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ATTO DI SIGNIFICAZIONE ED INTERVENTO. PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 10-05-1999 18:38

dir> ATTO DI SIGNIFICAZIONE ED INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 9 E 10 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 E DI INIZIATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 1, 2 E 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990.

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avanzato:
  • dall’Associazione WWF, sezione di Altamura, in persona della sua Presidente Dott.ssa Gabriella Fagioli, con sede in P.zza Repubblica n. 8;
  • dall’Associazione "DONNE IN … ", in persona della sua Presidente Prof.ssa Mimma Lucariello, con sede in Via Isernia n. 5, Altamura;
  • dall’Associazione CIDI, in persona della sua rappresentante Prof.ssa Francesca Ferrulli, con sede in P.zza Municipio n. 11, Altamura;
  • dall’Associazione "CENTRO STUDI TORRE DI NEBBIA", in persona del suo Presidente Prof. Pietro Castoro, con sede operativa in Via Vecchia Buoncammino n. 97, Altamura;
  • dall’Associazione PIAZZA, in persona del suo Presidente Dott. Michele Saponaro, con sede in Via Già Corte d’Appello n. 13, Altamura;
  • dall’Associazione NELLA CITTA’, in persona del suo Presidente Prof. Luigi Langone, con sede in Via Madonna della Croce n. 14, Altamura;
  • dall’ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI ALDO MORO", in persona del suo Presidente Prof. Vincenzo Basile, con sede in Via San Nicola n. 10, Altamura;
  • dall’Associazione TRACCE, in persona del suo Presidente Prof. Giuseppe Dambrosio, con sede in Via Francesco Tota n. 17, Altamura;
  • dall’ASSOCIAZIONE DANZARTE, in persona della sua Presidente Sig.ra Lucia Cannito, con sede in Via Vecchia Buoncammino n. 97, Altamura;
  • dall’ASSOCIAZIONE ANFFAS, in persona della sua Presidente Sig.ra Anna Pappalardo, con sede in Via Vecchia Buoncammino n. 97, Altamura;
  • dall’ASSOCIAZIONE CENTRO PROMOZIONE FAMIGLIA, in persona del suo Presidente Avv. Loreto De Stefano, con sede in Via Marche 3;
  • dal "Comitato per la difesa del Teatro Cittadino — Il Teatro di tutti", in persona del suo portavoce Dott. Vincenzo Colonna, con sede temporanea c/o l’Associazione CIDI in P.zza Municipio n. 11, Altamura,
tutti domiciliati ai fini del presente atto in Altamura nel domicilio di quest’ultimo, "Comitato per la difesa del Teatro Cittadino — Il Teatro di tutti", alla P.zza Municipio n. 11 c/o Associazione CIDI;

  • nei confronti:
  1. del Sindaco del Comune di Altamura Preside Vito Plotino;
  2. del Consiglio Comunale di Altamura in persona del suo Presidente Geom. Locapo, che avrà cura di trasmetterlo ai singoli consiglieri;
  3. del Segretario Generale dell’Amministrazione Comunale di Altamura nella persona che attualmente ricopre l’Ufficio Dott. Francesco Leto.

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I) Premessa.

Di recente i cittadini di Altamura sono venuti a conoscenza - da organi di stampa locali e regionali - che si sta’ avviando a conclusione l’iter procedimentale diretto a definire l’assetto proprietario del Teatro Cittadino ‘S. Mercadante’ con la necessaria ratifica consigliare di un accordo sottoscritto da rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Consorzio Teatro Mercadante..

Dei termini di tale accordo i cittadini altamurani sono venuti a conoscenza attraverso le vie indirette dei mezzi di comunicazione, non avendo l’Amministrazione Comunale ritenuto opportuno o necessario [come pure lo Statuto comunale e le leggi statali n. 142 dell’8 giugno 1990 (art. 6 in particolare) e n. 241 del 7 agosto 1990 (artt. 1 e 7 in particolare) imporrebbero] coinvolgere nella procedura decisionale né la Consulta Cittadina delle associazioni, nè singoli rappresentanti del mondo associativo, né tantomeno esponenti del ‘Comitato per la difesa del Teatro Cittadino - Il Teatro di tutti’, costituito nell’estate scorsa, che, facendosi portatore di idee, interessi e convincimenti di larga parte del mondo associativo culturale, si era dichiarato disponibile (v. Documento "Il Teatro di tutti" depositato e protocollato presso il Municipio di Altamura nel luglio 1998: Allegato G) a collaborare con l’Amministrazione Comunale per la definizione di una secolare incertezza giuridica relativa all’assetto proprietario del Teatro Mercadante e per la soluzione del problema, ormai decennale, della chiusura ed inaccessibilità alla fruizione pubblica e collettiva del Teatro stesso.

