Home arrow Argomenti arrow Teatro Mercadante arrow Teatro F.S. Mercadante: parere in ordine alla proprietà.
Teatro F.S. Mercadante: parere in ordine alla proprietà. PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 10-11-1999 18:45

Novembre 1999. Il documento dell'Avv. Ventura. Pubblichiamo, in versione integrale, il parere, sinora inedito, rilasciato dall’avvocato Antonio Ventura in ordine all’assetto giuridico e proprietario del Teatro Mercadante. Il parere, risalente al novembre 1999, era stato commissionato dal Comune di Altamura dopo che 12 associazioni e movimenti cittadini (riuniti su iniziativa del nostro Comitato) avevano depositato in Comune, il 10 maggio 1999, un atto di significazione in cui muovevano osservazioni e censure su un’ipotesi di acquisto da parte del Comune della quota di un terzo del Teatro per la cifra di un miliardo e mezzo di lire. Il parere dell’avvocato ha sostanzialmente confermato la tesi sostenuta da anni dal nostro Comitato: il Teatro è di proprietà indivisa del Consorzio; i singoli consorziati possono vantare non un diritto di proprietà su quote del teatro, ma solo il diritto di palco o di poltrona (cioè il diritto ad essere preferiti nella sottoscrizione dell’abbonamento stagionale, 0, 0); sono nulle, quindi, le modifiche statutarie apportate nel 1993 che hanno sancito tale diritto di comproprietà dei singoli consorziati.

A seguito poi della petizione popolare promossa all’inizio del 2000 dal nostro Comitato, non solo il Consiglio comunale ha dato mandato all’Amministrazione comunale di avviare la procedura di esproprio del Teatro, ma la Giunta ha anche conferito, con la deliberazione n. 311 del 9 giugno 2000, allo stesso avvocato Ventura l’incarico di agire in giudizio dinanzi al Tribunale di Altamura per far accertare e dichiarare "la nullità e l’illiceità delle determinazioni assunte dal Consorzio in ordine alla modifica dello Statuto, con cui i consorziati hanno ritenuto di attribuirsi impropriamente il diritto di proprietà del teatro".

I testi dell’atto di significazione del 10 maggio 1999 e di un commento al parere sono già presenti nel nostro sito (v. Atto del Comitato del maggio 1999; Editoriale di Piazza del dicembre 1999).

 

* * *

Teatro F.S. Mercadante:
parere in ordine alla proprietà

Questo Ente con D.G.M. n. 540 del 02.08.1999 mi ha conferito l’incarico di esprimere un parere pro veritate in ordine all’appartenenza (titolo di proprietà) del ‘Teatro Mercadante’ alla luce delle "ipotesi, osservazioni e censure mosse da varie Associazioni con l’atto di significazione in data 10/5/99.""

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Al fine di pervenire ad un risultato il più obbiettivo possibile, dopo aver esaminato la documentazione fornitami da questo Ente, ho avanzato richiesta al Presidente pro tempore del consorzio per il Teatro Mercadante di consentirmi l’accesso alla documentazione esistente presso l’archivio del consorzio stesso e di estrarne copia. Il Presidente ha riscontrato la mia invitandomi ad esaminare la documentazione esistente.

Ho provveduto alla consultazione degli atti e documenti postimi a disposizione.

Con mia del 10.9.1999 ho avanzato richiesta di ulteriore documentazione a questo Ente, ricevendo riscontro con Vs. del 10.11.1999 prot. 32837.

Ho provveduto infine ad acquisire presso l’Archivio di Stato di Bari la deliberazione adottata in sessione straordinaria il 15.01.1895 dal Consiglio Comunale di Altamura, la missiva a firma del Sotto Prefetto datata 29.1.1895 indirizzata al Sig. Prefetto di Bari e l’approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa di Bari.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

A) Breve excursus storico

Per consentire una migliore comprensione del thema decidendum è opportuno procedere ad un succinto excursus storico.

  1. Il 17.9.1895 ricorreva il primo centenario della nascita di un illustre cittadino altamurano: il musicista Francesco Saverio Mercadante.
  2. Poiché il teatro comunale — ubicato nel convento San Francesco - era di modeste dimensioni e totalmente inidoneo alla commemorazione, un piccolo nucleo di cittadini altamurani si prefisse di costituire un consorzio che avesse come finalità la costruzione di un nuovo teatro da dedicare al musicista altamurano.
  3. I promotori, per sostenere tale progetto, lanciarono una pubblica sottoscrizione finalizzata a raccogliere i fondi necessari per la realizzazione del loro progetto.
  4. Anche il Comune di Altamura volle contribuire alla iniziativa del comitato promotore. Il Consiglio Comunale in una sessione straordinaria tenutasi il 15 gennaio 1895 deliberò di concorrere a tale opera con la concessione di un suolo di proprietà comunale ubicato a Nord della villa comunale.
  5. L’ordine del giorno venne approvato a maggioranza dei 22 consiglieri votanti ottenendo 16 voti favorevoli, 5 voti contrari e 1 astenuto.

  6. La deliberazione consiliare fu mandata al vaglio della Giunta Provinciale Amministrativa di Bari che l’approvò il 31.1.1895.
  7. Con atto pubblico per Notar Francesco Patella del 15 febbraio 1895, rep. n. 454 tra il comitato definitivo e il Sindaco del Comune di Altamura venne sottoscritta una convenzione con la quale il Comune faceva espressa concessione al comitato di tutta la zona di fronte alla villa comunale estesa mq. 1851.
  8. Con atto per Notar Francesco Patella sottoscritto il 17 marzo 1895 rep. 465 il comitato appaltò la costruzione del teatro alla impresa Natale Nicola con obbligo di consegnare l’opera entro il 31 agosto 1895, per una somma preventivata in lire venticinquemila sulla quale l’impresa operò un ribasso del dodici per cento.
  9. Il 25 marzo 1895 fu posta la prima pietra e il 17 settembre
1895 l’edificio era già ultimato, consegnato e pronto per la inaugurazione.

