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Il Teatro di alcuni ''tutti''. PDF Stampa E-mail
Scritto da altamura2001, 23-06-1998 18:28

Articolo pubblicato da Carta Libera mensile, numero di giugno 1998.

Pubblico o privato?
Le soluzioni vengono da vecchie leggi "fasciste" e dal buon senso. E alla fine c’è sempre la possibilità dell’esproprio...

di enzo colonna

Nulla di buono si profila all’orizzonte. Ci auguriamo sinceramente di essere smentiti dai fatti, ma i termini del possibile accordo che si sta profilando tra il Consorzio Teatro Mercadante e l’Amministrazione comunale per il ripristino del Teatro non concedono margini sufficienti alla speranza ed all’interesse collettivo.

La situazione

Schematicamente riepiloghiamo la situazione: 1) il Teatro Mercadante, bisognoso di radicali e costosi interventi di recupero, è chiuso da anni (quasi un decennio, 0, 0); 2) coloro che rivendicano la proprietà (privata) dell’immobile, vale a dire i consorziati, non dispongono o, meglio, non sono disponibili ad investire proprie risorse economiche (private anch’esse, 0, 0); 3) i consorziati hanno richiesto che sia il comune ad impegnarsi economicamente per il recupero; 4) sinora è mancata una risposta da parte dell’amministrazione comunale; 5) la latitanza di quest’ultima è da addebitare a congenita idiosincrasia per le vicende culturali ed anche, forse soprattutto, all’oggettiva difficoltà di configurare un nuovo assetto giuridico della proprietà del Teatro: il Comune, infatti, non può impegnare considerevoli risorse pubbliche a beneficio di privati cittadini per un immobile che, nelle pretese dei consorziati, continuerebbe ad essere nella loro (cioé, privata) proprietà e gestione; 6) è necessario, dunque, dar vita ad un nuovo soggetto giuridico, frutto dell’apporto e collaborazione del Consozio, del Comune ed eventualmente di altri soggetti pubblici e privati; 7) circa tre anni fa’, questo giornale con altre associazioni suggerirono, anticipando quella che sarebbe stata la soluzione adottata per gli enti lirici nazionali (come la Scala di Milano) dal legislatore nazionale (la cosiddetta legge Veltroni del 1996), di dar vita ad una fondazione (quindi un ente di diritto privato, ma non a scopo di lucro), il cui patrimonio fosse costituito in primo luogo dagli apporti del Comune e del Consorzio (rispettivamente, il denaro necessario per i lavori e l’immobile) ed in cui, però, il controllo della gestione (vale a dire, la maggioranza del consiglio di amministrazione) fosse affidata alla città nelle sue varie articolazioni (quindi, a rappresentati del Comune, delle associazioni culturali, ecc., 0, 0); 8) si suggeriva, in altri termini, un ritorno al coinvolgimento ed al sentimento collettivo (un fatto di popolo, si potrebbe dire) che animarono l’edificazione, oltre un secolo fa’, del Teatro: questa fu possibile grazie alla concessione da parte dell’amministrazione comunale dell’epoca di un suolo pubblico, all’iniziativa nobile di un gruppo di cittadini facoltosi (i cui discendenti sono in buona parte gli attuali consorziati) che promossero una pubblica sottoscrizione, ed appunto alle sottoscrizioni di centinaia di semplici cittadini che consentirono di raccogliere le venticinquemilalire necessarie per la costruzione.

Le trattative in corso

Quel suggerimento è caduto nel vuoto. La triste e modesta realtà di questi ultimi anni ha visto contrapposte, in uno sterile gioco a due, le (forse buone) ragioni del Comune e del Consorzio. Quell’invito a "ridare" il Teatro alla "Città", si badi, non al Comune, sembra definitivamente rifiutato dai due protagonisti della trattativa. Stando alle indiscrezioni, la triste e modesta soluzione, che si va profilando in questi giorni di incontri a due, consisterebbe nella costituzione di una società il cui capitale sarebbe costituito dall’immobile e dai soldi pubblici messi a disposizione, rispettivamente, dal Consorzio e dal Comune.