Non si intende in questa sede esprimere giudizi di valore in ordine alla ‘qualità’ amministrativa dell’iniziativa sviluppata dall’Amministrazione in questi mesi; né, tantomeno, mettere in dubbio la ‘bontà’ delle Sue intenzioni da ascrivere, in assenza di spunti contrari, alla categoria delle ‘migliori’. La riapertura di un Teatro è un obiettivo altamente qualificante l’azione di qualunque Amministrazione pubblica, perfettamente coerente con il generale dovere di perseguire l’interesse collettivo a cui essa è tenuta e come tale apprezzato e condiviso dai ricorrenti.

Le perplessità e le difficoltà sorgono nel momento in cui ci si spinge a verificare la congruità tra ‘qualità e bontà’ delle intenzioni e ‘qualità e bontà’ degli strumenti individuati dall’Amministrazione per il raggiungimento di quell’obiettivo. In questo senso è inevitabile rilevare la presenza di discrasie che, forse per la loro evidenza ed enormità, sono sfuggite all’attenzione dell’amministratore di turno.

Poiché i ricorrenti sono persuasi

- che, soprattutto nella gestione della cosa pubblica, siano più i mezzi a qualificare il fine, che il fine a giustificare qualunque mezzo;

- che nell’individuazione e predisposizione degli strumenti la Pubblica Amministrazione deve necessariamente vagliare e comparare i diversi ed a volte confliggenti interessi di un’intera comunità, riconoscendo e tutelando in via prioritaria l’interesse pubblico e collettivo rispetto a quello egoistico o particolare di singoli privati;

- che l’azione amministrativa deve necessariamente ispirarsi ai principi di legittimità, economicità ed efficacia;

- che tra Amministratori ed Amministrati deve correre un rapporto di stretta, corretta e reciproca collaborazione,

ritengono necessario:

1) intervenire ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge n. 241/90 nei procedimenti amministrativi in corso relativi al "Teatro Cittadino Mercadante" che inevitabilmente, per la peculiarità della materia, coinvolgono interessi individuali, collettivi e diffusi rappresentati a diverso livello dai soggetti ricorrenti;

2) attivare, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/90, le ‘potestà’ degli organi in indirizzo - per le ragioni e nei termini di cui in prosieguo - affinché vaglino discrasie, illegittimità e rischi degli atti che si accingono ad adottare e, conseguentemente, diano avvio ai necessari procedimenti diretti a rimuoverli;

3) fornire le informazioni di cui al prosieguo ed i documenti allegati, che gli organi in indirizzo avranno l’obbligo di valutare ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/90;

4) sollecitare il rispetto delle norme sul corretto procedimento amministrativo di cui agli artt. 1-13 della legge n. 241/90, in particolare quelle relative all’individuazione del responsabile del procedimento ed agli obblighi di comunicazione (art. 8). A tal fine i ricorrenti chiedono che tutte le comunicazioni vengano indirizzate al domicilio eletto ai fini del presente atto.

II) Le discrasie ed illegittimità riscontrate.

L’accordo che il Consiglio Comunale si accinge a ratificare risulta palesemente nullo dal punto di vista del diritto civile, e quindi illegittimo sul piano contabile-amministrativo.

È indispensabile che il Consiglio Comunale tenga presente alcune circostanze prima ancora di ratificare un accordo con cui si impegna il cui Comune ad acquistare 1/3 della proprietà dello stabile per la cifra di £ 1.500.000.000. Soprattutto si dovrebbe preliminarmente fare chiarezza sulla natura giuridica dell’attuale Consorzio, l’alienante, e sulla sua effettiva titolarità dell’immobile.