 

 

B) Proprietà del teatro F.S.Mercadante

  1. Il consorzio per il teatro Mercadante.
  2. Come già accennato, un nucleo di ardimentosi cittadini altamurani — detti soci promotori — composto dai Sigg.ri Dott. Filippo Baldassarra, dott. Michele Tangari,( nato a Terlizzi), Antonio Cornacchia, fotografo, Massimo Franco, farmacista, Vincenzo Striccoli, Ingegnere e dott. Carlo Manfredi, pensò di costituire un consorzio fra tutti i cittadini allo scopo di edificare un teatro consorziale in onore del musicista altamurano.

    Essi si costituirono in comitato provvisorio e il 10 gennaio 1895 stilarono e sottoscrissero uno "" Statuto per la fondazione del Teatro Consorziale Saverio Mercadante in Altamura "".

    Nello Statuto erano fissate le finalità del comitato fondato "" per formare con pubblica sottoscrizione un consorzio fra tutti i cittadini allo scopo di edificare il detto Teatro Consorziale "".

    Nel periodo intercorrente tra 10 gennaio 1895 e il 15 febbraio 1895, l’Assemblea generale dei soci del consorzio elesse il comitato definitivo nelle persone dei sigg.ri Filippo Baldassarre, presidente, Michele Tangari, Vice Presidente, Giuseppe Castelli, segretario, Massimo Franco, Cassiere e Carlo Manfredi, Antonio Marvulli, Giacinto Moramarco, Lorenzo Chierico e Antonio Cornacchia, consulenti.

    La finalità del consorzio era quella di edificare un nuovo teatro per i cittadini altamurani ma non di proprietà comunale — considerato che un teatro comunale già esisteva — bensì di proprietà consorziale.

    E che la proprietà del nuovo teatro dovesse essere consorziale e non comunale era pacifico a tutti se è vero che lo stesso Ing. Striccoli nella sua relazione letta nella seduta del Consiglio Comunale del 15 gennaio 1895 parlava apertamente della costruzione di "nuovo Teatro Consorziale Francesco Saverio Mercadante" e non di nuovo teatro comunale e nessuno in Consiglio Comunale ebbe ad obbiettare alcunché; anzi la relazione , in quella sede, fu oggetto di plausi e consensi da parte dei rappresentanti del Comune di Altamura.

    Il comitato, per reperire i fondi necessari, lanciò una ‘pubblica sottoscrizione’ tra i 20.013 cittadini altamurani . Tale iniziativa , però, non poteva assumere altro significato che quello di consentire a chiunque volesse aderirvi di divenire socio del consorzio.

    L’idea della costruzione di un nuovo teatro, ritenuta in un primo tempo più che un’ardua impresa un’autentica utopia considerati i tempi ristretti, riportò, invece, un immediato e imprevisto successo ottenendo l’adesione di numerosissimi sottoscrittori che entrarono a far parte del consorzio.

    L’elenco nominativo dei sottoscrittori, ben 213, con i relativi versamenti (da 5 a 1.050 lire) per un totale di £. 41.872,25, venne pubblicato sul periodico settimanale di informazione locale "Altamura" (Corriere del Circondario) del 27 settembre e del 20 ottobre 1895.

  3. La deliberazione del Consiglio Comunale di Altamura del 15 gennaio 1895.
Il clamore popolare suscitato dalla iniziativa fu tale che venne convocata con urgenza una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, avente per oggetto unicamente "concessione del suolo pel nuovo teatro" il cui verbale ho ritenuto utile trascrivere integralmente per una più completa comprensione dei fatti.

""Presidente.

""Conferma che una Commissione di volenterosi cittadini ha ""avanzato una domanda al Consiglio per avere la concessione ""gratuita di un suolo per la costruzione di un teatro. Dirà che è ""la prima volta che nel nostro Comune sorge un’associazione ""meritevole di tutta la considerazione. In pochi giorni è stata aperta ""una sottoscrizione abbastanza rilevante ed il Consiglio non ""dovrebbe mettere in non cale questi sforzi dei cittadini. Per un ""momento egli vagheggiò l’idea di far sorgere il nuovo teatro nel ""Palazzo Comunale approfittando della sistemazione della facciata ""del palazzo stesso; ma ragioni tecniche vagliate dall’ingegnere ""comunale e dall’ingegnere progettista del nuovo teatro ""sconsigliarono questa sua idea.

""Si legge la domanda del comitato per la concessione del ""suolo.

""Si legge la relazione dell’ing. Comunale.

""Essendo presente nella sala l’ing. Progettista del nuovo teatro, il ""Presidente lo invita a leggere la sua relazione.

""L’ing. Vincenzo Striccoli legge la sua relazione che al finire viene ""applaudita.

""Patella.

