrato innanzitutto dalla disposizione contenuta nell’art. 36 c.c., che le attribuisce la capacità processuale attiva e passiva e riconosce ai soggetti che, in base agli accordi degli associati, rivestono la qualità di presidente o di direttore il potere di rappresentarla in giudizio. E’ evidente infatti che l’ordinamento, ove non avesse preso in considerazione l’associazione non riconosciuta come un soggetto di diritto distinto dagli associati, non le avrebbe attribuito la capacità di essere parte, la quale avrebbe dovuto essere riconosciuta invece ai singoli associati, sia pure rappresentati dal presidente o dal direttore: il che importa che, sul piano processuale, la posizione dell’associazione non riconosciuta è stata equiparata a quella dell’associazione riconosciuta come persona giuridica"".

  5. Il fondo comune. Il Consorzio, così come ogni associazione non riconosciuta, al fine di perseguire lo scopo associativo si è inizialmente dotato di un fondo comune costituito dai contributi di tutti gli associati. I contributi vennero utilizzati per la edificazione del Teatro che, ovviamente, è divenuto parte del fondo comune. La impostazione giuridica, connessa alla menzionata evoluzione giurisprudenziale, comporta che il fondo comune del Consorzio Teatro Mercadante appartiene in via esclusiva al Consorzio stesso come entità giuridica a sé stante e non agli associati né uti socii né, a maggior ragione, uti singuli.
La S.C., in tema, ha affermato alcuni principi fondamentali inderogabili e cioè che:

""Il fondo comune di una associazione non riconosciuta appartiene alla associazione stessa come autonomo soggetto di diritto, e non forma oggetto di comunione tra gli associati"" (Cass. Civ. 16.11.1976, n. 4252).

""L’associazione non riconosciuta, ancorchè non munita di personalità giuridica, costituisce soggetto di diritto distinto dagli associati, centro autonomo di interessi dotato di capacità processuale e sostanziale, per cui il fondo comune appartiene all’associazione stessa"" (Cass. 24.7.1989 n. 3498, in Foro It. 1990,I, 1617).

""Le associazioni non riconosciute pur mancando di personalità giuridica costituiscono enti collettivi autonomi rispetto agli associati, con propria, sia pur limitata capacità giuridica (sostanziale e processuale) e un proprio patrimonio"" (Cass. 10.04.1990 n. 2983).

La Corte Costituzionale ha definitivamente precisato che: ""Le associazioni non riconosciute, secondo l’interpretazione della Cassazione, recepita dal nuovo testo dell’art. 2659 c.c., introdotto dall’art. 1 L. 27 febbraio 1985 n. 52, possono acquistare ed essere titolari di beni immobili, restando così superato lo schema giuridico precedente che vedeva un inscindibile nesso tra il riconoscimento della personalità giuridica e la soggettività di diritto"" (Corte Cost. 12.7.1996 n. 245).

In conclusione, resta definitivamente accertata non solo la capacità delle associazioni non riconosciute — in quanto tali — di essere proprietarie e titolari di beni immobili, ma anche ""l’assoluta e indeclinabile inerenza del vincolo di destinazione, in quanto paralizza il potere degli associati di mutare la finalità in funzione della quale esso fu costituito, precludendo l’esercizio di attività con quella incompatibili o comunque da queste diverse, conferisce perciò al fondo comune un’autonomia patrimoniale particolarmente intensa., che vincola, per tutta la durata dell’associazione, i beni in esso compresi alla loro originaria destinazione"" (Cass. Civ. 16.11.1976 n. 4252).

Il fondo comune del Consorzio Teatro Mercadante, dunque, appartiene esclusivamente al Consorzio come soggetto giuridico autonomo e non può formare oggetto né di comunione né, a maggior ragione, di comproprietà tra gli associati. Esso dura ""inalterabilmente fino allo scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione: ciò costituisce la cosiddetta ‘clausola di riversione’, secondo la quale ‘finché dura la associazione, i singoli associati non possono chiederne la divisione, né pretendere la quota in caso di recesso’ (Cass. 13 luglio 1954 n. 2475, ora citata), clausola imposta dalla legge sicchè un diverso patto convenzionale o statutario è assolutamente nullo, siccome contrario a norma imperativa"" (Tamburrino, Persone giuridiche Associazioni non riconosciute Comitati, Utet 1997, pag. 498).

Dalla attribuzione alle associazioni non riconosciute di tale capacità giuridica consegue che il fondo comune consortile, inclusa la proprietà del ‘complesso immobiliare’ Teatro Mercadante, non è né frazionabile in quote né divisibile tra gli associati, né cedibile a terzi neppure parzialmente perché tali operazioni sarebbero effettuate in violazione dello scopo — fine per il quale il Consorzio venne costituito, cioè la costruzione e la conservazione del Teatro Francesco Saverio Mercadante.

Detta interpretazione corrisponde, peraltro, anche allo spirito che animò gli stessi soci promotori i quali non intesero costituire un Consorzio che prevedesse diritti degli associati proporzionali alle quote versate, ma diritti paritetici, salvo quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto del 1895 in ordine alla quota minima di sottoscrizione per aver diritto di voto o per essere eleggibili per la costituzione del Comitato permanente.

C) Le modificazioni statutarie contra legem.

Le modificazioni dello Statuto sono legittime e possibili purchè, ovviamente, non siano contro norme imperative e contro le finalità per cui l’associazione non riconosciuta è stata fondata.

Le modificazioni contra legem apportate allo Statuto dalla Assemblea dei soci con l’ultima variazione del 1993, sono quelle inserite negli artt. 2 e 3.

La più macroscopica modificazione contraria ai principi giuridici innanzi evidenziati è quella contenuta nell’art. 2 dello Statuto 1993.