È bene, dunque, che ciascun organo destinatario del presente atto, alla luce della documentazione ufficiale (che si allega), sappia che:

a) Il Consorzio Teatro Mercadante è nato come comitato promotore di una sottoscrizione pubblica allo scopo di edificare un teatro cittadino (v. Statuto del 1895: Allegato E).

b) Le sottoscrizioni furono centinaia (vedi Elenco, Allegato D), ma gli attuali consorziati si sono ridotti - in virtù di una selezione operata con clausole statutarie via via adottate e modificate nei decenni - a poche decine: il meccanismo selettivo si è fondato sulla previsione contenuta nell’art. 8 (Statuto del 1993; v. anche l’art. 6 dello Statuto del 1955. Allegato E), in base al quale il presunto diritto di proprietà o di palco spettante ai singoli consorziati non è trasferibile che ad un solo erede: qualora nessuno si sia fatto riconoscere come tale e siano trascorsi dieci anni dalla morte del titolare, gli "eredi si riterranno decaduti di diritto dal diritto di proprietà o da quello di palco, che sarà trasferito, con semplice presa d’atto dell’assemblea, al Consorzio, il quale ne potrà disporre". Ma a parte il rilievo che tale disposizione si rileva palesemente in contrasto con la previsione originaria (art. 10 dello Statuto del 1895), è evidente che, per coerenza logico-giuridica, due siano le alternative opzioni:

b1) o, effettivamente, i singoli consorziati sono titolari di quote esclusive ed individuali di proprietà, ma allora la previsione menzionata è palesemente nulla in quanto in contrasto con il principio dell’imprescrittibilità del diritto di proprietà;

b2) oppure, come si chiarirà più avanti, i singoli consorziati erano e sono titolari solo di un diritto di palco, che si sostanziava e si sostanzia tuttora semplicemente in un diritto ad essere preferiti nell’acquisto degli abbonamenti stagionali (art. 10 dello Statuto del 1895, lett. a. V. anche la disciplina di cui alla legge n. 1336 del 1939: Allegato A), diritto in ordine al quale ben può prevedersi una clausola statutaria di quel tipo.

c) Lo Statuto del comitato del 1895 attribuiva ai sottoscrittori delle somme più consistenti unicamente un diritto di palco, non la proprietà dell’immobile che è cosa ben diversa.

d) A detta di molti, se lo scopo di un comitato è quello di realizzare un’opera per la città, sembra logicamente consequenziale ritenere che l’opera stessa, una volta realizzata, sia di proprietà dell’intera città, quindi del suo ente esponenziale che è il Comune.

e) Una conferma testuale, la si ha dalla lettura dello Statuto, adottato dallo stesso Consorzio nel 1955, che infatti continuava a parlare unicamente di un Consorzio per la "gestione, amministrazione e conservazione del Teatro" (art. 1), di cui facevano parte i titolari di palchi e poltrone (art. 2), non dunque i proprietari dell’immobile.

f) Sempre lo Statuto del 1955 continuava, coerentemente all’ispirazione originaria, a distinguere tra un diritto di proprietà assoluto ed uno relativo: quello assoluto (che si sostanziava nel diritto di accedere ed usare gratuitamente del posto) era riconosciuto unicamente al Comune (che aveva concesso gratuitamente il suolo e fornito il sipario precedentemente sistemato nel Teatro Comunale S. Francesco) ed agli eredi dell’ing. Striccoli (che aveva gratuitamente progettato il teatro, 0, 0); quello relativo (che si sostanziava semplicemente in un diritto ad essere preferiti nell’acquisto degli abbonamenti stagionali) era riconosciuto a tutti gli altri eredi degli originari titolari del mero diritto di palco.

g) La distinzione era sostanziale, soprattutto perché esprimeva statutariamente la distinzione operata dalla legge n. 1336 del 1939 (Allegato A) che regolava (e tuttora regola) appunto i rapporti tra i proprietari degli edifici adibiti a teatri ed i semplici titolari del diritto di palco.

h) Solo nello Statuto del 1993 i consorziati, autonomamente ed unilateralmente, hanno operato una dubbia ed equivoca equiparazione o assimilazione tra titolarità del diritto di palco e titolarità del diritto di comproprietà sull’intero immobile.

i) L’idea ora condivisa da molti cittadini altamurani è che originariamente la proprietà del teatro appartenesse alla città (da qui l’espressione di "Teatro Comunale" contenuta nello Statuto del 1895: Allegato E) e che ai sottoscrittori di certe somme fosse assicurato solo il diritto di palco.

l) Né nella convenzione del 1895 (Allegato C) con cui il Comune concedeva il suolo al Comitato promotore della sottoscrizione, né nello Statuto del 1895 di tale comitato si faceva riferimento ad una proprietà piena dei singoli consorziati sull’immobile.