""Dopo la lettura della relazione Striccoli non può non prendere la

"" parola per elogiarlo. La relazione è stata fatta con tutta dottrina, ""con la massima accuratezza e ridonda ad onore del giovane ing. ""che ritornato dai suoi studi prende a cuore una nobile iniziativa per ""il decoro della nostra patria e per onorare un nostro sommo ""concittadino. Il compenso che va dato alla relazione dell’ing. ""Striccoli è che la relazione medesima formi parte integrale del ""verbale della seduta odierna e che il consiglio approvi tutto quanto ""in essa è detto, cioè si concedi il suolo domandato per il nuovo ""teatro. La concessione si può fare perché non è nell’interesse ""privato, anzi il Comune dovrebbe concorrere con un sussidio alla ""costruzione del nuovo teatro. Si dovrebbe concorrere per le ""onoranze di Mercadante con un monumento. Si ritenga il teatro il ""monumento dei monumenti.

""Presidente.

""Dichiarerà che quando si cominciò a parlare di questa iniziativa la

""credette un’utopia ora deve compiacersi col comitato ""promotore che ha saputo vincere la patia ( sic! ) e l’avarizia della ""generalità dei cittadini portando un vantaggio ai poveri operai ""disoccupati ed un lustro al Comune. Propone quindi un voto di ""plauso.

""Il Consiglio approva.

"" Colonna.

""Presenta l’ordine del giorno seguente: ‘Il consiglio, considerando che in modo migliore non puossi onorare il grande maestro che erigendo in occasione del suo centenario un teatro dal titolo Francesco Sav. Mercadante, tenendo presente il bilancio comunale pareggiato con sole spese obbligatorie per legge o per vincoli precedenti e che non permette sussidio o spesa veruna per onorare degnamente il nostro grande concittadino; ponendo plauso all’iniziativa e all’opera del comitato promotore per la costruzione del teatro che porta anche un lavoro agli operai in questi tempi di crisi Delibera Concorrere a tal opera di civiltà con la concessione al detto comitato di tutto il suolo a nord della villa comunale con obbligo al medesimo comitato di far eseguire le opere indicate nel progetto dall’egregio ingegnere Striccoli e con unico stile, dando facoltà all’amministrazione di stipulare analogo contratto non appena il comitato promotore si sarà legalmente costituito.

""Popolizio.

""Non può approvare l’ordine del giorno Colonna che nei ""considerando mira a restringere l’azione dell’amm. comunale. ""Perché impedire che domani il Comune concorra con un sussidio ""alla costruzione del nuovo teatro?

""Colonna.

""Si meraviglia che l’approvazione al suo ordine del giorno venga da

""un componente l’amm.; l’avrebbe capita se fosse partita ""dai ""banchi dei Consiglieri. Ricorderà in ogni modo le condizioni del ""nostro bilancio chiusosi ed definito nel 1894 e non presentando ""condizioni molto rosee pel corrente anno. Ecco la ragione dei suoi ""considerando.

""S’associano Calia e Lacalamita.

""Sabini Michele.

""Non è il caso oggi di occuparsi di sussidio, sarà oggetto di altra ""discussione.

""Colonna.

""Si potrà nel 1896 trovare il margine; per ora non può concedersi ""altro che il suolo.

""Presidente.

""Tiene a dichiarare che la proposta Popolizio è sua che non è

""divisa dal resto dell’amministrazione.

""Popolizio.

""Crede di essere stato frainteso. Egli non ha detto che debbasi ""assolutamente dare un sussidio. Ha detto invece che non può ""votare l’ordine del giorno Colonna che domani impedirebbe al ""consiglio di tornarci su.

""De Laurentis.

""Propone l’ordine del giorno puro e semplice.

""Presidente.

""Toglie per pochi minuti la seduta perché si mettano d’accordo ""sull’ordine del giorno. Ripresa la discussione si trovano al banco ""della presidenza 2 ordini del giorno: l’uno Colonna e l’altro De ""Laurentis. "Il consiglio considerando che in modo migliore non ""puossi onorare il grande maestro che erigendo in occasione del ""suo centenario un teatro dal titolo Francesco Saverio Mercadante; ""tenendo presente il bilancio comunale pareggiato con sole spese ""obbligatorie per legge o per vincoli precedenti e che non permette ""sussidio o spesa veruna per onorare degnamente il nostro grande ""concittadino; facendo plauso all’iniziativa e all’opera del comitato ""promotore per la costruzione del teatro che porta anche lavoro agli ""operai in questi tempi di crisi Delibera Concorrere a tal opera di ""civiltà con la concessione al detto comitato di tutto il suolo a nord ""della villa comunale con l’obbligo al medesimo comitato di fare ""eseguire le opere indicate nel progetto dall’egregio ing. Striccoli e ""con unico stile, dando facoltà alla amm. di stipulare analogo ""contratto non appena il comitato promotore si sarà legalmente ""costituito. In corrispettivo poi di tale concessione il comitato darà al ""Comune un palco di rappresentanza".

""Ordine del giorno De Laurentis.

""Il consiglio considerando la mancanza dei lavori pubblici e la ""ristrettezza nella quale giace il povero operaio disoccupato; ""Considerando che tale concessione non porta aggravio alla ""finanza comunale;

""Considerando che è nel decoro degli altamurani onorare la ""memoria del nostro concittadino Francesco Saverio Mercadante;

""Considerando che la concessione è richiesta a voti unanimi ""dall’intera cittadinanza

Delibera

""Concedersi la zona esistente di fronte alla Villa comunale e ""limitata dalle tre vie Estramurale, Panettieri e Consolazione, ""al comitato non appena esso si sarà legalmente costituito ed ""autorizza il Sindaco perciò a stipulare il relativo contratto ed ""in corrispettivo di tale concessione il comitato darà un palco ""di rappresentanza.

""Presidente.

""Metto a votazione l’ordine del giorno Colonna.

""Si chiede l’appello nominale.

""Presenti n. 22 Votanti n. 22.

""Risposero sì n. 16.

""Risposero no n. 5.