Un modo per camuffare ipocritamente e maldestramente la concessione di fondi pubblici a semplici privati perché: a) le quote della costituenda società sarebbero assegnate in proporzione agli apporti dei due soggetti: secondo un dubbio calcolo, al Comune (che verserebbe la somma necessaria per il recupero, un miliardo circa) ed al Consorzio (che metterebbe a disposizione l’immobile del valore di circa quattro miliardi, secondo la stima degli stessi consorziati), spetterebbero rispettivamente circa il 20% e l’80% del capitale sociale; b) con buona pace degli interessi collettivi, l’operazione giuridica in cantiere, in un colpo solo, escluderebbe la "città" (associazioni culturali, gruppi teatrali, movimenti civili, forze imprenditoriali) dal controllo della società, limiterebbe ad una quota minoritaria la presenza dell’ente comunale ed assicurerebbe agli attuali consorziati il controllo pieno della società e la possibilità di continuare a gestire, con i limiti manifestati in questi decenni, un Teatro finalmente ristrutturato con denaro pubblico.

Promemoria per gli amministratori

Ci auguriamo che l’esito delle trattative in corso non sia davvero questo. Ci limitiamo ora a denunciarne la contraddittorietà con il tanto declamato interesse della Città, sia quella che lavora e vive sulla propria pelle le decisioni pilotate dall’alto, sia quella che, senza fini di lucro, fa attività culturale. Forse è davvero giunto il momento di deporre gli strumenti della mera denuncia civile e democratica, rivelatasi sinora inefficace, e di intraprendere le ben più efficaci azioni legali (in sede civile ed amministrativa) che la legge assicura ai semplici cittadini nell’interesse della collettività.

Desistiamo ancora, solo per un momento, e ci limitiamo per ora a predisporre una sorta di promemoria, confidando che ci sia un amministratore comunale per il quale abbia ancora senso l’espressione "interesse generale".

Gli ricordiamo allora che: 1) se gli attuali consorziati si ostinano a parlare di una loro proprietà piena del Teatro, è cosa buona e utile chiedere loro quale sia il loro titolo di proprietà; 2) il suolo su cui fu eretto il teatro era ed è di proprietà pubblica, quindi nel conteggio delle quote della costituenda società dovrebbe essere computato; 3) né nella convenzione del 1895 con cui il Comune concedeva il suolo al Comitato promotore della sottoscrizione, né nello Statuto del 1895 di tale comitato si parlava ad una proprietà piena dell’immobile; 4) si dovrebbe preliminarmente fare chiarezza sulla natura giuridica dell’attuale Consorzio che non è assolutamente ben definita (chi scrive può averne una idea, ma resta un’opinione, 0, 0); 5) esso è nato come comitato promotore di una sottoscrizione, le sottoscrizioni furono centinaia, ma gli attuali consorziati si sono ridotti, in virtù di una selezione operata con dubbie clausole statutarie, via via adottate e modificate nei decenni, a poche decine; 6) allora chi sono e quanti sono i consorziati?; 7) lo Statuto del comitato del 1895 attribuiva ai sottoscrittori delle somme più consistenti unicamente un diritto di palco, non la proprietà dell’immobile che è cosa ben diversa; 8) lo Statuto adottato nel 1955, infatti, continuava a parlare unicamente di un Consorzio per la "gestione, amministrazione e conservazione del Teatro" (art. 1), di cui facevano parte i proprietari di palchi e poltrone (art. 2), non dunque i proprietari dell’immobile; 9) sempre lo Statuto del 1955 distingueva tra un diritto di proprietà assoluto ed uno relativo: quello assoluto (che si sostanziava nel diritto di accedere ed usare gratuitamente del posto) era riconosciuto unicamente al Comune (che aveva concesso gratuitamente il suolo) ed agli eredi dell’ing. Striccoli (che aveva gratuitamente progettato il teatro), quello relativo (che si sostanziava semplicemente in un diritto ad essere preferiti nell’acquisto degli abbonamenti stagionali) era riconosciuto a tutti gli altri eredi degli originari titolari del mero diritto di palco; 10) la distinzione è di sostanza, soprattutto perché esprimeva statutariamente la distinzione operata dalla legge n. 1336 del 1939 che regolava appunto i rapporti tra i proprietari degli edifici adibiti a teatri ed i semplici titolari del diritto di palco; 11) solo nello Statuto del 1993 i consorziati, autonomamente ed unilateralmente, hanno operato una dubbia equiparazione o sovrapposizione tra titolarità del diritto di palco e titolarità del diritto di comproprietà sull’intero immobile; 12) l’impressione che se ne ricava è che originariamente la proprietà del teatro appartenesse alla città (da qui l’espressione di "Teatro Comunale" contenuta nello Statuto del 1895) e che ai sottoscrittori di certe somme fosse assicurato solo il diritto di palco.