Sintetizzando questi primi rilievi, si può concludere che IL TEATRO GIÀ APPARTIENE ALLA CITTÀ; QUINDI IL COMUNE NON POTREBBE ACQUISTARE UNA QUOTA (1/3) DI UNA COSA GIÀ INTERAMENTE DI SUA PROPRIETÀ. Fu edificato su suolo comunale (a detta di alcuni, ma la questione si lascia alla necessaria verifica degli organi in indirizzo, l’area sarebbe addirittura demaniale) e grazie alle somme raccolte in una sottoscrizione che coinvolse l’intera città. I sottoscrittori aderirono ed accettarono quanto stabilito nello statuto del comitato promotore, vale a dire: il denaro sarebbe stato destinato alla costruzione di un teatro cittadino; i sottoscrittori delle somme più consistenti avrebbero acquistato unicamente il diritto di palco o di poltrona, non dunque una quota della proprietà del teatro; tra tutti i titolari di tali diritti sarebbe sorto un consorzio (l’attuale consorzio) a cui non era attribuita la proprietà del teatro, che restava alla città, ma unicamente il compito di "amministrare, gestire e conservare il teatro". Il consorzio nasceva per tutelare la buona conservazione e la gestione di un bene che restava definitivamente acquisito al patrimonio della collettività.

III) Il Teatro non è una proprietà dei singoli consorziati.

Alla luce di quanto si è sin qui segnalato, appare del tutto inconsistente ed infondata la tesi, che solo recentemente ed inutilmente i consorziati hanno tentato di accreditare con la modifica statutaria del 1993, secondo la quale "l’intero complesso appartiene... in comproprietà ai soli consorziati proprietari assoluti di palchi, poltrone e sedie, pro correlativa proporzionale quota" (art. 2 dello Statuto del 1993: Allegato E. Disposizione confermata nella bozza di Statuto sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale: v. artt. 2 e 4).

È bene ricordare che uno statuto ha un’efficacia meramente interna ed ovviamente non può costituire di per sé un titolo di acquisto o di proprietà. Nella vicenda, il titolo risulta dallo Statuto originario (Allegato E) a cui aderirono i sottoscrittori dell’epoca ed il Comune di Altamura e dalla Convenzione con cui il Comune concesse l’uso del suolo (Allegato C). In quegli atti era chiaramente ed inequivocabilmente definita la posizione dei singoli consorziati: essi erano e sono titolari unicamente del diritto di palco o di poltrona, non di una quota proporzionale della proprietà del teatro.

È per questo che si richiama e si sollecita, con il presente atto, la doverosa e necessaria attenzione degli organi in indirizzo nel momento in cui sono chiamati a vagliare un’ipotesi di accordo gravemente pregiudizievole degli interessi dell’intera comunità e degli stessi consorziati (il punto verrà chiarito più avanti) in quanto andrebbe a legittimare (sia pure in un modo del tutto precario, soggetto, com’è, ad impugnazioni in differenti sedi giurisdizionali) una situazione infondata giuridicamente e non corrispondente a quella determinata un secolo fa’.

L’accordo, se ratificato, avrebbe l’effetto non certo di riconoscere la proprietà di 1/3 dell’immobile al Comune, ma al contrario quello di attribuire, ora e per sempre, la proprietà pro quota dei restanti 2/3 del Teatro ai singoli consorziati. Paradossalmente, l’accordo avrebbe un effetto abdicativo di diritti e prerogative dell’intera comunità cittadina (rappresentata dal Comune) a favore dei singoli consorziati e per giunta con un ragguardevole esborso di denaro della collettività stessa.

IV) Anche se ci trovassimo dinanzi ad una comproprietà l’accordo risulterebbe contraddittorio ed illegittimo.

I ricorrenti ritengono utile ricordare all’Amministratore pubblico che, quand’anche ci si riducesse, in maniera del tutto impropria ed illegittima, a parlare di una comproprietà dello stabile tra i consorziati, trascurando quella distinzione (chiaramente definita e disciplinata dalla legge n. 1336/39) tra diritto di proprietà dell’edificio e diritto di palco, in ogni caso:

1) l’Ente pubblico dovrebbe far valere ed esercitare appieno i diritti che gli spettano (in modo incontestato ed incontestabile) nella sua qualità di consorziato e, quindi (secondo tale tesi), di comproprietario dell’edificio, oltreché proprietario esclusivo del suolo su cui sorge;

2) il Comune dovrebbe preliminarmente accertare l’entità della sua quota di comproprietà all’interno del Consorzio;