""Astenuto n. 1

""L’ordine del giorno Colonna è approvato.

""Dichiarazione di voto:

""De Laurentis, Denora, Chierico Paolo, Sabini Michele e Popolizio ""dichiarano, che, pur votando la concessione del suolo, non ""ammettono nella loro totalità i considerando dell’ordine del giorno ""Colonna.

""Il presente verbale letto nella tornata del 21 gennaio 1895

""viene approvato e firmato come segue"".

Dalla lettura del riportato verbale si deduce che fu lo stesso

comitato promotore ad avanzare al Consiglio Comunale una domanda "" per avere la concessione gratuita di un suolo per la costruzione di un teatro"" e che il Consiglio deliberò di concedere il chiesto suolo senza aggiunta di alcuna ulteriore somma da destinare alla costruzione del teatro.

La deliberazione consiliare ( unitamente a diversi allegati) venne trasmessa dal Sotto Prefetto del Circondario di Altamura al Prefetto di Bari con missiva datata 29/01/1895 del seguente tenore:

"" Altamura 29/1/1895. Oggetto: concessione di suolo comunale ""per la costruzione del teatro.

""In seguito all’istanza ed al progetto presentato dal Comitato per la ""costruzione del teatro consorziale F.S.Mercadante in Altamura, ""l’Amm.ne Com.le ha inteso di concedere la zona di terreno ""esistente di fronte alla villa comunale con obbligo al comitato di ""dare un palco di rappresentanza. Effettivamente mi risulta che il ""comitato, composto di persone cospicue e volenterose, ha raccolto ""la oblazione sottoscritta di lire 40/m. per far fronte alla spesa ""occorrente ed ora ha inteso di dar mano ai lavori, dando così, nella ""presente stagione invernale pane e lavoro agli operai. Mando ""quindi alla S.V. Ill.ma insieme alla deliberazione consigliare 15 ""volgente, gli atti tutti, perché si compiaccia di sottoporli ""all’approvazione della Giunta Prov.le Amm.va con la sollecitudine ""richiesta dall’opera stessa"".

Tale missiva pervenne alla Prefettura di Bari il 30/1/1895 e venne protocollata al n. 2366.

La deliberazione consiliare venne approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Bari il 31.1.1895 nei seguenti termini:

"" Vista ed approvata con la condizione che il Comune non si ""impegni a erogare altra spesa oltre alla cessione del suolo"".

Anche il Sotto Prefetto precisò che trattavasi di concessione di un suolo comunale per la costruzione del teatro consorziale che sarebbe stato edificato con i soldi già raccolti dal consorzio che alla data del 29.1.1895 ammontavano, a dire del sotto Prefetto, a lire 40.000.

  1. La convenzione inter partes del 15 febbraio 1895.
Insediatosi il comitato definitivo, tra lo stesso e il Comune di Altamura - rappresentato dal Sindaco il Cav. Pietro Priore - venne sottoscritta una convenzione con atto pubblico per Notar Francesco Patella del 15.2.1895 rep. 454.

In tale convenzione si legge:

"" Quel nucleo di cittadini, come di sopra, promotori, formato dai ""Signori…fermi in tali propositi si costituì a comitato provvisorio ed

""aprì una sottoscrizione di cittadini per formare una società ""particolare di prestazione, tale, da compiere l’ardua impresa della ""costruzione del nuovo teatro, che sarà di fondazione ""consorziale"".

Il Comune di Altamura fece "" espressa concessione al comitato ""definitivo nelle dinotate persone di tutta la zona di fronte alla Villa ""Comunale, com’è descritta nella ripetuta deliberazione consigliare, ""della estensione misurata di metri quadrati ""mileottocentocinquantuno…. Il suolo concesso con tutti gli ""accessori ha il valore stimato di lire ottocento, e non figura in ""catasto, essendo mondezzaio. In conseguenza il Signor Cavaliere ""Priore per parte del Comune, che rappresenta, trasmette al ""comitato definitivo nelle persone sopra costituite ogni diritto di esso ""Comune sulla descritta zona con ogni dominio, possesso e ""godimento da oggi allo stesso Comitato per disporne come meglio ""crederà innalzando, cioè, il teatro con tutti gli annessi secondo il ""progetto dell’Ingegnere Signor Striccoli…Il ripetuto comitato ""definitivo accetta la concessione in parola, come è stata fatta, ""ed esprime i più sentiti ringraziamenti verso il Sindaco e verso il ""Consiglio comunale per il concorso e l’adesione immediata alla ""sua proposta. Per effetto di tale prestazione il Municipio ""parteciperà a tutti i diritti e obblighi, come socio, risultanti dalla ""Statuto speciale e da tutte le altre disposizioni relative; e perciò ""avendo per una sol volta soddisfatta irrevocabilmente la promessa, ""acquista sin da ora il dritto relativo, come risultato di scelta, sul ""palco centrale di seconda fila, che è quello sovrapposto alla porta ""d’ingresso alla platea, che è il migliore e più degno per la ""rappresentanza di questo Comune. Tale dritto sarà sempre ""continuativo e trasmissibile ai rappresentanti che si succederanno ""in ogni tempo, come proprietà relativa del Comune, giusta le ""disposizioni dello Statuto."".

In forza di tale contratto le parti stabilirono dunque che:

- il Comune concedeva al consorzio un suolo di proprietà comunale esteso mq. 1851 del valore dichiarato di lire 800;

- il suolo era concesso al solo fine di edificarvi un nuovo teatro in onore del musicista F.S. Mercadante;

- il Comune, avendo secondo le norme statutarie soddisfatto in un’unica soluzione la propria prestazione, diveniva socio del consorzio e acquisiva altresì il diritto relativo sul palco centrale di seconda fila.