Ivi — dopo aver correttamente premesso che l’intero complesso con ogni accessione, pertinenza e adiacenze appartiene al Consorzio - si specifica, in profonda contraddizione con il principio innanzi affermato, che detto complesso ""si appartiene in comproprietà ai soli consorziati proprietari assoluti di palchi, poltrone e sedie, pro correlativa proporzionale quota"".

E’ evidente che tale modificazione statutaria è nulla e contra legem e non potrà mai attribuire ai singoli associati diritti di comproprietà pro quota né del Teatro né dei beni costituenti il fondo consortile poiché, come abbiamo più volte rilevato, il fondo comune appartiene esclusivamente al Consorzio come soggetto giuridico autonomo e non è suscettibile di attribuzione, per intero o pro quota, a terzi, sia pure associati.

La circostanza che i consorziati si siano attribuita la comproprietà dell’immobile ‘ pro correlativa quota proporzionale’ non potrà mai legittimamente consentire loro di disporre uti domini di tale quota né potrà consentir loro di trasferirla legittimamente mortis causa (salvo quanto previsto dall’art. 10 Statuto 1895 e successive modifiche in ordine al trasferimento della proprietà dei palchi) né, a maggior ragione, per atti inter vivos.

In definitiva l’art. 2 dello Statuto come da ultimo novellato deve prevedere che l’intero complesso, con ogni accessione, pertinenza e adiacenze appartiene al Consorzio anzi , ancor più correttamente, che l’intero fondo comune del Consorzio appartiene esclusivamente a quest0ultimo come soggetto giuridico autonomo e non agli associati.

In conseguenza anche l’art. 3 dello Statuto come da ultimo modificato è nullo nella parte in cui afferma che ""Del Consorzio fanno parte i comproprietari dell’immobile"", non essendovi alcun ""comproprietario"" né dell’immobile — teatro, né del fondo comune.

Tale articolo, peraltro, contraddice quanto previsto nell’art. 2. Infatti mentre quest’ultima disposizione precisa che unici comproprietari sarebbero i consorziati proprietari assoluti di palchi, poltrone e sedie, l’articolo 3 aggiunge che del Consorzio fanno parte i comproprietari dell’immobile (chi sarebbero costoro considerato che devono necessariamente essere diversi dai proprietari assoluti di palchi, poltrone e sedie, altrimenti quale ragione vi sarebbe stata per inserire un’ulteriore categoria di consorziati rispetto ai proprietari di palchi, poltrone e sedie?). Che significato ha distinguere tra comproprietari dell’immobile e proprietari assoluti dei palchi, delle poltrone e delle sedie del detto Teatro? Perché mai ‘comproprietari dell’immobile’ ( quale? Il Teatro? e gli altri immobili consortili?) mentre l’art. 2 parla di ‘intero complesso"?.

E’ evidente, invece, per quanto detto innanzi, che non esistendo comproprietari né dell’intero complesso né dell’immobile (?), esiste un unico ed esclusivo proprietario dell’intero fondo comune: il Consorzio Teatro Mercadante, come tale.

D) Con racc.ta del 28.09.00 il Comune di Altamura, per mezzo del sottoscritto difensore, ha sollecitato il Consorzio a rimuovere le clausole statutarie contra legem, ma ad oggi nessuna disponibilità in tal senso è stata comunicata.

Ciò premesso il Comune di Altamura, come rappresentato e difeso

CITA

il Consorzio Teatro Mercadante, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Geom. Paolo Simone, con sede legale in Altamura a Via Liguria n. 22, a comparire dinanzi al Tribunale di Bari Sezione Distaccata di Altamura, per la udienza del 10 maggio 2001, ore regolamentari, con invito a costituirsi ritualmente nel termine di venti giorni prima ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e a comparire nell’udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti implica l e decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e con l’ulteriore avvertimento che in mancanza si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere in suo danno le seguenti

conclusioni

  1. dichiarare che il fondo comune del Consorzio Teatro Mercadante — costituito da tutti i beni mobili, immobili, attività e quant’altro — si appartiene esclusivamente e in toto al detto Consorzio come soggetto giuridico autonomo e non in comproprietà (né a maggior ragione pro quota) ai singoli consorziati, con conseguente declaratoria di nullità di tutte le norme statutarie che dispongono in contrario avviso; in particolare dell’art. 2 dello Statuto 1993 nella parte in cui attribuisce ai consorziati la comproprietà dell’intero complesso e dell’art. 3 laddove afferma che del Consorzio fanno parte i comproprietari dell’immobile, non essendo configurabile alcuna comproprietà in capo ai singoli associati;
  2. dichiarare che il fondo comune di proprietà del Consorzio Teatro Mercadante dura inalterabilmente fino allo scioglimento dell’associazione;
  3. dichiarare che il detto fondo comune non può essere ripartito in quote, né gli associati possono chiederne la divisione proporzionale finché è in vita l’associazione;
  4. dichiarare che in caso di recesso o di espulsione l’associato non ha diritto ad alcuna quota del fondo comune;
  5. dichiarare la assoluta nullità di tutti i patti convenzionali o clausole statutarie contrarie ai principi innanzi enunciati perché in violazione di norme imperative e di ordine pubblico;
  6. condannare il convenuto Consorzio alla corresponsione di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione, azione, produzione, richieste istruttorie e non in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Allegati come da fascicolo di parte.

Altamura, 27.02.01.

Avv. Antonio Ventura

Relata di notifica

Su istanza come in atti, io sottoscritto ho notificato copia conforme dell’antescritto atto al Consorzio Teatro Mercadante, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Geom. Paolo Simone, con sede legale in Altamura alla Via XXX, ivi portandola e affidandola a mani di YYY


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