3) in altri termini, nell’attribuzione delle quote, così come determinate nella bozza di intesa, si dovrebbe tenere conto non solo della somma destinata ai lavori di ristrutturazione che andrebbe ad erogare il Comune (il miliardo e mezzo), ma anche della considerevole quota di comproprietà (se si tiene presente che l’immobile sorge su suolo pubblico, nonché che il sipario di notevole pregio storico-artistico proviene dal vecchio Teatro Comunale S. Francesco) che esso già detiene sull’immobile e di quelle quote che il Comune potrebbe acquisire grazie alla cessione gratuita operata da singoli consorziati (una disponibilità in tal senso è stata mostrata già da alcuni consorziati!!, 0, 0);

4) il Comune dovrebbe, prima di acquistare una quota, esigere uno stato di riparto dell’attuale proprietà, da cui sia possibile desumere la ripartizione delle quote di comproprietà tra i singoli consorziati;

5) il Comune dovrebbe, quindi, verificare che la quota di 1/3 che si accinge ad acquistare sia effettivamente disponibile, cioè che ci siano effettivamente consorziati disposti a dismettere la propria quota di comproprietà: la proprietà non è certo a geometria variabile, non è possibile che vi sia una proliferazione artificiosa di quote;

6) in altri termini, se si accedesse all’idea (lo si ripete, infondata) che si sia dinanzi ad una proprietà in regime di comunione, (consequenzialmente e necessariamente) il Comune-acquirente dovrebbe fare chiarezza su quali siano le effettive quote che si accinge ad acquistare e, soprattutto, individuare quali siano i singoli consorziati disponibili ad alienare le proprie correlative quote di proprietà;

7) dovrebbe il Comune, quindi, eliminare la contraddizione (in termini ed in diritto) che presenta l’accordo attualmente in esame che, da un lato, presenta il Consorzio come la controparte contrattuale (l’alienante) e, dall’altro, riconferma la contitolarità della proprietà dell’immobile unicamente in capo ai singoli consorziati. Delle due l’una, infatti: o è il Consorzio, come soggetto giuridico autonomo e distinto dai suoi singoli componenti, ad essere il legittimo titolare della proprietà indivisa, nemmeno pro quota, del Teatro, ed è quindi ben possibile che esso possa alienare una quota della sua proprietà; o sono i singoli consorziati ad essere i titolari esclusivi pro quota della proprietà, come pure recita lo Statuto del 1993 e si riconferma nell’accordo in esame, ma allora unica e legittima controparte contrattuale sono esclusivamente i singoli consorziati, gli unici, secondo l’idea sottesa all’accordo, a poter disporre, in quanto esclusivi comproprietari dell’immobile, delle proprie quote di proprietà;

8) ne consegue, che il Comune potrebbe acquistare unicamente da quei singoli consorziati disposti a cedere le proprie quote;

9) in ogni caso il Comune dovrebbe pretendere, preliminarmente, che venga adottato un Regolamento che disciplini l’uso e la destinazione del Teatro e delle sue pertinenze.

V) Invalidità dell’accordo. I provvedimenti necessari.

Alla luce di tale ricostruzione appaiono evidenti i profili di contraddittorietà ed invalidità dell’intesa ora alla ratifica del Consiglio Comunale. Da quanto si è detto, inoltre, si conferma la necessità che l’Amministrazione comunale attivi un nuovo procedimento diretto a verificare ed accertare preliminarmente il reale assetto proprietario dello stabile, prima ancora di addivenire a qualsivoglia forma di acquisto, totale o parziale, del Teatro. Altrimenti, ove il Consiglio Comunale dovesse avallare l’intesa raggiunta, i consiglieri esporrebbero se stessi ed il Comune a gravi conseguenze sul piano strettamente civilistico e sul piano contabile-amministrativo. L’accordo, per le sue intime contraddittorietà e discrasie, è palesemente nullo e, come è ben noto, la nullità di un contratto che veda coinvolto l’ente pubblico se da un lato è sanzionata con l’inefficacia assoluta dell’atto stesso, dall’altro, ove il Comune dovesse sostenere degli esborsi economici ingiustificati (in quanto fondati su un atto nullo), non potrebbe non comportare gravi conseguenze sub specie di danno erariale, con le inevitabili responsabilità personali di chi se ne rendesse autore.

VI) Avvio di un procedimento diretto a chiarire l’attuale assetto proprietario.