4. Conclusioni in ordine alla proprietà del suolo e del Teatro.

Dalla documentazione innanzi richiamata si possono trarre alcune conclusioni non contestabili:

Il suolo sul quale sorge il Teatro F. S. Mercadante — demaniale o patrimoniale che si voglia qualificare - era ed è indiscutibilmente di proprietà del Comune di Altamura.

Nella richiamata relazione l’Ing. Striccoli, componente del comitato per il teatro Mercadante, specifica che: "" E’ questa ""l’unica zona che presenta senza molto pensare le più indiscutibili ""ragioni di economia. Essendo proprietà municipale …"".

Sulla demanialità dell’area questo Ente mi ha comunicato che "" la ""questione affonda radici in epoca remota e risulta di notevole ""complessità tanto che l’Amministrazione ha richiesto apposito ""parere legale"".

E’ opportuno, quindi, attenderne le conclusioni.

Il suolo venne dato in concessione a tempo indeterminato dal Comune al comitato definitivo, su espressa domanda, con obbligo per il consorzio di realizzare il teatro F.S. Mercadante così come progettato dall’Ing. Striccoli.

Quest’ultimo nella relazione menzionata specificava :

"" Nel presentare a questo rispettabile Consesso la domanda per la ""concessione del suolo, su cui dovrà sorgere il nuovo Teatro ""Consorziale Francesco Saverio Mercadante, è necessario ""illustrarla di tutte le ragioni che hanno indotto il Comitato ""provvisorio a preferire il largo Panettieri ad altri siti indicati dal ""desiderio di alcuni cittadini. Questo dovere incombe a me quale ""componente del detto Comitato e quale Ingegnere…"".

Nello Statuto consorziale del 1895, all’ art. 13 si dà atto che il suolo venne richiesto dal comitato promotore al Comune esclusivamente in concessione: "" Compiuta la sottoscrizione ed esaurite tutte le pratiche occorrenti (come: domanda di concessione del suolo..)"" .

Accertato inoppugnabilmente che si tratta di ‘concessione‘, va meglio precisata la natura giuridica della stessa.

Essa va inquadrata giuridicamente come diritto di superficie o, più propriamente, come concessione ad aedificandum.

Tale diritto di superficie era ritenuto come ammissibile anche nel vigore del cod. civ. del 1865, pur in mancanza di espressa previsione legislativa.

"" Già sotto il vigore del c.c. del 1865 era configurabile, in base al combinato disposto degli artt. 440 e 448, una divisione del diritto di proprietà relativa ad un immobile in autonome e distinte forme incidenti separatamente sul suolo, sul sottosuolo e sul soprassuolo"" (Cass. Civ. 16.9.1981 n. 5130 e Cass. Civ. Sez.II, 9.6.1983 n. 3964).

Il diritto di superficie viene definito dall’art. 952 del nuovo c.c. — ma come tale era inteso anche nella disciplina precedente - come il diritto che un soggetto ha "" di fare e mantenere al di sopra del ""suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà"" e si configura come uno jus in re aliena, ovvero come un diritto reale su una costruzione, indipendente dal diritto di proprietà del suolo che si appartiene ad altro soggetto.

Tale diritto costituisce deroga al principio generale dell’accessione in forza del quale quiquid inaedificatur solo cedit, cioè tutto quello che è edificato su un fondo appartiene di diritto al proprietario di quest’ultimo, e costituisce una forma speciale di proprietà che consente la divisione della proprietà di un immobile per piani orizzontali.

La durata di tale diritto può essere sia temporanea sia a tempo indeterminato.

Il Comune di Altamura con la deliberazione del 15 gennaio 1895 e con la successiva convenzione del 15 febbraio 1895, concesse al consorzio il diritto di edificare il nuovo teatro sul suolo di sua proprietà a tempo indeterminato.

Nel momento in cui il consorzio, titolare del diritto di superficie o dello ius aedificandi, esercitò tale diritto realizzando a propria cura e spese il teatro, si concretizzò, ipso jure, in suo favore la proprietà esclusiva sull’immobile edificato.

E’ incontestato, d’altronde, che fu il comitato ""nominato dall’assemblea generale dei socii sottoscrittori di prestazioni pecuniarie per la costruzione di detto teatro a rappresentarli con pieni poteri a tale riguardo, nell’assunta qualità di rappresentanti una tale società particolare"", che il 17 marzo 1895 sottoscrisse il contratto di appalto con il Sig. Natale Nicola per la costruzione del teatro; fu il comitato che assunse l’obbligazione di corrispondere gli importi dovuti per la costruzione; fu il comitato — in rappresentanza dei consorziati - che corrispose detti importi al Natale ecc…

Il Comune di Altamura , come già detto, oltre la concessione del suolo, non potè versare alcuna ulteriore somma aggiuntiva per la costruzione di quel teatro non avendo disponibilità di bilancio come venne ampiamente precisato nella seduta consiliare del 15 gennaio 1895.

Resta, quindi, definitivamente acclarato che il teatro F.S. Mercadante, realizzato esclusivamente con i versamenti effettuati dai consorziati, tra i quali va annoverato anche il Comune di Altamura , era ab origine ed è attualmente di esclusiva proprietà del consorzio per il teatro Mercadante e giammai, in oltre cento anni, in nessun documento, neppure di provenienza del Comune, è stato mai ritenuto di proprietà comunale.

 

C) Il Consorzio come soggetto di diritto.