Ricordiamo ancora all’amministratore pubblico, se ve n’è qualcuno attento e di buon senso dalle nostre parti, che: a) per quanto si è detto, si rende necessaria un’indagine o un’accertamento preliminare sull’assetto proprietario dello stabile, prim’ancora di parlare della costituzione di una società mista; b) se ci si riducesse (fors’anche a buon ragione, ma comunque dopo la necessaria verifica) a parlare di una comproprietà dello stabile tra i consorziati, trascurando quella distinzione tra diritto di proprietà dell’edificio e diritto di palco, in ogni caso l’amministrazione comunale dovrebbe far valere ed esercitare (cosa che sinora non ha mai fatto) i diritti che spettano al Comune (in modo incontestato ed incontestabile) nella sua qualità di consorziato e, quindi, di comproprietario dell’edificio, oltreché proprietario esclusivo del suolo su cui sorge; c) ne consegue che il Comune dovrebbe preliminarmente accertare l’entità della sua quota di comproprietà all’interno del Consorzio; d) in altri termini, nell’attribuzione delle quote della costituenda società si deve tener conto non solo della somma destinata al recupero che andrebbe ad erogare il Comune (il miliardo), ma anche della considerevole (se si tiene presente che l’immobile sorge su suolo pubblico) quota di comproprietà che esso già detiene sull’immobile.

Esproprio? Le leggi ci sono

E’ indispensabile, dunque, che si accerti la situazione giuridica attuale e si definiscano gli obiettivi, prima di pensare ad individuare gli strumenti per superare le difficoltà che si frappongono alla riapertura del Teatro; il consiglio vale soprattutto per alcuni funzionari (solerti factotum del Comune, nonché affettuosi padri di famiglia) che sembrano essersi scoperti, improvvisamente ed improvvidamente, votati alla causa del teatro.

Aggiungiamo che la rivendicazione e la difesa ad oltranza da parte dei consorziati del proprio status di comproprietari, trascurando che il "loro" bene "privato" ha per sua natura precise valenze e funzioni pubbliche, rischiano di rivelarsi addirittura controproducenti per i loro stessi interessi.

Si potrebbero dischiudere scenari del tutto nuovi e sinora non considerati dalla pubblica amministrazione, se solo questa si preoccupasse di quantificare la propria quota di comproprietà.

Infatti, l’art. 1 del R.D.L. n. 579 del 1937, convertito con la legge n. 1221 del 1937 ("Norme per disciplinare la risoluzione, da parte dei comuni ed enti pubblici in genere, dei condominii teatrali"), riconosce ai comuni la possibilità di "chiedere al prefetto la espropriazione per causa di pubblica utilità dei palchi e relativi camerini, con la rispettiva quota di altre parti del teatro e dell’area di esso spettante ai palchettisti, esistenti sia nei teatri comunali, sia in quei teatri dei quali i comuni abbiano almeno la quarta parte in proprietà". L’indennità? Poca cosa: in base all’art. 16 della legge n. 1336 del 1939, "l’indennità dovuta ai proprietari dei palchi espropriati consiste nella somma corrispondente al reddito annuo netto di ciascun palco capitalizzato in ragione del cento per otto. Il reddito si determina prendendo a base la media dei fitti percepiti o che avrebbero potuto percepirsi da una locazione continuativa nell’ultimo quinquennio...".