Lo spirito partecipativo e collaborativo che anima i ricorrenti induce a ricordare all’Amministrazione comunale ed agli stessi consorziati che un momento di chiarificazione in ordine al reale assetto proprietario del Teatro ed in ordine al suo utilizzo risulta non solo inevitabile, alla luce dei rilievi succintamente svolti (e che i ricorrenti si riservano di ulteriormente sviluppare ed argomentare nelle successive fasi del procedimento), ma anche utile e vantaggioso per tutte le parti coinvolte nella controversa vicenda. Per inciso ed a livello di mero suggerimento, sembra opportuno precisare che la sede per una definizione trasparente e legittima della questione che tenga conto dei differenti interessi coinvolti ben potrebbe essere una conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 14 della legge 241/90 o un lodo arbitrale; non necessariamente dunque quella più defatigante e complessa della giurisdizione civile.

Che una definizione chiara dell’attuale assetto proprietario dell’immobile e dello status giuridico del consorzio sia la condizione sufficiente ed imprescindibile di qualsivoglia futura intesa tra ente pubblico e soggetti privati è confermata da una circostanza sinora non adeguatamente presa in considerazione. Se tra gli obiettivi dell’accordo attualmente in esame vi è sicuramente quello di sopperire ad un’oggettiva e giustificabile difficoltà dei soggetti privati di far fronte con risorse economiche proprie ai necessari lavori di restauro e ristrutturazione del Teatro, non si deve trascurare (in aggiunta ai motivi della sua illegittimità) che il ricorso, esplicitamente accolto nell’ultimo Statuto del Consorzio ed implicitamente confermato nella bozza di accordo, all’istituto giuridico della comunione del diritto di proprietà (comproprietà), per un’inevitabile e paradossale eterogenesi dei fini (dichiarati e no dai consorziati), avrebbe, tra le altre, come ineludibile conseguenza quella di assoggettare tutti i consorziati alla relativa disciplina codicistica e speciale (rispettivamente, gli artt. 1100 e ss. del codice civile e le leggi n. 1221/37 e n. 1336/39: queste ultime sub Allegati A e B) ed in particolare:

A) Ciascun partecipante alla comunione sarebbe tenuto a contribuire "nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza... salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto" (art. 1104 cod. civ.). Ne deriva che il ricorso all’intervento del Comune per far fronte ai necessari lavori di restauro del Teatro non potrebbe comunque eludere la chiara disposizione codicistica: nel momento in cui la nuova assemblea consortile dovesse deliberare tali interventi, la somma eventualmente versata dal Comune non esimerebbe tutti gli altri consorziati-comproprietari dal contribuire pro correlativa quota nelle spese necessarie. In altri termini, negare (come è nella premessa dell’accordo e dello Statuto del 1993) che il consorzio sia un soggetto giuridico autonomo (distinto dai singoli consorziati) vale anche ad escludere la possibilità giuridica che l’ente disponga di un fondo patrimoniale comune distinto dai patrimoni dei singoli associati-consorziati. Quindi il Comune sarebbe tenuto a versare unicamente il contributo pro corrispondente quota (1/3) per le spese di ristrutturazione o restauro; tutti gli altri consorziati sarebbero dunque coobbligati, in ogni caso, a coprire, con fondi propri e pro quota, i restanti 2/3. Inoltre, il "partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso" (art. 1110 cod. civ.). Alle medesime ed inequivoche conclusioni si perviene alla luce della disciplina specifica predisposta dalla legge n. 1336/39 ("Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco": Allegato A).

B) Tutte le deliberazioni (tra cui quelle relative alla nomina di amministratori o di consiglieri di amministrazione, ad innovazioni, a modifiche regolamentari) potrebbero essere adottate con maggioranze calcolate unicamente sul valore delle quote (art. 1105 cod. civ.; v. anche l’art. 5, 2° comma, della legge n. 1336/39) non valendo altre forme di conteggio o di limitazione del diritto di voto; da qui l’ulteriore e già ribadita necessità di pervenire in ogni caso alla definizione del riparto delle quote individuali. Ciò per dare un senso al principio codicistico per cui il "concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote" (art. 1101 cod. civ.).

C) Sarebbe "necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni" (art. 1108 cod. civ., 3° comma). La disposizione dovrebbe valere, naturalmente, anche per l’atto di alienazione che il Consorzio si accingerebbe a compiere a favore del Comune.