1. Per poter dare delle risposte giuridicamente corrette agli ulteriori quesiti sottopostimi, è essenziale stabilire quale è la natura giuridica del consorzio per il teatro Mercadante che, secondo il nostro ordinamento, va inquadrato certamente nella figura giuridica della associazione non riconosciuta.

Nella vita sociale è molto diffuso il fenomeno della unione di

più soggetti finalizzata al raggiungimento di uno scopo comune.

L’art. 18 della Costituzione statuisce il principio fondamentale che "" I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza ""autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge ""penale"".

Tali gruppi, di sovente, non chiedono di proposito il riconoscimento della personalità giuridica al fine di evitare l’assoggettamento ad una più rigida disciplina normativa.

Si tratta di associazioni impropriamente dette ‘irregolari’ per differenziarle da quelle riconosciute.

Le associazioni irregolari sono costituite da una pluralità di persone liberamente riunite in modo stabile per il perseguimento di uno scopo comune lecito, legate tra di loro da un rapporto giuridico contrattuale, in virtù del quale esse provvedono all’organizzazione interna dell’associazione in piena autonomia, avendo riguardo ai modi migliori per il raggiungimento più efficiente dello scopo collettivo (Rubino, Le associazioni non riconosciute, Milano 1951).

Si è molto discusso in dottrina e giurisprudenza della natura

giuridica della associazioni non riconosciute.

Il codice civile del 1865, per la verità, non contemplando né le

associazioni né i comitati (cfr. in merito Cass. Civ. 19 luglio 1986 n. 4560) non prevedeva alcuna disciplina normativa per tali associazioni.

Il legislatore del 1942 , per sopperire a tale lacuna , ha previsto una serie di disposizioni - benchè non esaustive - negli artt. 36, 37 e 38 del c.c.

L’art. 36 c.c. fissa le norme relative all’ordinamento e all’amministrazione: "L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolate dagli accordi degli associati .

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione"".

Gli accordi degli associati costituiscono, dunque, la fonte primaria della disciplina dell’ordinamento interno e dell’amministrazione dell’associazione non riconosciuta (Cass. 16.11.1976 n. 4252).

L’art. 37 c.c. disciplina , invece, il fondo comune.

""I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso"".

  1. Evoluzione giurisprudenziale: il c.d. principio di alterità.
In ordine al problema della soggettività giuridica delle associazioni non riconosciute un primo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 13.7.1954, n. 2457) negava che potessero esistere soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche. Le associazioni non riconosciute, pertanto , a differenza di quelle rivestite di personalità giuridica, non erano configurabili come soggetti autonomi di diritto e non erano provviste di alcuna propria capacità giuridica, ma considerate come un insieme di soggetti in comunione di diritti. Naturale conseguenza di tale orientamento dottrinale e giurisprudenziale era che ""la titolarità dei rapporti ""giuridici spettava non alla associazione, come entità giuridica a sé ""stante, ma all’insieme degli associati considerati uti singuli; il loro ""patrimonio in particolare, formava oggetto di un rapporto di ""comproprietà di cui erano partecipi i singoli associati (Cass. 26.4.1960, GI,1961,I,185,)"" (Vacca, Le associazioni non riconosciute e i comitati, Giuffrè, 1999, pag. 15).

Tale giurisprudenza — dopo varie fasi evolutive - pervenne ad affermare che la associazione non riconosciuta, pur se non dotata di personalità giuridica, costituisce un soggetto di diritto e centro di imputazione.

La fondamentale innovazione, in giurisprudenza, intervenne con Cass Civ. Sez. I, 16.11.1976 n. 4252: ""Che l’associazione non ""riconosciuta, anche se non dotata di personalità giuridica, ""costituisca un soggetto di diritto, in quanto considerata ""dall’ordinamento giuridico come centro di imputazione di situazioni ""giuridiche soggettive del tutto distinto dai soggetti che la ""compongono, è dimostrato innanzitutto dalla disposizione ""contenuta nell’art. 36 c.c., che le attribuisce la capacità ""processuale attiva e passiva e riconosce ai soggetti che, in base ""agli accordi degli associati, rivestono la qualità di presidente o di ""direttore il potere di rappresentarla in giudizio. E’ evidente infatti ""che l’ordinamento , ove non avesse preso in considerazione ""l’associazione non riconosciuta come un soggetto di diritto distinto ""dagli associati, non le avrebbe attribuito la capacità di essere ""parte, la quale avrebbe dovuto essere riconosciuta invece ai ""singoli associati, sia pure rappresentati dal presidente o dal ""direttore: il che importa che, sul piano processuale, la posizione ""dell’associazione non riconosciuta è stata equiparata a quella ""dell’associazione riconosciuta come persona giuridica"" .

3. Evoluzione legislativa.

A seguito di tale evoluzione giurisprudenziale anche il legislatore ha avvertito la esigenza di disciplinare meglio il cosiddetto settore ""non profit ", costituito dagli enti senza scopo di lucro.

La l. 27.02.1985 n. 52 ha modificato l’art. 2659 c.c. che non consentiva la trascrizione degli atti aventi per oggetto la intestazione di beni immobili direttamente in capo alle associazioni non riconosciute; tale problema era prima superato con il meccanismo della c.d. intestazione fiduciaria, mediante il quale, mentre l’acquisto del diritto reale immobiliare si produceva in capo alla associazione non riconosciuta, la trascrizione formale era eseguita, invece, in capo alla persona fisica in qualità di organo dell’ente.

La l. 11.08.1991 n. 266 sulla organizzazione del volontariato.