Vogliamo continuare a parlare, come fanno i consorziati, di comproprietà piena? Continuiamo, stiamo al gioco...

Ai sensi dell’art. 12 della legge n. 1336 del 1939 ("Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco") "chi abbia la comproprietà del teatro per una parte costituente almeno la metà del suo valore, previa autorizzazione del ministro... può chiedere l’espropriazione della parte spettante agli altri condomini". Il Comune ha, da solo, la metà del teatro? Forse no, ed allora leggiamoci il secondo comma dello stesso articolo: "l’espropriazione di cui sopra può essere chiesta da uno o più condomini che rappresentino almeno un terzo del valore del teatro quando, per esigenze di pubblico interesse, sia riconosciuta l’utilità di eseguire notevoli lavori di ricostruzione, di trasformazione o di ampliamento del teatro e gli altri condomini si rifiutino di concorrere nella spesa relativa"; in tale ipotesi, "qualora il ministro... riconosca che i lavori siano urgenti ed indifferibili -si legge nel quarto comma- ... può disporre l’occupazione dell’immobile espropriando, prefiggendo un termine per l’esecuzione dei lavori".

Leggi fatte dall’Ulivo, dalla Sinistra? Macchè: sono leggi fasciste e pure intelligenti. Leggi che tutelano la proprietà, quando e nei limiti in cui questa funziona, quando e nei limiti in cui si fa attività con una utilità pubblica; non tutelano il diritto di lasciar marcire quattro tufi, soprattutto quando questi formano un teatro che ha una sua valenza sociale e generale. Sindaco, orsù, all’opera con le Sue leggi!!

E dal momento che stiamo giocando (ancora per un po’!), richiamiamo un’altra legge fascista, un’altra legge fatta da gente "con le palle". E’ la n. 1089 del 1939 ("Tutela delle cose di interesse artistico o storico"), applicabile al Teatro Mercadante in quanto dichiarato immobile di particolare interesse storico-artistico con decreto del Ministero per il beni culturali e ambientali del 16 aprile 1984: gli articoli 14 e 15 dispongono che il ministro "ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose" ed in tale ipotesi, recita l’art. 17, "gli enti e privati interessati hanno l’obbligo di rimborsare allo Sato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa. L’ammontare della spesa è determinato con decreto del ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni".

Pubblico o privato? Una terza via

Interessanti, queste leggi! Soprattutto istruttive: la proprietà non è un’isola felice, luogo di espressione di istinti individualistici ed egoistici; le ragioni dei singoli vanno necessariamente raccordate con le ragioni della comunità in cui quei singoli vivono ed operano. Il gioco del "questo è mio e guai a chi me lo tocca" è un gioco perdente e per nulla appagante: per tutti! Tutti devono comprendere, come scrivevamo tre anni fa, che il Teatro Mercadante è un bene privato con interessi e funzioni pubbliche o, specularmente, un bene pubblico su cui gravano interessi privati che vanno riconosciuti e tutelati. Superando l’asfittica contrapposizione tra pubblico e privato, è necessario battere una "terza via", quella diretta a sperimentare e ad individuare un assetto giuridico che consenta di raccordare contestualmente interessi privati e collettivi.

Il problema vero non è tanto quello della titolarità della futura proprietà del bene (maggioranza pubblica o privata?), quanto quello della sua gestione, cioè del ritorno del Teatro alla sua funzione sociale e culturale. In questa prospettiva, è ben possibile scindere i due momenti (titolarità e gestione), ricollegandoli a due diverse entità: da un lato, una fondazione di diritto privato, proprietaria dell’immobile e con una maggioranza in mano dei privati consorziati (a cui si potrebbe continuare a riconoscere il diritto di palco per determinate manifestazioni, 0, 0); dall’altro, una società operativa, controllata dalla città attraverso rappresentanti delle istituzioni e delle realtà associative ed economiche del settore, impegnata, nella gestione quotidiana, ad assicurare il Teatro alla sua funzione ed alla comunità.


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