D) Inoltre, se fosse confermata la tesi di un teatro in regime di comunione tra i singoli consorziati (tra cui, quindi, anche il Comune), allora sarebbe inevitabilmente applicabile la disciplina di cui all’art. 12 della legge n. 1336/39 (comma 1: "Chi abbia la comproprietà del teatro per una parte costituente almeno la metà del suo valore, previa autorizzazione del ministro... può chiedere l’espropriazione della parte spettante agli altri condomini". Comma 2: "l’espropriazione di cui sopra può essere chiesta da uno o più condomini che rappresentino almeno un terzo del valore del teatro quando, per esigenze di pubblico interesse, sia riconosciuta l’utilità di eseguire notevoli lavori di ricostruzione, di trasformazione o di ampliamento del teatro e gli altri condomini si rifiutino di concorrere nella spesa relativa"; in tale ipotesi, comma 4, "qualora il ministro... riconosca che i lavori siano urgenti ed indifferibili... può disporre l’occupazione dell’immobile espropriando, prefiggendo un termine per l’esecuzione dei lavori": v. Allegato A) ed all’art. 1 della legge n. 1221/37 ("I comuni... possono chiedere al prefetto la espropriazione per causa di pubblica utilità dei palchi e relativi camerini, con la rispettiva quota di altre parti del teatro e dell’area di esso spettante ai palchettisti, esistenti sia nei teatri comunali, sia in quei teatri dei quali i comuni abbiano almeno la quarta parte in proprietà": v. Allegato B).

VII) I dubbi sull’opportunità politico-amministrativa. Le certezze.

Appare evidente, dal quadro sommariamente e parzialmente delineato delle conseguenze, come la soluzione su cui è chiamato a pronunciarsi il Consiglio Comunale oltreché giuridicamente invalida, ponga, sul piano della stessa opportunità politico-amministrativa, gravi motivi di perplessità, incertezza e conflittualità.

Motivi, invece, che meriterebbero, ora, di essere definitivamente dissipati assumendo come base di ogni ragionamento od intesa i seguenti dati, fermi ed incontestabili:

- il Comune è già a pieno titolo consorziato;

- l’attuale Consorzio Teatro Mercadante, "nonostante il nome, si presenta senz’altro come un’associazione, riconducibile fra quelle non riconosciute come persone giuridiche" (in tal senso, l’autorevole e condivisibile parere del Notaio Patrizia Speranza rilasciato in data 1 ottobre 1998 al Sindaco di Altamura ed al Presidente del Consorzio: Allegato F, 0, 0);

- la disciplina applicabile è, quindi, quella prevista dagli artt. 36 ss. del codice civile;

- i suoi componenti (consorziati, nella terminologia degli statuti), non vantano (e non possono vantare) alcun diritto di proprietà, nemmeno pro quota, sul fondo comune (il Teatro). Finché l’associazione dura "i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso" (art. 37 cod. civ., 0, 0);

- l’associazione è nata tra tutti coloro che effettuarono a favore del Comitato promotore le oblazioni necessarie alla edificazione del Teatro. A loro lo Statuto del Comitato assicurava unicamente il diritto di palco. Se lo scopo del Comitato promotore era l’edificazione di un "altro" Teatro Comunale (così nella Premessa e nell’art. 1 dello Statuto del 1895: Allegato E), lo scopo dell’associazione (o consorzio) che riuniva "i sottoscrittori per una somma non inferiore alle lire cinque per ogni decimo" era "l’amministrazione teatrale" (art. 20 dello Statuto del 1895). Finalità confermata ed esplicata ulteriormente nello Statuto del 1955 (Allegato E) ove si prevedeva la costituzione di un "Consorzio per la gestione, amministrazione e conservazione del Teatro Saverio Mercadante di questa Città" (art. 1, 0, 0);

- nessuna disposizione, in questi due originari Statuti, faceva riferimento o faceva pensare ad una comproprietà tra i singoli consorziati, anzi lasciava chiaramente impregiudicata la questione relativa alla proprietà dell’intero immobile; i chiari e significativi riferimenti alla necessità di un ‘altro Teatro Comunale’ (Premessa dello Statuto del 1895) o al ‘Teatro Saverio Mercadante di questa Città’ (art. 1 dello Statuto del 1955) inducono a ritenere che per i consorziati dell’epoca il Teatro fosse patrimonio dell’intera città;

- in ogni caso, pur prescindendo dalla questione relativa alla titolarità dello stabile (e che pure dovrà essere chiarita: il Teatro è patrimonio del Comune o patrimonio del Consorzio inteso però come associazione, soggetto giuridico autonomo e distinto dai singoli associati?), inammissibile, perché illegittima, è qualunque soluzione che recepisca la tesi che si tratti di una proprietà in comunione tra i singoli associati;