Il D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 che ha introdotto la categoria delle O.N.L.U.S., cioè organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

4. Il fondo comune.

Il consorzio, così come ogni associazione non riconosciuta, al

fine di perseguire lo scopo associativo si dotò inizialmente di un fondo comune costituito dai contributi di tutti gli associati.

I contributi vennero utilizzati per la edificazione del teatro che, ovviamente, divenne parte del fondo comune.

La impostazione giuridica, connessa alla menzionata evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, comporta come conseguenza che il fondo comune appartiene esclusivamente al consorzio come entità giuridica a sé stante e non agli associati né uti socii né uti singuli.

Gli associati operano uti socii, allorquando agiscano quali titolari dei rapporti costituenti il patrimonio (autonomo) del gruppo; e uti singuli, quando agiscano invece quali titolari dei rapporti afferenti il loro patrimonio personale.

"" Il fondo comune di una associazione non riconosciuta ""appartiene alla associazione stessa come autonomo ""soggetto di diritto, e non forma oggetto di comunione tra gli ""associati."" ( Cass. Civ. 16.11.1976 n. 4252).

""L’associazione non riconosciuta, ancorché non munita di ""personalità giuridica, costituisce soggetto di diritto distinto dagli ""associati, centro autonomo di interessi dotato di capacità ""processuale e sostanziale, per cui il fondo comune appartiene ""all’associazione stessa"" ( Cass. 24.7.1989 n. 3498, in Foro Italiano, 1990, I, 1617).

"" Le associazioni non riconosciute pur mancando di personalità ""giuridica costituiscono enti collettivi autonomi rispetto agli ""associati, con propria, sia pur limitata, capacità giuridica ( ""sostanziale e processuale) e un proprio patrimonio"" ( Cass. 10.04.1990 n. 2983).

Le associazioni non riconosciute ""… pur essendo prive di ""personalità giuridica, possono ai sensi dell’art. 37 gestire gli ""immobilidare attuazione a rapporti di locazione che li ""riguardano, disporre la cessazione di quelli esistenti"" ( Cass. Civ. 29.01.1997 n. 901).

La Corte Costituzionale ha definitivamente precisato che:

"" Le associazioni non riconosciute, secondo l’interpretazione della ""Cassazione, recepita dal nuovo testo dell’art. 2659 c.c., introdotto ""dall’art. 1 L. 27 febbraio 1985 n. 52, possono acquistare ed ""essere titolari di beni immobili, restando così superato lo ""schema giuridico precedente che vedeva un inscindibile nesso tra ""il riconoscimento della personalità giuridica e la soggettività di ""diritto "" ( Corte Cost. 12.7.1996 n. 245).

L’ acquisto di beni immobili da parte di associazioni non riconosciute può avvenire sia a titolo derivativo che a titolo originario, come l’usucapione ( Cass. Civ. 10.6.1981 n. 3773 ).

In conclusione, dunque, va considerata come definitivamente accertata non solo la capacità delle associazioni non riconosciute — in quanto tali - di essere proprietari e titolari di beni immobili, ma anche "" l’assoluta e indeclinabile inerenza del vincolo di ""destinazione, in quanto paralizza il potere degli associati di ""mutare la finalità in funzione della quale esso fu costituito, ""precludendo l’esercizio di attività con quella incompatibili o ""comunque da queste diverse, conferisce perciò al fondo ""comune un’autonomia patrimoniale particolarmente intensa, ""che vincola, per tutta la durata dell’associazione, i beni in ""esso compresi alla loro originaria destinazione"" (Cass. Civ. 16.11.1976, n. 4252).

Dal principio che il fondo comune appartiene esclusivamente

al consorzio - come entità giuridica a sé stante - e non forma oggetto di comunione o di comproprietà tra gli associati, discendono alcune deduzioni logiche:

  • il fondo comune non può essere ripartito in quote né gli associati possono chiederne la divisione proporzionale finchè dura l’associazione ( art. 37 c.c. e Cass. 16.11.1976 n. 4252)
  • in caso di recesso o di espulsione l’associato non può

pretendere la quota del fondo comune;

  • sul fondo comune possono far valere le loro ragioni esclusivamente i creditori dell’associazione;
  • i creditori personali degli associati non possono vantare alcuna pretesa sul detto fondo;
  • l’attività negoziale degli amministratori deve considerarsi inquadrabile nello schema non già della rappresentanza volontaria, avente la sua fonte in un mandato, ma in quello della rappresentanza organica ( Cass. Civ. Sez. III, 21.6.1979 n. 3448, 0, 0);
  • la persona fisica preposta alla rappresentanza della associazione non riconosciuta costituisce lo strumento necessario attraverso il quale il soggetto collettivo di diritto può compiere atti giuridicamente rilevanti e le fattispecie negoziali da essa posta in essere sono direttamente imputabili all’ente;
  • gli amministratori dell’associazione non riconosciuta, in quanto organi, sono dotati di una originaria competenza, potenzialmente illimitata, ad amministrare e a rappresentare l’associazione;
  • il fondo comune dura inalterabilmente fino allo scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione: ciò costituisce la cosiddetta ‘clausola di riversione’, secondo la quale "" finché dura la associazione, i singoli associati non possono ""chiederne la divisione, né pretendere la quota in caso di recesso’ ( ""Cass. 13 luglio 1954, n. 2475, ora citata), clausola imposta dalla ""legge sicché un diverso patto convenzionale o statutario è assolutamente nullo, siccome contrario a norma imperativa "" .( Tamburrino, Persone giuridiche Associazioni non riconosciute Comitati, Utet 1997. pag. 498).
La teoria — ormai definitivamente superata — che, invece ,

negava alle associazioni non riconosciute una autonoma soggettività giuridica, aveva come corollario che il fondo comune dovesse essere considerato in comproprietà tra gli associati ( Cass. Civ. 26.4.1960).

Superata tale concezione con la attribuzione alle associazioni non riconosciute della soggettività giuridica, appare evidente che il consorzio per il teatro Mercadante, e per esso i suoi amministratori, non può cedere e tantomeno vendere il fondo comune a chicchessia né in toto né in parte.

La proprietà del teatro Mercadante non è né ‘frazionabile’ in quote né divisibile tra gli associati né cedibile a terzi neppure parzialmente perché la cessione sarebbe effettuata in violazione dello scopo — fine per il quale il consorzio venne costituito, cioè la costruzione e la conservazione del teatro.

Il fondo comune — costituito in massima parte proprio dal teatro - deve restare integro fino a che resti in vita il consorzio.

Detta interpretazione corrisponde allo spirito che animò gli stessi soci promotori i quali intesero costituire un consorzio avente come fine la realizzazione e connessa conservazione del teatro e che non prevedesse diritti degli associati proporzionali alle quote versate, ma diritti paritetici, salvo quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto del 1895 in ordine alla quota minima di sottoscrizione per aver diritto di voto o per essere eleggibili.

Insomma, chi versò la somma — la massima - di lire mille e cinquanta non venne ritenuto più socio, né tantomeno maggiormente comproprietario del teatro, rispetto a chi versò la somma — minima — di cinque lire, salvo quanto si dirà in seguito in riferimento alla proprietà dei palchi, poltrone e sedie.

D) Lo Statuto del Consorzio e le sue modificazioni

  1. Lo Statuto originario che il consorzio ( rectius comitato )
per il teatro Mercadante si era dato era stato redatto e sottoscritto dal comitato promotore il 10 gennaio 1895 ed era stato immediatamente pubblicato , per una rapidissima diffusione, dalla Tipografia dei Fratelli Portoghese con la intitolazione "" Statuto per la fondazione del Teatro Consorziale Saverio Mercadante in Altamura"".

Ivi erano dettate norme precise inerenti la organizzazione del consorzio, le condizioni per l’ammissione dei soci, i diritti degli associati, i loro obblighi, la loro esclusione, le inadempienze, ecc.

1.1. Lo Statuto era composto di due parti : la prima, detta "" Statuto Fondamentale"", comprende gli artt. da 1 a 19 e il Capo Secondo, che comprende gli artt. da 20 a 26 oltre un articolo aggiunto.

Nell’art. 1 erano fissate le finalità del comitato il quale si era costituito "" per formare con pubblica sottoscrizione un ""consorzio fra tutti i cittadini allo scopo di edificare il detto ""Teatro Consorziale "".

Gli altri articoli precisavano:

- le modalità di ingresso nel consorzio ( artt. 2-3-4-12, 0, 0);

- il capitale consorziale ( art. 5, 0, 0);

- le modalità di costruzione del teatro ( artt. 6 —7-8- 13-14-15, 0, 0);

- la disciplina in ordine al diritto di proprietà per palchi, poltrone e sedie e alla loro assegnazione ( artt. 9 —10 —11-17-18-).

Il capo secondo riguardava le norme che disciplinavano la vita societaria.

2. La prima modifica dello Statuto venne approvata dalla

Assemblea dei Soci nella seduta del 27 novembre 1955.

Più che di una modifica si trattò di una reiscrizione ex novo in quanto tutti i 27 articoli subirono radicali cambiamenti.

L’art. 1 precisa che: "" E’ costituito in Altamura, sotto il nome di ""Consorzio Teatro Mercadante, un Consorzio per la gestione, ""amministrazione e conservazione del Teatro ‘ Saverio ""Mercadante’ di questa Città".

E’ ovvio che , edificato il Teatro, non si poteva tenere fermo l’originario articolo che ne prevedeva la costruzione, ma si doveva

introdurre come finalità l’amministrazione, la gestione e la conservazione del teatro.

Gli altri articoli precisano:

- chi sono i consorziati ( art. 2, 0, 0);

- la disciplina in ord
Pubblicato in : Argomenti, Teatro Mercadante

Commenti utenti (0)

Nessun commento postato

Aggiungi il tuo commento



mXcomment 1.0.5 © 2007-2012 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
 

Gli ultimi commenti

OMICIDIO DAMBROSIO:...
Chi tace acconsente
Si dice: "Chi tace...acconsente". Non li provocate a parlare: rischiamo di beccarci un comunicato...
Altro...
Scritto da Cristian L.

SOSPESI PER ORA GLI EFFETTI...
Aggiornamento al precedente...
"Il Tribunale ha ribadito che "la revoca del presidente del consiglio comunale a norma delle...
Altro...
Scritto da Roberto

SOSPESI PER ORA GLI EFFETTI...
La sfiducia etica
Non essendo un giurista ma un semplice curioso del diritto, mi ha interessato molto il caso...
Altro...
Scritto da Roberto

DIFENDIAMO LA DEMOCRAZIA: NO...
ma che significa...
Di notte.. è chiaro, un vero e proprio agguato in fretta e furia. La vergona la si vuole mettere...
Altro...
Scritto da Angelo

LE INCREDIBILI E DOCUMENTATE...
Nessuno la vuole ma tutti...
Come i rifiuti... li facciamo ma nessuno li vuole sotto casa.. così l'antenna ...per...
Altro...
Scritto da a

Le ultime dal forum

Iscriviti alla newsletter!

Inserisci la tua e-mail per ricevere gratis tutti i nostri aggiornamenti