- se l’Amministrazione ed il Consiglio Comunale non avessero la volontà o la forza politico-amministrativa di perseguire un chiarimento definitivo della controversa questione che tenga nel sufficiente conto i diversi interessi (pubblici, collettivi e privati) coinvolti, potrebbero sempre attivare l’Autorità Governativa competente affinché adotti i necessari ed improrogabili provvedimenti utili al recupero edilizio, alla riapertura e alla collettiva fruizione del Teatro ai sensi del codice civile [che a proposito di "Associazioni non riconosciute e comitati" dispone all’art. 42: "Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione"] ed ai sensi della legge n. 1089/39, "Tutela delle cose d’interesse artistico o storico", [che, agli artt. 14 - 17, faculta il Ministro per i Beni Culturali a "provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose" di interesse artistico e storico, accollando agli "enti e privati interessati... l’obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa"]; disciplina, quest’ultima, applicabile al Teatro Mercadante in quanto dichiarato con decreto ministeriale del 16 aprile 1984 immobile di particolare interesse storico-artistico.

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Tutto quanto sopra premesso e rilevato

  • sollecitano il rispetto delle norme e dei principi sul corretto procedimento;
  • intervengono nei procedimenti in corso relativi al "Teatro Mercadante" presentando la memoria e gli allegati di cui al presente atto che gli organi in indirizzo saranno obbligati a valutare ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990;
  • sollecitano i responsabili dei detti procedimenti a coinvolgere, nel rispetto della normativa vigente, i ricorrenti nelle successive fasi del/dei procedimento/i, assicurando, in particolare, la possibilità di una loro diretta partecipazione e di un loro intervento alle prossime sedute consiliari dedicate al tema;
  • per le ragioni ed i fini esplicitati, costituiscono in mora gli organi destinatari del presente atto affinché attivino le opportune e necessarie procedure ed iniziative dirette a valutare e rimuovere discrasie, errori o illegittimità degli atti che si accingono ad adottare o/e ratificare.
Tanto con espressa avvertenza che, in caso di omissioni o di errori non scusabili, saranno attivate azioni di responsabilità nei confronti dei destinatari del presente atto.

Si allegano:

  1. Testo della legge 26 luglio 1939, n. 1336.
  2. Testo del R.D.L. 18 febbraio 1937, n. 579, convertito con la legge 17 giugno 1937, n. 1221.
  3. Convenzione del 15 febbraio 1895 tra il Comune di Altamura ed il Comitato provvisorio per la costruzione del Teatro Mercadante; Contratto di Appalto per la costruzione del Teatro Mercadante.
  4. Elenco dei sottoscrittori per la costruzione del Teatro Mercadante.
  5. Statuti del Consorzio Teatro Mercadante del 1895, del 1955 e del 1993.
  6. Copia del Parere rilasciato in data 1° ottobre 1998 dal Notaio Patrizia Speranza al Sindaco di Altamura ed al Presidente del Consorzio Teatro Mercadante.
  7. Documento "Il Teatro di tutti" depositato e protocollato presso il Municipio di Altamura nel luglio 1998.
Altamura, lì 10 maggio 1999

Associazione WWF, sezione di Altamura, in persona della sua Presidente Dott.ssa Gabriella Fagioli

Associazione "DONNE IN … ", in persona della sua Presidente Prof.ssa Mimma Lucariello

Associazione CIDI, in persona della sua Presidente Prof.ssa Francesca Ferrulli

Associazione "CENTRO STUDI TORRE DI NEBBIA", in persona del suo Presidente Prof. Pietro Castoro

Associazione PIAZZA, in persona del suo Presidente Dott. Michele Saponaro

Associazione NELLA CITTA’, in persona del suo Presidente Prof. Luigi Langone

ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI ALDO MORO", in persona del suo Presidente Prof. Vincenzo Basile

Associazione TRACCE, in persona del suo Presidente Prof. Giuseppe Dambrosio

ASSOCIAZIONE DANZARTE, in persona della sua Presidente Sig.ra Lucia Cannito

ASSOCIAZIONE ANFFAS, in persona della sua Presidente Sig.ra Anna Pappalardo

ASSOCIAZIONE CENTRO PROMOZIONE FAMIGLIA, in persona del suo Presidente Avv. Loreto De Stefano

"Comitato per la difesa del Teatro Cittadino — Il Teatro di tutti", in persona del suo portavoce Dott. Vincenzo Colonna


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